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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2020 36.2019.103

February 5, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,193 words·~16 min·3

Summary

Diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza. Conferma dell'irrevocabilità di principio della scelta iniziale. In concreto non è dato alcun motivo per poter ritornare sulla decisione di rimanere affiliato alla LAMal in Svizzera

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2019.103   cs

Lugano 5 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 20 settembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1, cittadina svizzera e italiana nata nel 1972, infermiera __________ attiva per l’__________, si è trasferita dalla Svizzera all’Italia il 31 luglio 2017.

                                         Il 7 novembre 2017 l’interessata ha compilato il formulario “copertura assicurativa contro le malattie del cittadino svizzero residente in uno Stato UE, Norvegia o Islanda”, decidendo di rimanere affiliata presso l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 7).

                                  B.   Il 23 ottobre 2018 RI 1 ha chiesto di poter nuovamente esercitare il suo diritto di opzione (doc. 22).

                                  C.   Con decisione formale del 9 gennaio 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta di RI 1, poiché quando si è trasferita in Italia ha esplicitamente deciso di rimanere affiliata presso l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 24).

                                         Lo stesso giorno l’amministrazione ha informato l’interessata che le sue figlie devono invece essere affiliate in Italia poiché il marito che risiede con lei in Italia lavora in Svizzera ed ha optato per il sistema sanitario italiano (doc. 23). La Cassa ha di conseguenza intimato __________ di annullare retroattivamente l’affiliazione.

                                  D.   In data 23 gennaio 2019 RI 1 ha inoltrato reclamo contro la predetta decisione formale, rammaricandosi che la legge non differenzia tra frontaliere svizzero e straniero. Ella rileva di aver inizialmente deciso di mantenere l’assicurazione in Svizzera poiché nel periodo del trasferimento in Italia doveva sottoporsi a cure urgenti e le è così stato possibile subire due interventi di ricostruzione dei piedi a distanza di 3 mesi l’uno dall’altro. L’assicurata ha chiesto di poter essere esonerata dall’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2019, poiché altrimenti, fino al pensionamento, sarebbe costretta a pagare almeno fr. 80'000 di assicurazione in Svizzera (doc. 26).

                                  E.   Con decisione su reclamo del 20 settembre 2019, rammentate le norme applicabili, la Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’obbligo assicurativo in Svizzera (doc. 29).

                                  F.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo di poter nuovamente esercitare il suo diritto di opzione e di essere assoggettata esclusivamente al sistema sanitario italiano con effetto dal 1° gennaio 2019 (doc. I). Ella evidenzia che secondo la decisione impugnata solo modifiche importanti del suo statuto giuridico potrebbero permetterle di optare in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza. L’insorgente rileva che un cambiamento importante è avvenuto quanto le due bimbe, inizialmente assicurate in Svizzera, sono poi state assicurate al sistema sanitario italiano. Per la ricorrente, “stando ai concetti prevalenti in tutti i Paesi civili, il nucleo familiare è un’entità caratterizzata da una sua unità interna, un tutto omogeneo, per cui sarebbe a dire poco sorprendente un quadro di previdenza disomogeneo, con padre e figlie sull’Italia e madre sulla Svizzera”. L’insorgente evidenzia a questo proposito gli aspetti pratici dei rapporti con medici, farmacie ed enti assicurativi.

                                  G.   Con risposta del 6 novembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione evidenzia che mentre l’insorgente ha deciso di mantenere l’assicurazione in Svizzera, il coniuge ha optato per il sistema sanitario del suo Paese di residenza, ossia l’Italia. La Cassa ha poi evidenziato di aver imposto la chiusura del contratto d’assicurazione ai sensi della LAMal in Svizzera per le figlie, poiché esse devono essere assoggettate al sistema sanitario del genitore assicurato nel proprio Paese di residenza, ossia l’Italia. L’amministrazione evidenzia inoltre che la richiesta di opzione in favore del sistema sanitario italiano è stata inoltrata un anno dopo la richiesta in senso inverso.

                                  H.   In data 18 novembre 2019 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa, ribadendo la sua posizione e rilevando di essere disposta a farsi carico delle spese già rimborsate dall’assicuratore malattie (doc. V). L’amministrazione non si è ulteriormente espressa (doc. VI).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

                                   2.   Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

                                         Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

                                         Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.

                                         L’art. 95a lett. a LAMal prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): regolamento (CE) n. 883/2004.

                                   3.   In concreto l’insorgente chiede in sostanza di poter nuovamente esercitare il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza.

                                         Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1).

                                         Infatti, una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                         Questi regolamenti sono poi stati a loro volta modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0.831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

                                         L’ALC ed il regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione personae. Di cittadinanza svizzera ed italiana e residente in Italia, la ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Infatti l’art. 3 n. 1 lett. a prevede che il regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociali riguardanti le prestazioni di malattia.

                                         Pure dato è il necessario nesso transfrontaliero giacché l’interessata, residente in Italia, lavora in Svizzera.

                                         Trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre inoltre stabilire il diritto applicabile.

                                         Il titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 11 n. 1 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004; principio della lex loci laboris; DTF 142 V 192, consid. 3.1).

Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; DTF 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti; DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5).

                                         Tuttavia, nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea o svizzeri residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro luogo di residenza.

                                         L’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3, lett. a, punto i, prevede che alle persone, non residenti in Svizzera, soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento si applicano le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria. Per la lett. b le persone di cui alla lett. a possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono, tra l’altro, in Italia e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia. Detta richiesta dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo assicurativo in Svizzera; se in casi giustificati la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo d’assicurazione (allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) aa)). Si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato (allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) bb)).

I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.

                                         La decisione di aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato di residenza esplica effetti anche per familiari residenti in quello stesso Stato.

                                         Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2; DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

                                         In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

                                         La dottrina rammenta che le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).

                                         Il diritto di opzione non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).

                                   4.   Nel caso di specie è pacifico che l’insorgente, cittadina svizzera ed italiana, attiva nel nostro Paese, dal 31 luglio 2017 si è trasferita in Italia ed in virtù del cambiamento di domicilio avrebbe potuto, entro tre mesi, far valere il proprio diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano (consid. 3; cfr. anche Eugster, op. cit., n. 30 ad art. 3, pag. 74).

                                         Ella ha invece deciso di rimanere affiliata in Svizzera per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, indicando di essere assicurata presso __________ (doc. 7; cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal). Suo marito ha dal canto suo optato per il sistema sanitario del suo Paese di residenza, ossia l’Italia (cfr. doc. 4).

                                         La decisione della ricorrente è stata consapevole e ponderata.

                                         Ancora in sede di reclamo l’interessata ha infatti affermato che “in Ticino mi sapevo muovere, in Italia era tutto nuovo e non conoscevo nessuno. Io avevo urgenza di essere curata perché il dolore ai piedi mi impediva di svolgere la mia attività professionale (…) mantenere la cassa malati qua mi ha permesso di organizzarmi nel giro di poco tempo e ridurre la malattia a 6 mesi nonostante io mi sia sottoposta a due interventi di ricostruzione dei piedi a distanza di 3 mesi l’uno dall’altro” (doc. 26). Pure con il ricorso l’insorgente ha evidenziato che “optare per il sistema italiano rischiava di prolungare l’assenza per malattia di parecchi mesi (ogni intervento ha necessitato di una convalescenza di tre mesi) tra attese per le operazioni, intervento e convalescenze” (doc. V).

                                         Ella è pure stata resa attenta dalla Cassa cantonale di compensazione che tale decisione non avrebbe potuto essere modificata.

                                         In un’e-mail del 9 novembre 2017 all’assicurata, un funzionario dell’amministrazione le ha infatti rammentato che “la scelta è definitiva e non potrà essere cambiata” (doc. 5, cfr. anche doc. 11).

                                         Di principio l’affiliazione al sistema sanitario svizzero è di conseguenza corretta.

                                   5.   Resta da esaminare se l’insorgente può nuovamente far valere il suo diritto di opzione.

                                         La risposta è negativa.

                                         Infatti, di principio, la scelta esplicita del sistema sanitario presso il quale ci si intende assicurare è definitiva ed irrevocabile (cfr. sentenza 9C_561/2016 del 27 marzo 2017, in particolare consid. 7; Ghislaine Riondel, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, n. 676, pag. 344; Eugster, op. cit., n. 34 ad art. 3, pag. 76).

                                         Sono riservati, per quanto concerne l’Italia, la Germania e l’Austria, entro i tre mesi dall’evento, in particolare, i casi di modifica dello statuto giuridico, quali ad esempio il matrimonio o il divorzio, la nascita di un figlio o la morte di un membro della famiglia (cfr. Eugster, op. cit., loc. cit.; cfr. Riondel, op. cit., n. 677, pag. 344). Da rilevare che la Francia si è rilevata più restrittiva, rispetto alla Svizzera, nell’accettare la riapertura del diritto di opzione (cfr. Riondel, op. cit., n. 676 e seguenti, pag. 344 e seguenti).

                                         L’irrevocabilità della scelta trova il suo fondamento nella sicurezza del diritto. Un’interpretazione restrittiva contribuisce ad evitare una continua modifica della legislazione applicabile e permette di prevenire eventuali lacune assicurative.

                                         Semplici vantaggi od inconvenienti relativi al sistema sanitario per il quale si è optato non possono costituire un motivo per derogare all’irrevocabilità di principio della scelta iniziale del sistema sanitario.

                                         Infine, non può essere d’aiuto alla ricorrente neppure la modifica, avvenuta il 9 gennaio 2019, dell’affiliazione delle figlie dal sistema sanitario svizzero a quello italiano (doc. 23).

                                         A prescindere dal fatto che il loro cambiamento non è oggetto di contestazione, va rilevato che l’annullamento dell’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie svizzera non è dovuta ad una modifica dello statuto di un membro della famiglia, ma ad una svista della Cassa che le aveva affiliate al sistema sanitario della ricorrente invece che al sistema sanitario del marito, il quale aveva optato, correttamente, per l’assicurazione del nuovo luogo di domicilio, ossia l’Italia (cfr. doc. 23).

                                         A proposito della circostanza che la famiglia dell’insorgente, a causa da una parte dell’opzione del marito per il sistema sanitario italiano e dall’altra alla scelta dell’assicurata per il sistema sanitario svizzero, è assoggettata a due sistemi diversi, va evidenziato da una parte che la stessa ricorrente ne era consapevole fin dall’inizio e lo ha voluto lei stessa (cfr. lo scambio di e-mail con l’amministrazione [doc. 1 e seguenti]) e dall’altra che questo sistema è stato stabilito dal legislatore, il quale prevede che ogni lavoratore è, di principio, affiliato nel Paese in cui svolge la propria attività lucrativa, riservato il diritto di opzione segnatamente per i cittadini europei e svizzeri residenti in Italia (cfr. consid. 3).

                                         La ricorrente non fa inoltre valere un caso giustificato ai sensi dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) aa), non potendo essere considerata tale l’intenzione di farsi inizialmente curare in Svizzera in virtù delle migliori conoscenze del sistema sanitario del precedente Paese di domicilio (cfr. doc. V).

                                   6.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su reclamo impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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