Raccomandata
Incarto n. 36.2013.53 IR/sc
Lugano 13 novembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio 2013 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
1. RI 1 è assicurata per l'obbligatoria presso CO 1. La polizza prodotta (doc. 1) indica un premio mensile netto di CHF 367,45. In realtà alla signora RI 1 è concesso un sussidio per la riduzione del premio che permane a suo carico nella misura di CHF 81,15 come sostenuto dalla Cassa, e ciò per il 2013. La Cassa ha omesso di trasmettere la polizza indicante l’ammontare della riduzione del premio concessa attraverso il sussidio. Pro futuro la Cassa è avvisata che deve informare dettagliatamente il Tribunale cantonale delle Assicurazioni di questi elementi con precisione e completezza, anche a livello documentale.
2. CO 1 ha ritenuto che RI 1 non abbia pagato il premio riferito ad un mese non precisato. Potrebbe trattarsi, ma si tratta di congetture che non spetta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni fare ma dovrebbe trattarsi di fatti che dovrebbero essere provati dalla Cassa, del premio del mese di marzo 2013 come vedremo più avanti. L’assicuratore ha infatti sollecitato l'assicurata dopo averla richiamata facendo riferimento alla fattura del 16 gennaio 2013 (doc. 3: questo documento costituisce una fattura di rettifica data del 16 gennaio 2013, fa riferimento a 3 mesi ossia 01-02-03.2013 e chiede il versamento entro il 28 febbraio 2013 dando atto di un versamento parziale di CHF 81,15). Il sollecito è contenuto al doc.4 che però dà atto di un versamento complessivo di CHF 162,30 rispetto agli originari CHF 243,45 richiesti. Il 19 aprile 2013 la Cassa ha diffidato l’assicurata chiedendo CHF 111,15 sempre riferendosi ai premi del 1° trimestre del 2013 deducendo dai CHF 243,45 richiesti quanto incassato (CHF 162,30) con maggiorazione delle spese pretese di diffida (doc. 5). Ritenendo il mancato pagamento dell’importo CO 1 ha chiesto all’UE di __________ di far spiccare un PE a carico dell’assicurata (doc. 6) vantando un credito per l’importo di CHF 81,15 cui si sommano in totale CHF 60.-- di spese amministrative. L’Ufficio esecuzione di __________ ha emesso il PE 900145 il 14 giugno 2013 (doc. 7) cui RI 1 si è opposta. Si noti che il PE in questione riferisce, quale titolo di credito, “… premi 01-03.2013 Fr. 243,45 ./. Montant encaissé Fr. 162,30”, come detto oltre alle spese amministrative per CHF 60.--. In altre parole si tratta dell’importo di 1 mese di premi senza specificazione del mese cui il premio si riferisce. La Cassa, che precisa, come vedremo, di avere trasmesso PVR referenziati, non lo dice pur dovendone essere in grado appunto per la referenziazione dei bollettini di versamento. Quindi il credito vantato è di CHF 81,15 e le spese di CHF 60.-- corrispondono al 74% circa dell’importo del credito preteso.
3. Va ribadito che la Cassa non ha mai specificato con precisione quale premio non sarebbe stato pagato, creando in questo modo difficoltà alla signora RI 1, da un lato, ed a questo giudice dall’altro. Ebbene questo modo di procedere lascia basiti. In effetti, come vedremo più avanti nelle considerazioni, l’assicurata ha pagato i premi tramite USSI (Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, del DSS del Cantone Ticino) mediante le polizze pervenute alla stessa da parte dell’assicuratore. L’USSI ha allestito una lista dei versamenti concernenti la signora RI 1 che si riferiscono in maniera precisa ai mesi di riferimento dei premi. Questa lista è stata trasmessa all’assicuratore via mail dalla signora RI 1 (documentazione annessa al doc. 9: la Cassa è informata qui, una volta per tutte, che l’elenco atti deve essere allestito in maniera precisa e dettagliata e non debbono essere prodotti documenti multipli come in concreto fatto al doc. 9). Ciò che lascia sbigottiti è il fatto che l’allegato al doc. 9, ossia la lista trasmessa alla signora RI 1 in formato pdf dalla signora __________ dell’USSI, e girata dall’assicurata a CO 1 (“incasso[at] CO 1.ch”), è stata stampata da questo ufficio e, sulla copia consegnata con il plico del doc. 9, si hanno annotazioni a mano da parte (si presume) del funzionario CO 1 competente che ha annotato, a fianco dei “mesi di diritto” riferiti a “RI 1” le seguenti annotazioni:
01-2013 pagamento di 81,15 “BVR manuel acconto 01.03.13”
02.2013 pagamento di 81,15 “BVR manuel acconto 01.03.13”
03.2013 pagamento di 81.15 “BVR 04/13
Ora, da queste annotazioni, sembra che CO 1 fosse in grado di precisare quale mese non sarebbe stato pagato ma ciò non viene chiarito negli allegati.
4. Il 26 giugno 2013 CO 1 ha emanato una decisione formale (doc.8) con cui ha ritenuto infondata l'opposizione al PE, che ha rigettato, ed ha confermato gli importi dovuti (81,45 + 60.--) cui ha aggiunto CHF 33,-- per spese esecutive. Anche in questo caso (come per il PE) l’indicazione precisa del premio che non sarebbe stato pagato non è specificata. Il 2 luglio 2013 CO 1 ha redatto e recapitato alla signora RI 1 un “estratto conto” che riprende gli importi di dare ed avere addirittura dal 2010 e si riferisce non solo all’assicurata ma pure ad altra persona appartenente alla sua schiera famigliare. A poco dire questo conteggio è confuso, sulla prima pagina ci si riferisce al “Saldo anteriore il 31.12.2010”, per RI 1 e l’altro membro della famiglia, a pag. 2 si citano alcune fatture (2 fatture del 2011, 1 del 2012 e 3 del 2013 … ma non si dice a chi siano riferite se alla ricorrente oppure all’altro membro della famiglia) Vengono poi indicate spese amministrative per un totale di CHF 530.--. Più sotto sono precisati gli importi incassati con le date ed indicazione dei motivi del versamento (non per tutti i versamenti). Ovviamente la Cassa non indica se si tratti dell’assicurata o dell’altro membro della sua famiglia, con il che il conteggio non serve a molto e vale meno del costo della carta sulla quale è allestito. Il saldo finale di pag. 3 è di CHF 2'861,85 in favore della Cassa. Si noti che vengono computati versamenti dell’Ufficio delle Assicurazioni sociali (CHF 243.60, 529.35 e 105.55) per i quali la Cassa precisa che “questi versamenti non sono da considerare nel presente conteggio in quanto … accreditati in una fatturazione precedente” anche qui non si sa in favore di chi.
Il conteggio, che avrebbe dovuto servire alla signora RI 1 a comprenderne le pretese della Cassa, conclude con il seguente passaggio (pag. 4):
" (…)
Il saldo sopra citato corrisponde alle seguenti voci:
Fattura n° 188553293 Fr. 200.05
Esecuzione n° 900145, spese di esecuzione non incluse Fr. 174.15
Attestato di carenza beni n° 862987 Fr. 159.05
E a saldo degli attestati di carenza beni (importi e/o spese non rimborsati dall'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona) seguenti:
N° 559589 Fr. 744.65 N° 762642 Fr. 120.00
N° 564842 Fr. 273.35 N° 640656 Fr. 31.80
N° 570057 Fr. 332.05 N° 647502 Fr. 90.00
N° 593544 Fr. 280.90 N° 668091 Fr. 50.35
N° 600610 Fr. 52.00 N° 674826 Fr. 143.50
N° 616486 Fr. 150.00 N° 856380 Fr. 60.00
Le facciamo osservare che l'USSI effettua i suoi pagamenti con i bollettini referenziati, e ciò ci obbliga ad attribuire i pagamenti come indicato al momento del versamento, perciò i pagamenti effettuati da marzo 2013 ad oggi non corrispondono ai premi da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio 2013, come specificato nel nostro estratto conto." (doc. 9)
5. La signora RI 1 si è opposta alla decisione con scritto del 3 luglio 2013 pervenuto il 5 luglio successivo alla Cassa (doc. 10). Essa ha trasmesso formalmente all'assicuratore il documento acquisito presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ossia le attestazioni secondo cui il premio di marzo 2013 é stato pagato.
6. Con decisione su opposizione 24 luglio 2013 CO 1 ha confermato il suo precedente provvedimento ribadendo il suo credito. CO 1 non ha ritenuto i documenti prodotti dall'assicurata, di segno contrario alle pretese, e non si è espressa nel loro merito. RI 1 si è di conseguenza aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 7 agosto successivo (doc. I) chiedendo l'annullamento della decisione e producendo nuovamente un estratto dei pagamenti eseguiti dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento da cui si desume il pagamento del premio del mese di marzo 2013 e di tutti i premi mensili sino a quel momento dovuti per il 2013.
7. Con risposta di causa del 30 agosto 2013 CO 1 ha evidenziato:
" (…)
Il 02.07.2013, l'assicuratore invia alla sig.ra RI 1 un conteggio dettagliato del suo conto. È menzionato che solo i premi di gennaio e febbraio 2013 sono stati pagati. Il premio per il mese di marzo non è stato pagato. Il saldo a favore dell'assicuratore ammonta a CHF 81.15. L'assicuratore fa osservare alla sig.ra RI 1 che l'USSI effettua i suoi pagamenti con i bollettini referenziati e quindi i versamenti vengono attribuiti ai mesi corrispondenti ai rispettivi bollettini ed i pagamenti effettuati da marzo 2013 non corrispondono ai premi da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio 2013 (doc. N° 9).
(...)
Nella fattispecie, l'USSI effettua i pagamenti dei premi per la sig.ra RI 1. L'USSI effettua questi pagamenti con i bollettini referenziati e quindi l'assicuratore attribuisce i versamenti ai relativi mesi indicati al momento del pagamento. Perciò, i pagamenti effettuati da marzo 2013 ad oggi non corrispondono ai premi da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio 2013. Dunque il premio di marzo 2013 non è mai stato pagato.
(…)
Per tutti i motivi esposti, la sig.ra RI 1 è debitrice del premio per il mese di marzo 2013, nonché di CHF 30.-- di spese di diffida e CHF 30.-- di spese amministrative, oltre agli interessi di mora del 5% dal 07.06.2013 e CO 1 ha, a ragione, rigettato l'opposizione interposta dall'assicurata al precetto esecutivo n° 900145. La decisione su opposizione del 24.07.2013 deve dunque essere confermata." (doc. III)
8. A RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione di nuove prove. Il giudice delegato ha scritto, dal canto suo, l’8 ottobre 2013 all’USSI per ottenere ragguagli in merito alle pretese dell’assicuratore (doc. V). Va qui subito detto che la Cassa malati CO 1, che dispone pure di una rappresentanza in Ticino, non risulta avere contattato l’USSI per un chiarimento. Dagli atti di causa emerge che la signora __________ dell’USSI si occupa dei pagamenti relativi alla ricorrente. Un contatto finalizzato al chiarimento delle modalità di pagamento non è stato considerato utile da CO 1 mentre questo giudice ritiene che fosse indispensabile. L’assicurato-re ha ritenuto di avviare formali procedure (coinvolgendo UE, Magistratura, USSI ecc.) per la somma di CHF 81,15, senza fare un passo pratico che avrebbe potuto chiarire la situazione.
9. Nelle more della procedura il giudice delegato ha interpellato l’amministrazione cantonale, e meglio l’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, chiedendo informazioni relative alle modalità di trasmissione delle polizze di versamento (o bollettini di versamento che dir si voglia), la conferma dell’estrat-to allestito secondo cui tutti i premi (quello qui d’interesse compreso) sono stati pagati, indicazioni in merito ai pagamenti dei premi successivi al giugno 2013 ed informazioni sulle modalità del pagamento. La risposta (doc. VI con un annesso) dell’USSI è del 25 ottobre 2013 e la signora __________ precisa che le cedole di versamento vengono trasmesse dall’assicurata all’USSI stesso, che i premi – alla data di redazione della lettera – erano pagati al 30 settembre 2013 compreso (e in quei giorni sarebbe stato pagato il mese di ottobre) e che i versamenti vengono effettuati mediante PVR non venendo indicato ulteriormente il mese di riferimento. La signora __________ ha trasmesso ulteriormente la lista dei pagamenti effettuati tramite il quale vi è quello del mese in discussione.
Nonostante l’occasione offerta alla Cassa per prendere posizione in merito, CO 1 ha dichiarato che lo scritto della signora __________ non apportava novità (doc. VIII del 4 novembre 2013). Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni – per una mera ragione di rispetto del lavoro altrui - non ha voluto scomodare la signora __________ per essere sentita quale testimone (a fronte di un premio di CHF 81,15 non valeva sinceramente la pena far perdere ore di lavoro ad una funzionaria cantonale, spendere soldi di trasferta ecc.) e ciò in particolare a fronte della reazione della Cassa che ha ritenuto ininfluente lo scritto dell’USSI. In realtà, se la lettera fosse stata letta con altro spirito, la stessa poteva fornire spunto alla Cassa per riesaminare la sua posizione, approfondire la questione (anche in ottica futura e fa risparmiare a tutti tempo e danaro). Se al 25 ottobre (data di redazione dello scritto doc. VI dell’USSI) il pagamento dei premi era intervenuto sino al 30 settembre 2013 mediante i bollettini di versamento forniti dalla Cassa, ciò significa che l’amministrazione cantonale effettua il versamento dei premi della signora RI 1 nel corso del mese di assicurazione e solo con bollettini di versamento della Cassa stessa. La Cassa non si è però espressa in merito, scientemente e volontariamente e non si è posta la domanda a sapere se essa stessa avesse commesso un errore nella trasmissione delle polizze di versamento. Il giudice delegato non ha acquisito altri elementi probatori.
10. In diritto occorre qui ricordare, molto sommariamente, che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni può decidere le procedure a giudice unico nella misura in cui queste siano prive di importanza fattuale, giuridica o probatoria. Ciò è palesemente il caso in concreto.
11. Sempre in diritto va rammentato come, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
In virtù dell’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal). Secondo l'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno. Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. A norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
12. Nel caso concreto appare, per quello che la signora __________ ha scritto e trasmesso, come “tutti i premi sino al 30 settembre” (e ciò al 25 ottobre 2013 momento della redazione della lettera) sono stati correttamente pagati e ciò tramite PVR forniti dalla Cassa stessa. Le polizze di versamento referenziate, come precisa la funzionaria dello Stato, sono quelle ricevute dall’assicurata e da essa trasmesse all’USSI. La signora __________, ricevute le polizze, ha eseguito (così scrive al 25 ottobre 2013) tutti i versamenti, usando cioè tutte le polizze trasmesse. Il numero delle PVR trasmesse all'USSI è pari al numero dei mesi trascorsi da inizio anno sino a quel momento e tutti i premi sono stati soluti. Il fatto che la Cassa abbia invece ritenuto, come alle annotazioni manuali sulla stampa della lista annessa al doc. 9, dei pagamenti non allestiti con bollettini referenziati o riferiti ad altri mesi o non riferiti a marzo 2013 non trova conferma. La Cassa ha comunque ricevuto i premi di gennaio e febbraio il 9.01.2013 ed il 11.02.2013, le annotazioni sulla lista allegata al doc. 9 hanno invece voluto accreditare il versamento di marzo effettuato dall’USSI al mese di aprile. La annotazione specifica “BVR 04/13”, con il che sembra essere stato usato (secondo l’annotazione) un BVR che fa riferimento al mese di aprile. La Cassa ha accreditato quindi il pagamento pervenuto a marzo e destinato a marzo al mese successivo. Il collaboratore o la giurista della Cassa, vista la lista, avrebbe forse dovuto prendere diretto contatto con la ricorrente ed eventualmente anche con la funzionaria dell’USSI semplicemente per chiarire queste circostanze e per armonizzare i pagamenti. Il messaggio di posta elettronica del 27 giugno 2013 della funzionaria dello Stato (doc. non cifrato tra i documenti della Cassa, ma allegato al doc. 9) destinato alla signora RI 1 e da questa trasmesso all’assicuratore, avrebbe dovuto fare da volano per un contatto teso al chiarimento. Non costituisce certo un chiarimento il conteggio incomprensibile del 2 luglio 2013 che non aiuta nessuno e soprattutto non è volto a rispondere alla domanda posta dalla signora __________ (“… invito a voler chiarire a quale mese si riferisce lo scoperto, poiché i premi per il mese di marzo 2013 sono stati pagati”). Ci si deve chiedere come mai, la Cassa non abbia preso diretto contatto e non abbia chiarito la questione con un’istituzione come l’USSI evitando inutili scritture, inutili spese amministrative ed inutile lavoro al Tribunale.
13. In concreto resta non di meno aperto il quesito a sapere se il premio del mese di marzo sia stato pagato. Il pagamento del premio deve avvenire anticipatamente rispetto al mese per il quale la copertura obbligatoria è data. Ricordiamo qui alla Cassa ed ai suoi collaboratori che, in concreto, non é certo una istituzione assistenziale cantonale pubblica, che si assume il pagamento di un premio per un cittadino in difficoltà, entità che specula o tarda per oscuri motivi un pagamento. Ebbene, sostiene la Cassa, sostanzialmente, di avere trasmesso all’assicurata i bollettini di versamento referenziati per i mesi del 2013, compreso quello del mese di marzo. Dal canto suo l’assicurata e la funzionaria dello Stato collaboratrice dell’USSI indicano di avere pagato tutti i mesi i premi, mediante i medesimi bollettini di versamento referenziati, compreso quello di marzo 2013. L'istruttoria ha accertato il versamento di tutti i mesi trascorsi nel 2013 al momento della redazione del doc. VI da parte dell'USSI in procinto di versare i premi di ottobre nel corso del medesimo mese. Ebbene, in questa specifica costellazione l’onere della prova dell’in-vio corretto dei bollettini di versamento referenziati è della Cassa, la stessa avrebbe dovuto rendere perlomeno verosimile di avere trasmesso all’assicurata i bollettini di versamento referenziati, identificabili come tali ossia riferibili allo specifico mese, per ritenere l’omissione del pagamento del mese di marzo 2013. In sostanza, nonostante la Cassa sia stata richiesta di produrre gli atti completi di causa (doc. II) e sia stata invitata specificatamente a prendere posizione sulla lettera dell’USSI dove si precisava che il premio del mese di marzo 2013 era stato soluto mediante i bollettini PVR trasmessi dalla Cassa stessa tramite l’assicurata, nulla è stato prodotto, non è stato consegnato agli atti nessun bollettino usato dall’assicurata (e per essa dall’USSI) per dimostrare il modo di referenziare e collegare ad uno specifico mese il pagamento, non è stato prodotto in particolare il bollettino usato nel corso del mese di marzo che la Cassa Malati ha accreditato quale pagamento del mese di aprile, ciò per rendere verosimile un errore da parte dell’assicurata. Mutuel avrebbe dunque dovuto produrre gli atti concernenti il pagamento pervenuto nel corso del mese di marzo 2013 e dimostrare, con documenti alla mano, che quel pagamento era invece (per mezzo delle chiare e specifiche indicazioni contenute nel PVR, riconoscibili all’assicu-rata) riferito ad un mese diverso, ciò non è stato fatto. In effetti l’onere probatorio spetta all’assicuratore malattia siccome l’assicurata ha reso verosimile il pagamento del premio del mese di marzo 2013 non solo attraverso il suo dire ma tramite la funzionaria dell’USSI signora __________ e mediante una specifica lista dalla stessa allestita. L’assicuratore, rappresentato dal suo ufficio giuridico, non doveva certo essere specificatamente avvisato dal giudice delegato di questa esigenza, il giudice delegato ha comunque invitato l’assicuratore a formulare le opportune osservazioni alla lettera (ed all’allegato) dell’USSI doc. VII. Avendo omesso la dimostrazione contraria deve valere quanto comprovato e reso verosimile dall’assicurata. I pagamenti della signora RI 1, effettuati dalla pubblica amministrazione (USSI), sono avvenuti mese per mese con la specifica del mese in questione come appare dalla lista prodotta (doc. VI/1). Il 20 marzo 2013 l’USSI ha pagato il premio del mese di marzo. A nulla giova l’allegato al doc. 9 (lista dell’USSI con modifiche apportate a mano da persona non nota) secondo cui quel pagamento non sarebbe riferibile a marzo ma a quello di aprile. Dagli atti risultano eseguiti i pagamenti seguenti effettuati dall’USSI:
· 09.01.2013 gennaio 2013
· 11.02.2013 febbraio 2013
· 20.03.2013 marzo 2013
· 22.04.2013 aprile 2013
· 16.05.2013 maggio 2013
· 12.06.2013 giugno 2013
· 05.07.2013 luglio 2013
· 20.08.2013 agosto 2013
· 18.09.2013 settembre 2013
Alla luce di questo documento, allestito da un pubblico ufficio cantonale, appare che per il mese di marzo il premio della ricorrente è stato pagato correttamente. Certo con qualche giorno di ritardo secondo le annotazioni della signora __________ (il 20 del mese). La funzionaria indica di avere eseguito i pagamenti a mezzo dei bollettini di pagamento referenziati forniti dalla Cassa all’assicurata. Come indicato la Cassa non ha apportato elementi probatori di segno contrario, il suo conteggio del 2 luglio 2013 appare peraltro confuso e non tale da coadiuvare la tesi dell’amministrazione. A pag. 2 dello stesso leggiamo infatti che il 15.02. ed il 15.03 l’USSI ha pagato, per RI 1, 2 volte CHF 81,15. Già questo aspetto presenta un punto critico. La lista doc. VI/1 specifica i pagamenti in questione in date diverse: per gennaio il versamento è avvenuto il 9 del medesimo mese (e non il 15, ed anche se si ritenesse la data di accredito 6 giorni di valuta sono eccessivi), per febbraio il pagamento è avvenuto l’11 del mese (4 giorni di valuta appaiono difficili da ritenere). Il conteggio (doc. 9) della Cassa precisa l’entrata di CHF 81,15 il 26 aprile, pari somma è pervenuta il 23 maggio mentre il 28 maggio sono entrati complessivamente CHF 311,95 (la Cassa non spiega questa somma e non sostiene che essa si riferisca a partecipazioni, non indica, se ciò fosse il caso, a quali partecipazioni i versamenti attengano) e quindi il pagamento del 18 giugno 2013. Alla luce di questi elementi appare che, nel 2013 il premio del mese di marzo è stato ampiamente (materialmente) pagato. Dall’incarto emerge che l’assicurata ha trasmesso all’USSI i bollettini per effettuare i pagamenti mensili relativi a tutti i mesi del 2013 ed il numero dei mesi corrisponde al numero dei pagamenti, con il che si ha che, con tutta verosimiglianza, è la Cassa che ha errato con l’invio dei bollettini. Si ripete comunque che tutta questa procedura, voluta da un formalismo incredibile dell’assi-curatore, sarebbe stata assolutamente evitata con un contatto diretto con l’assicurata ed un chiarimento con la stessa rispettivamente con la funzionaria dell’USSI.
14. Il ricorso va conseguentemente accolto e la decisione impugnata annullata siccome il pagamento del premio del mese di marzo è sufficientemente ed adeguatamente comprovato. La Cassa ha dimostrato leggerezza nell’agire, non ha considerato necessario approfondire i fatti ed ha obbligato l’assicurata a ricorrere al Tribunale cantonale delle Assicurazioni e questo a giudicare un caso che poteva essere chiarito con un minimo di sforzo. La motivazione di fondo dell’agire dell’assicuratore è quella contenuta nel punto 11 della risposta di causa, molto formalistico, l’assicu-ratore non si è però sincerato per sapere se l’errore fosse suo e non dell’assicurata, non ha verificato con l’USSI quale esemplare dei bollettini di versamento sia stato utilizzato, non ha trasmesso, per quanto appare dagli atti, un nuovo bollettino del mese di marzo alla signora RI 1, od ancora all’USSI spiegando il problema sorto chiedendo di porvi rimedio, non si è lamentata dei pagamenti sempre intervenuti con qualche giorno di ritardo da parte dell’amministrazione pubblica ticinese. La Cassa si è dimostrata ottusa nel suo agire, come detto superficiale, ciò che impone oggi di caricare alla stessa una adeguata tassa di giustizia e le e spese. La tassa prescinde dal valore di causa, CHF 81,15 più le spese amministrative pretese, e considera l’onere causato dalla procedura. Le spese considerano la formazione dell’incarto, la redazione degli scritti e gli invii e la redazione del presente giudizio. Si giustifica quindi di quantificare in CHF 400.00 la TG ed in CHF 100.00 le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione resa su opposizione in data 24 luglio 2013 è annullata interamente. Di conseguenza:
1.1. L’opposizione al PE 900145 emanato il 14 giugno 2013 dall’UE di __________ è mantenuta.
2. La tassa di giustizia cifrata in CHF 400.00 e le spese, determinate in CHF 100.00, sono poste a carico dell’assicuratore CO 1.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti