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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2013 36.2013.37

September 3, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,834 words·~9 min·5

Summary

Assicuratore (terzo pagante) aziona assicurato per l'incasso di franchigia pattuita. Accolta la petizione

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.37   IR/sc

Lugano 3 settembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2013 di

AT 1    

contro  

 CV 1       in materia di assicurazione contro le malattie

considerato                    in fatto ed in diritto

                                   1.   Dal 2007 CV 1, , è assicurato presso AT 1 per le coperture complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. In particolare CV 1 dispone di una copertura TOP integrativa per prestazioni speciali, HOSPITAL FLEX per le cure ospedaliere, scelta reparto e HOSPITAL FLEX modulo integrativo e aiuto domiciliare (doc. A1).

                                         Le coperture sono regolare dalla CGA e dalla CSA (doc. A2 e A3). La HOSPITAL FLEX ha in particolare specifiche condizioni prodotte dall'assicuratore sub. doc. A4.

                                   2.   CV 1 ha subìto, presso __________sano, un intervento chirurgico il 14 dicembre 2011 per il quale è stato esposto, dal prestatore di servizi sanitari, un importo complessivo di CHF 11'675.-- solo per la "differenza di classe" (fattura 30 dicembre 2011, doc. A5). Con conteggio 21 gennaio 2012 AT 1 ha posto a carico dell'assicurato una partecipazione complessiva di CHF 2'626.30. L'assicuratore ha soluto direttamente l'importo alla __________.

                                         Più specificatamente per il ricovero, durato 7 giorni, AT 1 ha chiesto all'assicurato, in virtù dell'assicurazione di base, il versamento di CHF 105.-- (7 x 15.--) e la residua franchigia di CHF 521.30. Per quanto attiene le prestazioni complementari ha chiesto il pagamento di un'aliquota di CHF 2'000.-- in base alla copertura Hospital.

                                   3.   L'importo non è stato pagato nonostante un sollecito del 20 marzo 2012 sicché AT 1 ha chiesto l'emanazione di un PE nei confronti di CV 1 (doc. A8). AL PE __________ dell'UE di __________ del 19 aprile 2012 l'escusso ha formulato opposizione (doc. A10).

                                   4.   Con istanza 31 maggio 2013 AT 1, ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di CHF 2'000.-- oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 ed accessori.

                                         La petizione è stata intimata all'assicurato con l'assegnazione del termine di Legge per la presentazione della risposta di causa (doc. II del 4 giugno 2013). Vista l'assenza di reazione all'assicurato è stato concesso il termine di grazia di 15 giorni con atto del 5 luglio 2013 (doc. III) contenente l'avvertenza secondo cui, trascorso infruttuoso il termine, il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbe deciso sulla base degli atti contenuti nell'incarto.

                                         L'assicurato non ha reagito.

                                   5.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                   6.   Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA.

                                         In concreto, non v'è dubbio che la vertenza in esame concerne un contratto relativo a coperture complementari dell'assicurazione obbligatoria malattia retto dalla LCA e praticato da un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal.

                                         Questo Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.

                                   7.   Rilevanti per la verifica della fondatezza delle pretese dell’attrice sono le Condizioni generali d’assicurazione (in seguito: CGA), la polizza d’assicurazione, nonché la LCA che costituisce il fondamento legale su cui poggia il rapporto fra le parti ed il CO (cfr. art. 100 cpv. 1 LCA).

                                         Nel caso in esame è fuori di dubbio, anche perché non contestato dal convenuto (si veda comunque il doc. A1) che CV 1 ha concluso con AT 1, un contratto ex LCA di copertura di costi di ospedalizzazione Hospital Flex in virtù del quale, in caso di ospedalizzazione in reparto semi-privato,  AT 1 assume i costi del reparto ritenuto      un'aliquota del 20% a carico dall'assicurato sino ad un massimale di CHF 2'000.--.

                                         In particolare le CSA e le CGA citate in precedenza prevedono (art. 14 CGA) l'obbligo per l'assicurato, in caso di pagamenti diretti dell'assicuratore, di rimborsare "entro 30 giorni dalla fatturazione" le aliquote percentuali concordate.

                                   8.   In concreto CV 1 non ha contestato il sussistere di detta aliquota ed il fatto che la stessa sia dovuta. Egli non ha comprovato di averla versata.

                                         Il credito di AT 1, rappresentata dal suo ufficio giuridico di __________, è pertanto pacifico, comprovato dagli atti di causa ed è rimasto assolutamente incontestato.

                                         Su questo punto la pretesa di parte attrice va accolta. Avendo versato oltre CHF 11'000.-- il 20% dovuto dal sig. CV 1 supererebbe il massimale convenuto di CHF 2'000.-- che diviene pertanto esigibile.

                                   9.   AT 1 chiede inoltre il versamento di interessi moratori al 5% dal 20 febbraio 2012, ossia 30 giorni dopo la fatturazione del 21 gennaio 2012.

                                         Con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF, a proposito del pagamento di interessi, ha affermato:

"  II Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha accordato interessi di mora del 5 % sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”

                                         In concreto dal 20 febbraio 2012, in virtù dell'art. 14 CGA, la pretesa di rimborso di AT 1 è divenuta esigibile. Solo con lo scadere del termine concesso il 20 marzo 2012 con la diffida di pagamento doc. A7, ossia dal 26 marzo 2012, sono dovuti interessi al 5% sull'importo preteso.

                                10.   AT 1 chiede il versamento di un importo per spese amministrative di CHF 60.--. Per le CSA Hospital Flex in caso di pagamenti diretti dell'assicuratore ai fornitori di prestazioni l'assicurato deve rimborsare AT 1 entro 30 giorni (art. 30 in fine CSA). In caso di inadempimento, per l'art. 19 CSA, AT 1 esorta l'assicurato concedendogli un ulteriore termine di pagamento mediante sollecito.

                                         In caso di ulteriore mancato pagamento "Il contraente è tenuto a risarcire all'assicuratore, con un importo di almeno CHF 50.--, l'onere amministrativo supplementare causato dalla procedura di sollecito". In concreto l'importo di CHF 60.-- trova quindi sufficiente base contrattuale e va confermato.

                                11.   Infine AT 1 chiede il pagamento di spese per CHF 83,30 "spese precetto e tassa d'incasso". Le spese esecutive vere e proprie che non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004 K 68/04 e del 18 giugno 2004 K 144/03).

                                12.   Da quanto precede la petizione va parzialmente accolta e CV 1 __________, condannato al pagamento di CHF 2'060.-- oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2012 sull'importo di CHF 2'000.--. Per tale complessiva somma l'opposizione formulata da CV 1 al PE __________ del 19 aprile 2012 dell'UE di __________ è rigettata in via definitiva.

                                         Non si attribuiscono ripetibili comunque non richieste.

                                13.   Il valore di causa è rappresentato dalla pretesa di AT 1 nettamente inferiore all'importo di CHF 30'000.-- per inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione 31 maggio 2013 formulata da AT 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza:

                                         1.1.  CV 1, , è condannato a versare ad AT 1, l'importo di CHF 2'060.-- oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2012 su CHF 2'000.--.

                                         1.2.  Per l'importo di cui sub. 1.1. è rigettata in via definitiva l'opposizione 3 luglio 2012 interposto al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di __________ del 19 aprile 2012.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

                   a.   Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

                                         b.   Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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