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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2009 36.2009.131

September 21, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,068 words·~20 min·8

Summary

Istanza sussidio 2009 tardiva.Il ricorrente non era un potenziale beneficiario dei sussidi,perciò non ha ricevuto da UAM il formulario,che quindi doveva chiedere al Comune o a UAM.Il timbro del Comune sul formulario NON è una condizione per ottenere il sussidio.UAM non deve avvisare tutti cittadini

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.131   TB

Lugano 21 settembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2009 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 3 giugno 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, 1949, coniugato con __________, 1959, il 13 gennaio 2009 (doc. 1) ha spedito l'apposito formulario per la richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2009, ottenuto il giorno precedente presso la cancelleria del suo Comune di domicilio (doc. A6).

                                  B.   Con decisione del 30 aprile 2009 (doc. A4) l'Ufficio assicurazione malattia ha negato il diritto alla riduzione del premio, poiché l'apposita istanza è stata inoltrata oltre il termine legale del 31 dicembre 2008.

                                  C.   Il reclamo del 21 maggio 2009 (doc. A2) è stato respinto con decisione su reclamo del 3 giugno 2009 (doc. A1), che ha confermato la tardività della richiesta di riduzione del premio vista l'assenza di motivi che giustificassero tale ritardo.

                                  D.   Con ricorso del 21/26 giugno 2009 (doc. I), completato il 12 luglio 2009 (doc. III) su invito del Giudice delegato, l'assicurato ha evidenziato che nel 2007 ha ricevuto dall'UAM il formulario per la domanda di sussidio per l'anno 2008, mentre nel 2008 non ha ricevuto alcunché per l'anno 2009. Accortosi di ciò solo il 23 dicembre 2008, quello stesso giorno si è attivato presso la cancelleria del suo Comune di domicilio, che tuttavia era chiusa per ferie natalizie dal 22 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009. Credendo di dovere essere in possesso di un formulario recante il timbro comunale, il ricorrente ha così atteso l'apertura degli sportelli comunali per potere inoltrare la sua richiesta di sussidio. Il ricorrente ha fatto presente che sia il 12 gennaio 2009 sia il successivo aprile, ha contattato telefonicamente l'Ufficio assicurazione malattia per spiegare l'accaduto ed i funzionari gli hanno comunicato la prassi riguardo all'invio automatico dei formulari e cosa fare in casi simili.

                                  E.   Con risposta del 23 luglio 2009 (doc. V) l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrarle la richiesta di sussidio, per cui non sarebbe possibile concederlo retroattivamente. L'UAM ha esaminato nel dettaglio ogni lamentela espressa dal ricorrente.

L'assicurato ha ribadito che il suo ritardo non era dovuto all'ignoranza della legge né ad una negligenza, bensì alla confusione di non sapere che poteva richiedere l'apposito formulario anche all'UAM, senza attendere l'apertura della cancelleria comunale per ottenere il formulario con il timbro del Comune (doc. VII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

                                   3.   Giusta l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (cpv. 2). Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa (cpv. 3).

L'art. 10 cpv. 1 RLCAMal prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).

Per l'art. 11 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione di premio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                   4.   Nel caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009 è stata inviata all'UAM il 13 gennaio 2009 (doc. 1).

In virtù dei citati art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio. L'assicurato, domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2009 è di per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2009), ovvero entro il 31 dicembre 2008, quando l'interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

Nemmeno può tornare applicabile l'art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal. Infatti, la situazione concreta del ricorrente non rientra in una delle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal.

Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.

                                   5.   In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo.

Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216).

Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio 2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in    un'epoca di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2).

                                   6.   In concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando, tra l'altro, che egli credeva che, come per l'anno precedente, il formulario gli sarebbe stato trasmesso automaticamente dall'amministrazione.

In proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime: STCA del 3 settembre 2009, inc. 36.2009.92, STCA del 18 giugno 2009, inc. 36.2009.84, STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142, STCA del 17 ottobre 2008, inc. 36.2008.114, STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

In quell'occasione, il TCA ha accertato che:

"  … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“ … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature della redattrice)

Nel caso concreto, la notifica della tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009, la IC 2006 (doc. 5), contemplava un reddito imponibile di Fr. 11'400.-. Emanata però il 30 luglio 2008, non è potuta servire all'UAM quale base per determinare i potenziali beneficiari del sussidio e quindi spedire loro, quell'estate, l'apposito formulario per la domanda di riduzione del premio per il 2009. Infatti, come precisato nella risposta di causa, l'amministrazione ha inviato questi formulari alle persone che ossequiavano i requisiti legali in base alla tassazione 2006 due settimane prima, ossia il 14 luglio 2008. Ciò significa che a quel momento, ma sicuramente già prima, l'Ufficio assicurazione malattia doveva essere a conoscenza dei potenziali beneficiari del sussidio. Come detto, vista l'assenza, in specie, della decisione fiscale determinante, agli occhi dell'UAM il ricorrente non risultava essere un probabile avente diritto, motivo per il quale egli non ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario per la richiesta del sussidio per l'anno 2009.

Comunque, questo Tribunale evidenzia che neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter chiedere in ritardo la riduzione del premio.

Infatti, con sentenza del 3 ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 3 settembre 2009 (36.2009.92), STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113), il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio.

In proposito, il Tribunale ha considerato che:

"  (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).

In proposito, questo Tribunale osserva che l'amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti.

Ora, vero è, che il ricorrente si è autonomamente attivato proprio presso la cancelleria del suo Comune di domicilio per recuperare l'apposito formulario di richiesta del sussidio.

Tuttavia, non certo per colpa sua, la cancelleria è rimasta chiusa per due settimane nel periodo natalizio/inizio anno, ciò che ha comportato che la prima apertura degli sportelli è stata il 12 gennaio 2009, ovvero quando l'assicurato vi si è recato per ottenere detto modulo e spedirlo subito al competente Ufficio.

La circostanza che l'interessato abbia atteso appositamente fino al 12 gennaio 2009 per disporre del necessario formulario recante espressamente il timbro del suo Comune di domicilio, non può però essere considerata come un valido motivo giustificativo. L'apposizione del timbro del Comune non è infatti una condizione indispensabile per potere pretendere l'aiuto dello Stato per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia.

Importante, è che una domanda in tal senso sia inoltrata al competente Ufficio entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale viene postulata la riduzione del premio LAMal.

L'assicurato avrebbe quindi potuto e dovuto contattare l'Ufficio assicurazione malattia per farsi (eventualmente) trasmettere detto formulario e rispedirlo ovviamente sempre entro il 31 dicembre 2008. Oppure, avrebbe potuto recarsi direttamente a Bellinzona.

Il ricorrente, pur dandosi effettivamente da fare recandosi presso il Comune e trovandone chiusi gli sportelli, avrebbe dovuto chiedere informazioni direttamente all'autorità cantonale competente in materia di diritto alla riduzione del premio di Cassa malati, che meglio di tutti avrebbe potuto consigliarlo su come procedere e non attendere l'inizio del nuovo anno e, quindi, la scadenza del termine.

D'altronde, di tempo ce n'era a sufficienza, visto che l'UAM trasmette automaticamente i formulari durante l'estate ed il termine d'inoltro, come visto, scade alla fine dell'anno. Peraltro, la compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto semplice. Di conseguenza, tra il 1° agosto ed il 31 dicembre il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di non avere ricevuto, come l'anno precedente, l'apposito formulario e quindi avrebbe dovuto informarsi per tempo sul da farsi.

Va infine rammentato che, di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio dell'assicurazione malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di principio, un obbligo, per l'UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

In questo senso, la negligenza rispettivamente l'ignoranza della procedura in materia, non mettono ciò nonostante il ricorrente al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

Alla luce di quanto precede, l'assicurato non può dunque prevalersi né dell'ignoranza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di una confusione, come l'ha definita, che si sarebbe creata a causa della chiusura natalizia degli sportelli comunali.

Le giustificazioni che egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.

                                   7.   Stanti così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale in cui versa l'assicurato, non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009. Il giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello del ricorrente.

Né la mancata tempestiva trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008), né tanto meno la circostanza che l'assicurato non sapesse che poteva fare personalmente tempestiva richiesta all'Ufficio assicurazione malattia per ottenere l'apposito formulario per rinnovare la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati anche se non ha ricevuto automaticamente il formulario dall'amministrazione, possono giustificare il ritardo con cui è stato spedito all'UAM l'apposito formulario.

Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2009.131 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2009 36.2009.131 — Swissrulings