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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2009 36.2009.146

September 30, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·361 words·~2 min·8

Summary

Ricorso non rispondente, formalmente, alle esigenze procedurali. Decreto di completazione. Termine non rispettato. Impugnativa irricevibile

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.146   ir/lb

Lugano 30 settembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 16 luglio 2009 formulato da

 RI 1    

contro  

la decisione emessa il 17 giugno 2009 su reclamo dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

  in materia di sussidi

considerato,

                                     -   che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 16 luglio 2009 indicando unicamente la sua volontà di impugnare la decisione "del 31 marzo 2009" dell'UAM;

                                     -   che l'UAM ha, in realtà, emanato una decisione su reclamo il 17 giugno 2009;

                                     -   che con il suo ricorso RI 1 non indica nessun motivo alla base della sua impugnativa, non esprime nessuna considerazione e non formula conclusioni;

                                     -   che il giudice delegato ha ordinato la completazione e l'emendamento dell'esposto con decreto 17 luglio 2009;

                                     -   che al signor RI 1 è stato concesso un termine di 15 giorni, perentorio in virtù dell'art. 4 cpv.3 LPrTCA, per produrre un atto conforme a procedura;

                                     -   che il termine è scaduto infruttuoso dopo la decorrenza delle ferie giudiziarie a fine agosto 2009;

                                     -   che, nemmeno successivamente alla scadenza del termine e sino alla data di redazione del presente, è giunto al Tribunale un emendamento conforme a procedura;

                                     -   che l'impugnativa va, conseguentemente dichiarata irricevibile e la procedura stralciata senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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