Raccomandata
Incarto n. 36.2009.157 ir/gm
Lugano 13 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2009 di
RI 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
- che RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 7/13 agosto 2009 con cui segnala la trasmissione al proprio assicuratore malattia sociale CO 1, della fattura 26 maggio 2009 del dott. __________ per prestazioni di agopuntura;
- che il dott. __________ ha allestito la sua fattura applicando il TARMED e segnalando, quale motivo del trattamento, una "malattia";
- che la CO 1 (CO 1 qui di seguito) ha ritenuto la fattura, l'ha conteggiata e ne ha computato l'importo nella franchigia (fissata in CHF 1'500.- annui, v. doc. A1);
- che successivamente il dott. __________ si è rivolto, il 2 luglio 2009, alla CO 1 segnalando di avere "Erroneamente ... emesso la fattura con il tariffario TARMED (assicurazione di base) ... mentre la paziente desiderava una fattura ... riconosciuta dalla sua assicurazione complementare". Il medico ha quindi prodotto una fattura sostitutiva recante numero 2013;
- che CO 1 (doc. 7 lettera 14 luglio 2009) si è rifiutata di riconsiderare la fattura;
- che l'assicurata si è rivolta all'assicuratore ribadendo di volere considerare la propria complementare per le prestazioni ricevute e non l'assicurazione di base;
- che CO 1 ha prontamente reagito il 5 agosto 2009 confermando la sua posizione;
- che l'assicuratore non ha emanato sin qui nessuna decisione formale e neppure, di conseguenza, nessuna decisione su opposizione;
- che alla luce dell'esito del gravame (registrato pure quale petizione nel solco delle pretese scaturenti dalla LCA, v. scritto doc. II odierno all'assicurata) non è stata richiesta una risposta di causa alla CO 1;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che il ricorso in discussione non è, di principio, ricevibile nella misura in cui non impugna alcuna decisione emessa su opposizione dall'assicuratore e non lamenta esplicitamente e chiaramente una ritardata o denegata giustizia;
- che, quand'anche si volesse ammettere ricevibilità dell'impugnativa per l'ipotesi di una denegata giustizia, il ricorso è comunque da respingere nel merito;
- che giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
- che con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03);
- che secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560);
- che secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
- che nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
- che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);
- che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
- che, in concreto, la signora RI 1 ha trasmesso all'assicuratore la fattura 26 maggio 2009 del medico indicante il trattamento eseguito a seguito di malattia;
- che solo agli inizi di luglio la qui ricorrente ha chiesto la rettifica che CO 1 ha prontamente rifiutato;
- che RI 1 non ha postulato l'emanazione di una formale decisione relativa all'assunzione dei costi di trattamento;
- che, anche se fosse stata richiesta l'emanazione di una formale decisione con lo scritto 22 luglio 2009 la mancata emanazione, ad oggi, di una formale decisione non costituirebbe ingiustificato ritardo;
- che non sono dati i presupposti giurisprudenziali per ammettere denegata giustizia o ritardata giustizia per cui il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese alla ricorrente;
- che copia del ricorso viene trasmesso alla CO 1 in uno con al presente al fine di provvedere all'esame richiamato dall'assicurata ed all'emanazione della decisione da questa richiesta;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1, __________, in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie, ricorso per denegata giustizia, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti