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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 36.2019.100

January 20, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,200 words·~11 min·3

Summary

Conferma dell'affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie retroattivamente dal primo giorno della presa di domicilio in Svizzera in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 5 cpv. 1 LAMal. Buona fede esclusa

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2019.100+101   cs

Lugano 20 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di

1.  RI 1   2.  RI 2   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su reclamo del 20 settembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1965 e suo figlio, RI 2, nato nel 2006, cittadini svizzeri, si sono domiciliati a __________ dal 21 febbraio 2019, provenienti dall’__________. Essi si sono affiliati presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) con effetto dal 13 maggio 2019, rilevando che per il periodo precedente disponevano già di due assicurazioni private.

                                  B.   Con decisione formale del 28 maggio 2019 (doc. A2), confermata dalla decisione su reclamo del 20 settembre 2019 (doc. A1), la Cassa cantonale di compensazione, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LAMal, ha anticipato d’ufficio il rapporto assicurativo al 21 febbraio 2019.

                                  C.   RI 1, a suo nome ed in rappresentanza di suo figlio RI 2, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendone l’annullamento (doc. I).

                                         La ricorrente evidenzia di essere cittadina svizzera e di essere tornata nel nostro Paese dopo 23 anni di assenza, di aver avuto una copertura assicurativa di livello “platino” presso una primaria compagnia assicurativa __________ e di aver inoltre sottoscritto un’assicurazione “ponte” per il soggiorno in Svizzera dal 13 febbraio 2019 al 12 maggio 2019. In caso di necessità non vi sarebbe pertanto stato alcun aggravio per le casse svizzere. Ella evidenzia di aver parlato con un impiegato del Comune di __________ ricevendo rassicurazioni circa il suo operato. Dopo aver deciso definitivamente di stabilirsi in Svizzera è stata presa la decisione di affiliarsi presso __________ dal 13 maggio 2019, alla scadenza dell’assicurazione “ponte”.

                                         L’insorgente, che rileva di non aver ricevuto alcuna prestazione o servizio che richiedesse una qualsiasi copertura durante il periodo dal 13 febbraio al 12 maggio 2019, evidenzia di aver trovato un lavoro solo al 50% con contratto a tempo determinato, per un salario mensile di fr. 2'500 lordi, e di aver inoltrato una richiesta di sussidio, riconosciuto solo dal mese di giugno 2019. Ella evidenzia che le sarebbe stato comunicato che non è possibile ottenere il sussidio con effetto retroattivo per far fronte ai premi dovuti dal mese di febbraio 2019. La ricorrente afferma che il pagamento di premi retroattivi costituisce un impegno finanziario enorme che necessita l’attivazione di altre forme di sussidio per far fronte a tutte le spese.

                                  D.   Con risposta del 30 ottobre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.    Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per il cpv. 2 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

Secondo l’art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

L’art. 5 cpv. 1 LAMal prevede che se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

Per l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

L’art. 5 cpv. 3 LAMal prevede che l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.

L’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (art. 6 cpv. 2 LAMal).

Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

Infine, va rammentato che ai sensi dell’art. 2 cpv. 8 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare

3.    In concreto l’insorgente non contesta di essersi domiciliata a __________, insieme a suo figlio, con effetto dal 21 febbraio 2019 e di essersi affiliata all’assicurazione per le cure medico-sanitarie con effetto dal 13 maggio 2019.

Come rileva giustamente la Cassa cantonale di compensazione, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 LAMal e 5 cpv. 1 LAMal, in caso di affiliazione alla LAMal entro tre mesi dalla presa di domicilio in Svizzera, come in concreto, il rapporto assicurativo ha inizio retroattivamente dal primo giorno.

La copertura assicurativa della ricorrente e di suo figlio ha pertanto inizio dal 21 febbraio 2019.

La circostanza secondo la quale essi non hanno usufruito di alcuna prestazione e di conseguenza pagherebbero inutilmente i premi assicurativi per il periodo antecedente la loro richiesta di affiliazione, non è d’aiuto all’insorgente, giacché l’affiliazione alla LAMal è obbligatoria ed indipendente dall’effettiva fruizione di prestazioni. L’assicurazione malattie è retta dal principio di solidarietà, ciò significa che ogni assicurato deve versare i premi indipendentemente dal proprio stato di salute e dalla necessità concreta di ottenere delle prestazioni.

Neppure l’affiliazione presso un’assicurazione __________ permette agli interessati di essere esonerati dall’obbligo assicurativo per i primi mesi di domicilio in Svizzera.

La Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l’__________ entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RS 0.831.109.158.1) non concerne infatti, di principio, l’assicurazione contro le malattie (cfr. art. 2 della Convenzione) ed essi non fanno valere alcuna norma che permetterebbe loro di ottenere l’esonero dalla LAMal. Né d’altra parte appare applicabile l’art. 2 cpv. 8 OAMal, giacché non hanno comprovato, neppure secondo l’abituale principio della verosimiglianza preponderante, che l’assoggettamento alla LAMal avrebbe provocato un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa dell’età e/o del loro stato di salute non avrebbero potuto stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o che l’avrebbero potuto fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. Tant’è che essi si sono poi affiliati alla LAMal senza chiedere l’esonero in virtù della copertura __________.

Quanto alle difficoltà finanziarie che impedirebbero il pagamento dei premi per il periodo dal 21 febbraio 2019 al 12 maggio 2019 (oltre fr. 900 [cfr. doc. 14]) ed al rifiuto dei sussidi per quel periodo, va rilevato che la questione esula dall’oggetto del contendere, giacché essa va semmai sollevata nell’ambito della procedura inerente la richiesta dell’aiuto statale per il pagamento dei premi assicurativi. Su questo punto il ricorso è irricevibile.

4.    L’interessata rileva di aver parlato con un impiegato del Comune di __________ che le avrebbe fornito rassicurazioni circa “la correttezza del suo operato” (doc. I).

Ella fa implicitamente valere la propria buona fede.

                                         Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

                                         Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

                                         Nel caso di specie, a prescindere dalla questione di sapere se le informazioni fornite da funzionari comunali in questo ambito vincolano la Cassa cantonale di compensazione e cosa le sarebbe effettivamente stato detto, dagli atti non emerge che l’assicurata avrebbe ottenuto informazioni errate in seguito alle quali avrebbe preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio.

                                         In primo luogo la ricorrente non sostiene che la copertura di livello “platino” e l’assicurazione viaggi, quest’ultima emessa il 5 febbraio 2019 (doc. A6), siano state concluse solo dopo che avrebbe ricevuto rassicurazioni dal funzionario comunale in merito alla circostanza che sarebbero state sufficienti per garantire una copertura conforme alla legge in caso di domicilio in Svizzera.

                                         In secondo luogo dalle tavole processuali emerge che l’insorgente, in seguito ad una richiesta del Comune dell’11 marzo 2019, solo in data 22 marzo 2019, tramite e-mail, ha trasmesso all’autorità comunale copia delle coperture assicurative __________ (cfr. doc. 4), giustificando la loro sottoscrizione con la circostanza che, avendo un figlio di 12 anni e non essendo sicura della sua integrazione, aveva pensato che questa fosse “la soluzione ideale” (cfr. doc. 4).

                                         Inoltre, in seguito alla richiesta, questa volta della Cassa cantonale di compensazione, del 28 marzo 2019, di produrre gli attestati relativi all’affiliazione del figlio presso un assicuratore riconosciuto (doc. 3) e della risposta dell’interessata, tramite e-mail del 1° aprile 2019, di aver già trasmesso tutto al Comune, un funzionario della Cassa, lo stesso giorno, l’ha subito informata che l’obbligo di affiliazione è iniziato già il 21 febbraio 2019 con la presa di domicilio in Svizzera (doc. 2).

                                         Infine, circa le rassicurazioni fornite dal Comune, in un’e-mail del 2 aprile 2019 alla Cassa di compensazione, l’interessata ha affermato di aver parlato “ieri” (ossia solo il 1° aprile 2019) con l’ufficio controllo abitanti che l’avrebbe informata che “accettano la copertura esistente che abbiamo” (doc. 2).

                                         Alla luce dello svolgersi dei fatti, della chiara informazione della Cassa di compensazione del 1° aprile 2019 (doc. 2) e del successivo scritto del 3 aprile 2019 della medesima Cassa che ha invitato l’insorgente ad iscriversi presso un assicuratore riconosciuto (doc. 5), la sola circostanza che il 1° aprile 2019 un funzionario comunale avrebbe sostenuto che la copertura esistente sarebbe stata accettata, non permette all’insorgente di far valere la propria buona fede. Non è infatti adempiuta la condizione del pregiudizio irreparabile.

5.    Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su reclamo impugnata, conforme al diritto federale, va pertanto confermata, mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

36.2019.100 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 36.2019.100 — Swissrulings