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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2010 36.2010.95

November 9, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,053 words·~30 min·6

Summary

Domanda di sussidio 2010 inoltrata ad anno iniziato. Tempestiva in assenza di tassazione definitiva ed in applicazione del regime transitorio dell'art. 81 a cpv. 2 LCAMal

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.95   ir/lb

Lugano 9 novembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 19 luglio 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                               1.1.   RI 1, 1961, cittadino __________ che ha acquisito il domicilio in Svizzera dal 26 giugno 2009, ha postulato, mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________, la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2010. La domanda, che specifica lo statuto del richiedente di coniugato con __________ domiciliata a __________ e la paternità di 2 figlioli nati successivamente al 31.12.1991, è datata 8 gennaio 2010 ed è pervenuta all’amministrazione competente unicamente il 18 gennaio 2010.

                                         A fronte dell’inoltro pervenuto oltre i limiti di tempo concessi la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Ufficio delle Prestazioni, ha chiesto all’assicurato la giustificazione del ritardo. Con scritto 10 marzo 2010 RI 1 ne ha indicato le cause nell’attesa, da parte sua, del certificato di salario del datore di lavoro. Egli ha inoltre segnalato scarsa pratica delle procedure amministrative.

                                         Le giustificazioni dell’assicurato non sono state ritenute sufficienti e la domanda di sussidio è stata respinta dall’amministrazione per intempestività.

                               1.2.   Con reclamo 14 aprile 2010 RI 1 ha postulato il riesame del suo caso e la concessione del sussidio segnalando l’ottenimento del domicilio a fine giugno 2009 e due interventi di bypass con conseguente cura riabilitativa.

La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha, dal canto suo, chiesto al signor RI 1 le attestazioni mediche necessarie alla verifica dell’impedimento sostenuto (doc. 4, lettera del 26 aprile 2010).

                                         Con invio pervenuto il 4 maggio 2010 all’amministrazione l’assicurato ha trasmesso un certificato del precedente 25 settembre 2009 del Dr. __________, capo servizio di Cardiochirurgia del __________, attestante il ricovero dal 17 al 25 settembre 2009 e conseguente inabilità lavorativa per 30 giorni, nonché attestazione dall’__________, istituto di riabilitazione, indicante lo svolgimento di 6 sedute riabilitative durante il mese di ottobre, 11 nel corso di novembre e 13 nel dicembre 2009.

                                         A fronte di tale documentazione, ritenuta inidonea a giustificare un prolungato impedimento per gestire una semplice procedura amministrativa quale la domanda di riduzione del premio dell’assicurazione malattie, l’amministrazione ha emesso una decisione su reclamo il 19 luglio 2010 con cui ha respinto le lamentele dell’assicurato e confermato la tardività della domanda di sussidio.

                               1.3.   Con ricorso 29 luglio 2010 RI 1 ribadisce le sue precedenti argomentazioni e ritiene il suo ritardo giustificato dall’ottenimento del permesso di domicilio solo a fine giugno 2009, dalle conseguenze della morte della madre ad agosto 2009, dall’intervento chirurgico nel settembre 2009 e le successive cure di riabilitazione, ciò senza potere delegare a terzi il compito di seguire le procedure amministrative. Il ricorrente evidenzia poi di avere 4 figli all’estero cui deve provvedere.

                                         Dal canto suo, con puntuali precise e dettagliate osservazioni, l’amministrazione postula la reiezione del ricorso. Delle argomentazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG si dirà, dove necessario, in corso di motivazione. Nelle more dell'istruttoria il giudice delegato ha acquisito informazioni specifiche presso l’amministrazione interessata (doc. VI e XIII) ed ha acquisito l’intero incarto fiscale 2009 del ricorrente (doc. V, VII, VIII, X e XI) dando allo stesso la possibilità di esprimersi in merito a quanto acquisito (doc. IX, XII e XIV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                         nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

                                         Per l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:

                                         a.   le persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;

                                         b.   le famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32’000.-- e fr. 34’000.--;

                                         c.   le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;

                                         d.   le altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60’000.-- e fr. 65’000.--.

                                         Per l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.

                                         Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)                                                                           se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b)                                                                            persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c)                                                                            persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d)                                                                            famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).

                                         Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.

                               2.3.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

                                         L'amministrazione deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una

            parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)                                                                            delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in caso di nascita di figli;

e)   in altri casi particolari."

                                         L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

"a)    persone soggette all’imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)                                                                           matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di                                  fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)                                                                           persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;

e)                                                                           persone domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)                                                                            persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)                                                                           persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, d’intesa con il competente Ufficio;

h)                                                                           cessazione definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)                                                                             cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

                                         L’esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal l’art. 36a:

"  1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

                                                      2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

                               2.4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         L'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d)                                                                           gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda la sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.

                               2.5.   Come anticipato al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2 LCAMal (e riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno 2010, di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15 dicembre 2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre 2009 inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del Consiglio di Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).

                                         L’iniziativa in questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziativisti hanno rilevato come:

"  In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa malattia che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle prestazioni, passando dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile.

Siccome il nuovo sistema non potrà entrare fattivamente in vigore prima del 2011-2012, tenuto conto dell'attuale situazione economica i sottoscritti propongono un adeguamento transitorio di alcuni parametri per il calcolo delle riduzioni dei premi da mettere in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 e valido fino all'entrata in vigore del nuovo regime.

I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.

Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in vigore non sarà immediata.

Per questi motivi si chiede l'adozione urgente della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più tardi con l'adozione del Preventivo 2010."

                                         Il Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre 2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre 2009, ha:

"  deciso di accogliere parzialmente le proposte formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.

Se è vero che nel confronto intercantonale il Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00 contro CHF 6'507.00).

Si può quindi affermare che in considerazione delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato, l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più elevata in Svizzera.

Con il controprogetto si propone di aumentare, già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:

a)      il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e  CHF 22'000.00;

b)      il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;

c)      il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;

d)      il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.

Dal profilo finanziario e secondo informazioni ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500 assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.

Si tratta di … misure transitorie e mirate di carattere straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà e in attesa della nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà in vigore il 1. gennaio 2012."

                                         La Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009 del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno precedente del deputato Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a “Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni di franchi per la riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Beroli, ha apportato, come indicato, un aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal. Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010, ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di cui al cpv. 1”.

                                         Per consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel suo Messaggio 25 novembre 2009, come:

"  … per consentire l’applicazione della RP (riduzione dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."

                                         Da evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.

                                         In sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi come segue:

"  A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

a.                                   le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;

b.                                   le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr. 32'000.-- e fr. 34'000.--;

c.                                   le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;

d.                                   le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.-- e fr. 65'000.--"

                                         Per permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU 9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore ha previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di sussidio 2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).

                               2.6.   In concreto l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

                                         Egli lo ha invece spedito solo nel corso del mese di gennaio 2010. La richiesta è tardiva nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di esaminare se il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni verifichi se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la fine di marzo 2010 come prevede l’art. 85a cpv. 2 LCAMal.

                               2.7.   In sede istruttoria è stata interpellata l’amministrazione per verificare il senso e la portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla riduzione del premio 2010. Nel suo scritto 8 settembre 2010 (doc. VI) l’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di ritenere applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati che rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF 20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF 55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000. Secondo l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento, deducevano un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena citata, avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009, unicamente gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione 2007 compreso nelle fasce descritte avrebbero invece potuto domandare il sussidio sino a fine marzo 2010. Più specificatamente l'amministrazione si è espressa nei seguenti termini:

"  L'applicazione dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal, secondo quanto voluto dal legislatore, deve essere limitata alle situazioni indicate al cpv. 1 dell'art. 81a.

(…)

L'art. 81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato voluto per estendere genericamente il termine per l'inoltro delle richieste per l'anno 2010 di cui all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, ma è stato introdotto per permettere esclusivamente agli assicurati che rientrano nelle situazioni di cui all'art. 81a cpv. 1 di inoltrare la richiesta per l'anno 2010.

(…)

La parte convenuta, a titolo informativo, rende inoltre presente a questo TCA che a seguito dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2010 dei nuovi limiti che conferiscono il diritto al sussidio durante il mese di febbraio 2010 sono state effettuate le operazioni seguenti:

•   sono state riviste d'ufficio tutte le richieste per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento del sussidio;

•   sono stati trasmessi i moduli d'istanza ai potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le persone sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le famiglie senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e per le famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e fr. 65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145 casi ed ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per l'inoltro dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo inviato);

•   sono stati inviati i nuovi moduli di richiesta alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli precedenti (vedi allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente del fatto che il termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi di cui all'art. 81a cpv. 1 LCAMal.

                                         L'interpretazione delle norma così come indicata dalla Cassa, che segue pedissequamente il suo testo letterale, può e deve senz’altro essere condivisa. In effetti la ragione della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei redditi per la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari tempi di adozione delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso del 2009 ed è in effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato decidere l’aumento del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire dal 2010 quando le istanze per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate entro la fine del 2009. Appare quindi corretto applicare, per la manifesta ed esplicita volontà del legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1 dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).

                               2.8.   Il legislatore non ha però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento alla proroga del termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli assicurati postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non disponevano,a fine 2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007, ossia l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella sentenza 16 gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli assicurati la cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine 2009, sia per la pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla Camera di diritto Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv. 2 LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una tassazione di riferimento com’è il caso del qui ricorrente. Di principio l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che precede quello di sussidio.

                                         In assenza di tale tassazione l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19 luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo d’esempio, la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle utilizzate dall’amministrazione ed elaborate dalla Direzione delle Contribuzioni, reperibili sul sito internet dell’IAS, non sono, per loro stessa natura, attagliate al caso concreto pur considerando le normali ed usuali deduzioni dal reddito possibili. Nella decisione 24 marzo 2010 citata questo Tribunale ha in particolare rilevato:

"  Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.”

                                         Da evidenziare come, per costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi comprovati. Si tratta, a ben vedere, di tema articolati e di non immediata percezione per tutti gli assicurati.

                                         D'avviso di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per l’inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe l’amministrazione in applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo l’importo a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo calcolato la quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo (come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle considerazioni del punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere trasmettere la sua richiesta di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le loro caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non necessariamente rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata (successivamente) dai competenti Uffici di Tassazione.

                                         Il sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo Tribunale, oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce di questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che non solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1 dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento potessero beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli per i quali le autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della tassazione di riferimento. Questa interpretazione per i casi di assenza di una tassazione fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio della norma. Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno proposto l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio minimo è quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito modesto di beneficiare anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in vigore della legge che modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale.

                                         La proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT, ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino, l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è fissato – in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale.

                               2.9.   Nel corso dell'istruttoria di causa il TCA ha interpellato la Cassa in merito all'assenza di una decisione di tassazione relativa al periodo di riferimento per la determinazione del reddito contemplato all'art. 81a cpv. 1 LCAMal e quindi per la verifica della salvaguardia del termine di cui all'art. 81a cpv. 2 LCAMal. Nelle sue risposte (doc. XIII e doc. VI) l'amministrazione ha proceduto alla determinazione del reddito lordo e, quindi, convertendolo, è giunta ad un reddito superiore a CHF 34'000.00 e da ciò ha dedotto intempestività della richiesta.

                                         Questo TCA rileva come l'amministrazione abbia quindi analizzato il merito della richiesta del ricorrente nelle more della procedura e lo abbia fatto in due distinte circostanze partendo da valori (cfr. doc. VI) successivamente rivisti (doc. XIII).

                                         Ciò palesa l'oggettiva difficoltà già per l'amministrazione di fissare con sufficiente sicurezza i valori da convertire. Difficoltà che non può essere riversata sulle spalle degli assicurati spesso non cogniti in materia.

                                         A fronte dell'incertezza sulla quantificazione del reddito e del superamento o meno dei parametri dell'art. 81a cpv. 1 LCAMal il ricorrente poteva inoltrare legittimamente la sua richiesta entro la fine di marzo 2010.

                             2.10.   Alla luce di quanto precede la domanda inoltrata dal qui ricorrente deve essere considerata tempestiva in applicazione dell’art. 81 a cpv. 2 LCAMal e, conseguentemente il ricorso va accolto su questo aspetto.

                                         Ciò senza dovere analizzare i motivi giustificativi addotti con il ricorso e senza verificare se detti motivi costituiscano una sufficiente giustificazione.

                             2.11.   In corso di procedura, con atto datato 6 ottobre 2010, il competente UT di __________ ha proceduto ad evadere il reclamo formulato da RI 1 contro la decisione di tassazione 2009 del precedente 7 luglio 2010.

                                         In prima sede il tassatore aveva ritenuto un reddito IC imponibile di CHF 49'500.00 ed un reddito determinante per l'aliquota di CHF 101'500.00.

                                         In sede di reclamo l'UT ha considerato invece, a fronte degli elementi portati dal ricorrente, un reddito imponibile di CHF 18'200.00 ed un reddito determinante per l'aliquota di CHF 35'200.00.

                                         Esprimendosi a questo proposito la Cassa ha evidenziato:

"  Dal verbale di audizione (doc. XI 5) redatto dall'autorità fiscale in relazione al reclamo contro la decisione di tassazione 2009 in materia IC e IFD inoltrato da parte del sig. RI 1 si evince, in particolare, quanto segue:

•   Il certificato di salario fornito con la dichiarazione delle imposte indica le retribuzioni per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009;

•   l'insorgente per il periodo 1 luglio 2009-31 dicembre 2009 ha versato alimenti a favore dei figli avuti fuori dal matrimonio per un importo fr. 5'135.-.

In considerazione di quanto precede, la parte convenuta deve rivedere quanto indicato attraverso lo scritto datato 08.09.2010 alla pag. 1.

(…)

Il reddito lordo mensile medio calcolato al momento dell'istanza

sulla base di quanto indicato nel verbale di audizione ammonta a fr. 4'487.-.

(…)

La parte convenuta ha inoltre potuto appurare che il ricorrente, oltre ad avere avuto due figli al di fuori del matrimonio, ha due figlie maggiorenni (__________ nata nel 1988 e __________ nata nel 1985). In applicazione di quanto previsto dalla LCAMal, per la definizione del diritto al sussidio per l'anno 2010 l'insorgente deve dunque essere considerato famiglia senza figli, come già indicato nel nostro scritto del 08.09.2010.

Dopo conversione del salario lordo mensile medio di fr. 4'487.30 in reddito imponibile sulla tabella di conversione valida per le famiglie senza figli risulta un reddito determinante pari a fr. 41'000.-."

                                         Ne consegue che, d'avviso dell'amministrazione, non sarebbero dati gli estremi per concedere il sussidio.

                                         Alla luce dell'esito dell'impugnativa come specificato al precedente punto 2.9., in considerazione del fatto che questa Corte non deve considerare, fatte salve eccezioni qui non ricorrenti, fatti successivi alla decisione impugnata, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio questo TCA non deve qui esaminare la correttezza del calcolo esposto dall'amministrazione. Gli atti sono rinviati alla Cassa affinchè proceda, semmai dopo contatto con il ricorrente per le puntuali verifiche che si rendessero necessarie, a determinare il reddito ipotetico al fine di una conversione ed accertamento del diritto al sussidio o meno.

                             2.12.   Il ricorso va quindi accolto nel senso delle considerazioni esposte.

                                         Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili all'assicurato vincente non patrocinato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, ritenuta tempestiva l’istanza di riduzione dei premi formulata dal ricorrente, decida il merito della stessa.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2010.95 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2010 36.2010.95 — Swissrulings