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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2009 36.2009.14

March 5, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·769 words·~4 min·6

Summary

Ricorso al TCA contro la fissazione dell'ammontare del sussidio LAMal in assenza di formale decisione impugnabile. Irricevibile. Rinvio degli atti all'amministrazione

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.14   ir/td

Lugano 5 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2009 di

1.  RI 1   2.  RI 2    

contro  

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di fissazione del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, subordinatamente per denegata giustizia

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che, per quanto noto a questo Tribunale alla luce della procedura formante l'inc. 36.2008.7, RI 2 e RI 1 hanno postulato - per il 2008 - la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;

                                     -   che la domanda era stata respinta, inizialmente, dall'Ufficio assicurazione malattia ed i signori __________ si erano rivolti al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 9 gennaio 2008 invocando modifica delle condizioni economiche per la soppressione della rendita suppletiva per coniuge ed indicando entrate famigliari mensili di CHF 2'832.-;

                                     -   che il TCA aveva stralciato dai ruoli quella procedura poiché l'UAM aveva annullato il suo provvedimento concedendo il sussidio;

                                     -   che, per l'anno 2009, - per quanto desumibile dagli atti prodotti dalla signora RI 1 - l'Ufficio assicurazione malattia ha emanato, il 30 ottobre 2008, una decisione positiva concedendo l'aiuto sociale richiesto senza - come uso quantificarlo;

                                     -   che, con l'emissione della polizza relativa all'anno 2009, i coniugi __________ hanno appreso che l'entità del sussidio percepito ammonta a CHF 16.60 mensili ciascuno;

                                     -   che, sempre per quanto desumibile dagli atti prodotti, essi evidenziano come (polizza 2008) l'anno precedente la riduzione assommava a CHF 216.- mensili per ogni membro della famiglia;

                                     -   che, con scritto 21 gennaio 2009, i signori RI 2 e RI 1 si sono rivolti all'Ufficio assicurazione malattia invitando l'amministrazione a verificare la decisione siccome "la nostra rendita è tutt'oggi uguale all'anno 2008". I signori __________ hanno comunicato all'amministrazione di non essere d'accordo con il calcolo effettuato;

                                     -   che non risulta, da parte dell'UAM, una reazione - sin qui - allo scritto dei signori __________, in particolare non risulta essere stata emanata una decisione formale relativa alla quantificazione della riduzione del premio con l'indicazione precisa del suo calcolo;

                                     -   che, con scritto 2 marzo 2009, i signori RI 1 e RI 2 si sono rivolti al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di esaminare se "…i certificati __________ …sono effettivamente giusti";

                                     -   che non è stata chiesta all'amministrazione una presa di posizione;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

                                     -   che i signori __________ non impugnano una decisione emessa su reclamo da parte dell'amministrazione in materia di sussidi;

                                     -   che il giudice non può, conseguentemente verificare l'entità del sussidio fissato dall'amministrazione e comunicato agli assicurati da parte della __________;

                                     -   che l'atto non può nemmeno essere considerato quale ricorso per denegata o ritardata giustizia non essendo esplicito in questo senso e non potendo essere oggettivamente considerato, il tempo trascorso dalla richiesta 21 gennaio 2009, come eccessivo ed ingiustificato;

                                     -   che si giustifica comunque la trasmissione di tutti gli atti (in originale) trasmessi dai signori __________ al Tribunale cantonale delle assicurazioni, all'Ufficio assicurazione malattia affinché provveda, in termini temporali il più possibile contenuti, a verificare il calcolo dell'entità dell'aiuto sociale, e ad emanare un provvedimento formale contemplante i rimedi di diritto, con cui si giustifichi la fissazione dell'importo del sussidio concesso;

                                     -   che il ricorso si rivela irricevibile, non si prelevano tasse e spese e non si riconoscono ripetibili;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Gli atti vengono trasmessi immediatamente all'Ufficio assicurazione malattia affinché provveda all'emanazione di una formale decisione indicante i mezzi di impugnazione.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese e non vengono riconosciute ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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