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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2010 36.2009.186

February 9, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,484 words·~12 min·5

Summary

Premi dovuti e non pagati dalla moglie. Escussa. La ricorrente non può pretendere che l'assicurazione malattia proceda unicamente nei confronti del marito debitore solidale

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.186   IR/lb

Lugano 9 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2009 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2009 emanata da

Cassa Malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   Con atto del 30 ottobre 2009 redatto in lingua tedesca RI 1 ha chiesto l’intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e l’annullamento della decisione su opposizione 26 ottobre 2009 della CO 1 con cui l’assicuratore, accogliendo parzialmente le argomentazioni dell’assicurata, ha condannato la stessa al pagamento di CHF 2'080,20 (premi LAMal da gennaio a giugno 2008), al pagamento di spese di sollecito ed amministrative per CHF 75.00, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008. CO 1 ha pure rigettato l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________ (doc. 5). Nel suo ricorso, che il Giudice delegato le ha imposto di tradurre, la signora RI 1 segnala di percepire solo una rendita di CHF 1770.00 da cui viene dedotto l’importo di CHF 100.00 “per UEF __________”. A fronte di questa situazione la ricorrente indica debiti per importi significativi nei confronti tra altri di avvocati e della stessa CO 1. La ricorrente segnala inoltre il blocco del PP di sua proprietà immobiliare (PPP __________) e degli averi del marito, ciò che non le permette di far fronte ai premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

                                         La ricorrente non contesta l’esistenza di un obbligo di pagamento anche fondato sulla solidarietà tra i coniugi ma chiede che il Tribunale “nomina il mio marito __________ al pagamento dei premi non pagati” e chiede che sia imposta all’assicuratore una moratoria dei premi in attesa del giudizio del “caso __________”.

                                  B.   Alla luce della motivazione addotta il Giudice delegato ha rammentato alla ricorrente la possibilità di domandare alla PP competente, nell’ambito di procedura pendente, lo sblocco degli averi per far fronte al debito nei confronti dell’assicuratore malattia.

                                         Dal canto suo CO 1, con osservazioni del 15 gennaio 2010, ha postulato la reiezione del ricorso segnalando numerosi solleciti per il saldo del pagamento dei premi mensili fissati nel 2008 a CHF 346,70 per la signora RI 1. Detti premi non sono stati pagati per il primo semestre del 2008 e, con la decisione su opposizione, l’assicuratore ha determinato il proprio credito come indicato rigettando l’opposizione interposta al PE rammentato. CO 1 ricorda come sia obbligata a procedere nelle vie esecutive nei confronti della persona assicurata anche se il coniuge ne è debitore solidale.

                                         Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         nel merito

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un'assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.

                                         Per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                         L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1 OAMal).

                                         I premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal).

                                         Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2).

                                         Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3). Conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.  La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi. Come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

                                   4.   L’insorgente disapprova l’agire della cassa che avrebbe, a suo modo di vedere, dovuto domandare il pagamento dei premi da lei dovuti al marito. Essa non contesta, a giusto titolo, l’ammontare dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie di CO 1 per il 2008, fissati mensilmente in CHF 346,70 (come appare dal doc. 1) e non contesta neppure il fatto di essere in mora del pagamento dei premi dei primi 6 mesi del 2008. L’importo dovuto appare allora corretto, ossia CHF 346,70 x 6 = CHF 2'080,20.

                                         CO 1 ha chiesto il pagamento delle spese di sollecito per CHF 25.00 nonché spese amministrative per CHF 50.00, importi che in sè non vengono contestati dalla ricorrente, come d’altra parte non è contestata puntualmente la richiesta di interessi moratori dal 1° gennaio 2008.

                                         Occorre qui esaminare se le richieste di spese ed interessi sono corrette.

                                         In virtù dell’art. 105 a OAMal Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’art. 26 cpv. 1LPGA è del 5 per cento all’anno. Secondo l’art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Nel caso concreto i premi sono dovuti all’inizio del mese (doc. 1) così come regolato all’art. 90 OAMal secondo cui I premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Sul premio di gennaio 2008 sono allora dovuti interessi al 5% dal 1° gennaio 2008, su quello di febbraio sono dovuti interessi dal 1° febbraio 2008 e così via, appare quindi non corretto il carico di interessi moratori a partire dal 1° gennaio 2008 in maniera generalizzata. La decisione resa su opposizione va rettificata su tale aspetto. Per quanto attiene invece le spese di sollecito e quelle amministrative occorre evidenziare come, se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuoterle. In sostanza le spese amministrative cagionate possono essere pretese, in misura appropriata, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. In concreto CO 1 prevede, ancorché genericamente, la possibilità di prelevare spese amministrative e di sollecito. Le spese pretese sono proporzionate ed adeguate alle incombenze amministrative ed al supplemento d’impegno per l’assicuratore. Ne discende che quanto richiesto, complessivamente CHF 75.00, è dovuto dalla ricorrente.

                                         L’assicurata non può sottrarsi al suo obbligo di pagare personalmente i premi invocando la solidarietà del marito e la sua disponibilità di beni per farvi eventualmente fronte. RI 1 è debitrice degli importi in causa, l’assicuratore, per addivenire anche ad una eventuale sospensione delle prestazioni, deve procedere come ha fatto e come impostogli dalla legge.

                                   5.   Alla luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Non vengono caricate tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

                               1.1.   RI 1 è condannata a pagare all’assicuratore sociale CO 1, __________ l’importo di CHF 2'155,20 oltre interessi al 5% su CHF 346.70 dal 1° al 31 gennaio 2008; su CHF 693.40 dal 1° al 29 febbraio 2008; su CHF 1'040,10 dal 1° al 31 marzo 2008; CHF 1386,80 dal 1° al 30 aprile 2008; su CHF 1'733,50 dal 1° al 31 maggio 2008; su CHF 2'080,20 dal 1° giugno 2008.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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