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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2010 36.2010.17

September 27, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,292 words·~11 min·5

Summary

Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del Tribunale federale

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.17   cs

Lugano 27 settembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2010 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su reclamo dell’8 gennaio 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

che                                  RI 1, nato nel 1955, cittadino __________, residente a __________, titolare della ditta individuale __________ di __________, al beneficio di un permesso “G” CE/AELS per frontalieri, con decisione del 17 febbraio 2009 è stato affiliato con effetto dal medesimo giorno presso la __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non avendo esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle autorità federali (UFAS e UFSP), per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,

                                         il provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell’assicurato, con decisione su reclamo dell’8 gennaio 2010 (doc. 6),

                                         contro la predetta decisione RI 1, rappresentato dall’RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, sostenendo di non essere mai stato informato personalmente circa la possibilità di optare in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza (doc. I),

                                         con risposta del 18 febbraio 2010 l’UAM ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

                                         l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,

                                         giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),

                                         la regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

                                         trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,

                                         il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 13 n. 1 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),

                                         ciò vale, di principio, anche per i lavoratori indipendenti, nel senso che sono assoggettati alla legislazione dello Stato in cui lavorano (art. 13 n. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), mentre se esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercitano alcuna attività nel loro Paese di residenza, gli indipendenti sono assicurati nel Paese dove esercitano l’attività principale (art. 14bis n. 2 regolamento (CE) n. 1408/71),

                                         sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell’art. 89 del regolamento n. 1408/71, l’Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell’Allegato II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344),

                                         in virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3),

                                         per l’art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione – sancito dall’art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera,

                                         in concreto è pacifico che l’interessato, lavoratore indipendente, titolare della ditta individuale __________ di __________ non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel termine di tre mesi dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera,

                                         tuttavia la successiva messa in atto della procedura in sanatoria, di cui il ricorrente afferma di non essere stato informato, ha riaperto un nuovo termine scaduto il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione,

                                         in un caso analogo alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (pervenuta al TCA il 22 settembre 2010), il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30 settembre 2008,

                                         l’Alta Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall’UAM d’intesa con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l’autorità cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con l’assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione, 

                                         dopo aver rammentato che l’art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il TF ha lasciato indecisa l’esatta natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell’art. 3 n. 3 del regolamento 574/72 sia che si voglia qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell’atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,

                                         il TF ha poi evidenziato che l’UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell’avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l’UAM di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del ricorrente, il quale anche in occasione dell’udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell’insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d’ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione, il TF ha stabilito che l’insorgente non ha agito tardivamente e poteva validamente chiedere di essere esentato dall’obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall’inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),

                                         l’Alta Corte, ritenuto inoltre che l’assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione malattia della Regione Lombardia, ha ritenuto adempiute le condizioni previste dall’art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera,

                                         alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quella giudicata dal TF con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, che l’insorgente svolge un’attività indipendente quale titolare della ditta individuale __________ di __________ e in quanto tale afferma di non essere stato informato, né lui stesso né la sua ditta, della sanatoria messa in atto nel 2008 dall’autorità cantonale, la quale non è stata in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell’avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario, che il 16 marzo 2009, ossia un mese dopo aver ricevuto la decisione di affiliazione, l’insorgente ha prontamente reagito indicando (perlomeno implicitamente) di voler continuare ad essere assicurato in Italia (doc. 2, cfr. anche il formulario TI1 del 28 marzo 2009) e che ha prodotto copia della tessera __________ di __________ da cui emerge il nome del medico italiano scelto, essendo adempiute anche nel caso di specie le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 6 OAMal, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’insorgente va esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera,

                                         al ricorrente, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),

per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata. L’insorgente è esentato dall’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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