Raccomandata
Incarto n. 36.2015.34-35 IR/sc
Lugano 23 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso/petizione del 4 maggio 2015 formulata
RI 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione contro le malattie
considerato
· che RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con atto del 2 marzo 2015 pervenuto erroneamente ad altro ufficio statale e da questo trasmesso al TCA dove è giunto il 13 maggio 2015;
· che con il suo atto RI 1 ha segnalato di essere caduta il 6 febbraio 2013 e di essersi fratturata 2 vertebre dorsali e di soffrire, da quella data, di incontinenza per la quale abbisogna di pannoloni che l’assicuratore CO 1 ha rimborsato solo in maniera parziale nel corso dell’anno, ossia sino al settembre 2014, mentre per il resto del 2014 non ha preso a suo carico con un onere di ca. CHF 600.-- per la ricorrente;
· che RI 1 evidenzia che la sua età ed il suo stato di salute impongono l’uso di questi mezzi e ne ha chiesto il rimborso all’assicuratore senza successo postulando la condanna di CO 1 a riconoscerle la spesa;
· che con lettera 15 maggio 2015 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha informato in dettaglio la ricorrente sul fatto che il ricorso, trasmesso all’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, era pervenuto con ritardo al Tribunale. Alla ricorrente è stato chiesto di volere trasmettere la polizza assicurativa in uno con i conteggi rispettivamente le decisioni relative al caso;
· che l’assicurata, nata nel 1926, ha in effetti trasmesso la polizza assicurativa da cui si evince che essa è coperta presso l’assicuratore non solo per le cure medico sanitarie obbligatorie ma anche per coperture complementari;
· che gli atti così completati sono stati trasmessi all’assicuratore per la presentazione della risposta di causa in uno con una lettera del giudice delegato in cui è stato riassunto il contenuto del gravame ed il rilievo che non “risultano emanati provvedimenti formali da parte dell’assicuratore o prese di posizione” relative alle complementari;
· che, con sensibilità ed intelligenza, l’assicuratore, tramite il suo servizio giuridico ticinese, ha esaminato con dovizia la problematica ed ha precisato quanto segue:
" (…)
Nel corso dell'anno 2014 CO 1 ha erogato una serie di prestazioni assicurative fra cui assunto un importo complessivo di CHF 1884.-- relativo al costo di assorbenti per incontinenza: cioè l'oggetto della rivendicazione della signora RI 1.
Di fatto, l'importo indicato rappresenta il valore massimo di cui a elenco dei mezzi e apparecchi (EMAp) da assumere da un assicuratore sociale. In altre parole, l'assicuratore sociale ha erogato, dalla copertura di base secondo LAMal, la somma massima possibile e così facendo ha riconosciuto prestazioni sino a settembre 2014. (…)"
(doc. VI)
· rilevando comunque di potere procedere alla copertura della prestazione dell’assicurata, per il resto, tramite la copertura complementare TOP;
· che, correttamente, l’assicuratore ha evidenziato come la signora RI 1 non avesse postulato l’emanazione di una decisione e quindi all’assicuratore non sia possibile rimproverare un ritardo nella sua azione;
· che l’assunzione della spesa per il tramite della copertura complementare rende di fatto priva d’oggetto la procedura;
· che il giudice delegato ha trasmesso la risposta di causa all’assicurata accompagnata dal seguente scritto:
" … l'assicurazione indica di averle trasmesso uno scritto 27 maggio 2015 che dovrebbe rendere la questione senza oggetto. In altri termini, ritenuti i limiti del rimborso possibile secondo l'assicurazione obbligatoria, CO 1 ha concesso una copertura del costo dei pannoloni tramite la copertura complementare (copertura TOP) e ciò a titolo eccezionale. (…)" (doc. VIII)
· che la signora RI 1 non si è espressa in merito alla risposta di causa;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che la procedura in discussione ha per oggetto da un lato una implicita lamentela di denegata giustizia dell’assicurata siccome l’assicuratore non ha assunto a suo carico, tramite l’obbligatoria, gli assorbenti acquistati e ciò senza rendere una formale decisione;
· che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente ad esprimersi nell’ambito dei ricorsi in tema di ritardata o denegata giustizia (art. 1 LPTCA);
· che vi è ritardata giustizia quando l’assicuratore, potendolo fare, ritarda in maniera ingiustificata l’emanazione di un provvedimento che gli sia richiesto (esplicitamente od implicitamente) o che debba comunque essere reso;
· che è data invece denegata giustizia quando, nei fatti od esplicitamente, l’assicuratore rifiuti di emanare un provvedimento che gli viene chiesto o che debba rendere alla luce della procedura;
· che, in concreto, non è possibile rimproverare CO 1 di un ritardo ingiustificato o di una denegata giustizia siccome, come rileva la risposta di causa, nessuna richiesta esplicita od implicita di resa di una decisione è pervenuta all’assicuratore;
· che, per quanto riferito ad una pretesa denegata giustizia (incarto 36.2015.34) il gravame va respinto;
· che per quanto attiene alle pretese fondate sulle prestazioni complementari dell’assicurata (incarto 36.2015.35) la procedura è divenuta manifestamente priva d’oggetto alla luce dell’acquie-scenza dell’assicuratore alle domande dell’assicurata, ciò ancorché l’assicuratore abbia indicato di avere eccezionalmente dato seguito alle richieste e senza che sia necessario a questo giudice, in questa sede, verificare se il diritto dell’assicurata fosse dovuto effettivamente;
· che da quanto precede, la procedura fondata sulle assicurazioni complementari va stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto mentre il ricorso per denegata giustizia è respinto senza carico di tasse e spese all’assicurata ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso in materia di assicurazione sociale contro le malattie formulato da RI 1 contro l’inazione di CO 1, è respinto.
2. La petizione di RI 1 formulata nei confronti di CO 1 è stralciata siccome divenuta priva d’oggetto.
3. Non si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili per entrambe le procedure.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio (dispositivo n° 1) con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
5. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio (dispositivo n° 2) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti