Raccomandata
Incarto n. 36.2008.138 cs
Lugano 13 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 (recte: 9 settembre 2008) di
RI 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che con istanza datata 29 agosto 2008, spedita il 9 settembre 2008 e completata il 18 settembre 2008 su ingiunzione del Giudice delegato del TCA, RI 1 (figurante come “__________” nell’istanza al Tribunale e “__________” o “__________” negli atti esecutivi), si è rivolto al TCA indicando di aver disdetto il rapporto assicurativo in ambito LAMal e LCA con la Cassa malati CO 1 (doc. I),
nel medesimo atto l’interessato ha affermato che l’assicuratore non ha accettato la sua disdetta a causa di premi rimasti impagati, e meglio dell’ultima mensilità del 2007, e di non essere nemmeno più d’accordo di pagare le assicurazioni complementari (doc. I),
l’istante ha infine rilevato di essersi affiliato presso un altro assicuratore al quale nel 2008 ha regolarmente pagato i premi (doc. I),
malgrado la richiesta del Giudice delegato del TCA di completare l’atto, nel senso di indicare il provvedimento emesso su opposizione che intendeva contestare (doc. II), l’insorgente si è limitato ad aggiungere alcune frasi alla sua precedente istanza, allegando una serie di precetti esecutivi fatti spiccare dall’assicuratore (doc. B4),
successivamente, con lettera del 15 ottobre 2008, l’interessato ha scritto al TCA, allegando un avviso di pignoramento riferito all’esecuzione n. __________ e uno scritto intitolato “pignoramento di salario in proprio” riferito all’esecuzione n. __________, entrambi dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, affermando:
" Come da accordo telefonico odierno le invio in allegato le copie dei 2 pignoramenti ricevuti da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, con la preghiera di verificare se la procedura esecutiva fatta dall’CO 1 è corretta, e intervenire presso l’UEF di __________ affinché sospendano la procedura di pignoramento nei miei confronti.
La prego di darmi al più presto informazioni, e la ringrazio sentitamente per l’attenzione.” (doc. IX),
con risposta del 21 ottobre 2008 l’assicuratore ha proposto di respingere l’istanza, ed ha chiesto al TCA:
" di pronunciare il rigetto del ricorso e che, di conseguenza, il signor RI 1 deve ad CO 1 l’importo dei premi LAMal e LCA per l’anno 2008, comprese le spese amministrative e d’esecuzione, con deduzione dei pagamenti già effettuati;
di decidere che le esecuzioni n° __________ e n° __________ possono essere proseguite;
di decidere che le spese e tasse di giustizia siano poste a carico dell’assicurato RI 1.” (doc. XI),
alle parti è stato concesso un termine scadente il 10 novembre 2008 per presentare nuove prove (doc. XII),
il 6 novembre 2008 il TCA ha trasmesso per competenza alla Camera esecuzioni e fallimenti lo scritto del 15 ottobre 2008, con gli allegati (doc. XIV),
con lettera 11 novembre 2008 al ricorrente, trasmessa al TCA per conoscenza, la CEF ha verificato che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________ e __________ presentate dall’assicuratore, sono state regolarmente allegate le decisioni di rigetto delle opposizioni interposte (doc. XV),
il predetto scritto, con gli allegati è stato notificato al ricorrente anche con lettera del 13 novembre 2008 di questo Tribunale (doc. XVI),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),
a prescindere dall’esito del ricorso, questo Tribunale, come già fatto in un'altra recente procedura che ha visto convenuto il medesimo assicuratore, deve qui ancora una volta stigmatizzare il fatto che la Cassa malati CO 1 non ha prodotto tutta la documentazione rilevante, malgrado l’ingiunzione del TCA (doc. IV) il quale è venuto a conoscenza della presenza di due decisioni di rigetto dell’opposizione solo in seguito all’intervento dell’ispettorato di esecuzione e fallimenti,
oggetto dell’istanza, assai confusa e non sempre comprensibile malgrado le aggiunte effettuate in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA di completarla allegando il provvedimento impugnato, risulta la contestazione del rifiuto della Cassa malati di accettare la disdetta dell’assicurazione obbligatoria di base e delle assicurazioni complementari soggette alla LCA,
le censure circa le assicurazioni complementari, siccome rette dal diritto privato, saranno oggetto di sentenza separata (inc. 36.2008.139, cfr. anche doc. II),
per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA,
per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni,
in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali,
a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,
nel caso di specie l’insorgente non ha prodotto alcuna decisione su opposizione impugnabile in relazione con la disdetta da lui inoltrata nel corso del mese di novembre 2007, neppure dopo l’ingiunzione dell’11 settembre 2008 del Giudice delegato del TCA (doc. I e III),
la sentenza del supplente del __________ del 7 agosto 2008 non è impugnabile al TCA poiché non è stata emessa da un assicuratore ai sensi della LAMal ed inoltre questo Tribunale non è competente per decidere circa eventuali ricorsi contro le decisioni dei Giudici di Pace (art. 1 LPTCA del 6 aprile 1961, in vigore fino al 30 settembre 2008 e Lptca del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008; cfr. anche art. 32 Lptca),
neppure le decisioni di rigetto dell’opposizione ai precetti esecutivi n. __________ e __________ del 21 febbraio 2008, rispettivamente del 30 luglio 2008 (doc. XV/1 e 2), ricevute dal TCA dopo la segnalazione della fattispecie all’Ispettorato di esecuzione e fallimenti e su cui l’assicuratore non si è espresso in sede di risposta e che non ha consegnato agli atti malgrado l’ingiunzione del 22 settembre 2008 di questo Tribunale di produrre l’incarto completo (doc. IV), decisioni in merito alle quali si tornerà in seguito, possono essere oggetto di ricorso a questo Tribunale, in assenza di una decisione su opposizione impugnabile (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA),
in queste condizioni, nella misura in cui il ricorrente contesta la presa di posizione della Cassa malati circa l’assenza dei presupposti per accettare la disdetta, mancando una decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si rivela irricevibile,
secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3). Va inoltre rammentato come l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,
secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),
nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata),
in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),
il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA,
da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel caso di specie con scritto del 20 novembre 2007 RI 1 ha disdetto il rapporto assicurativo con CO 1 (doc. 12),
il 4 dicembre 2007 l’assicuratore ha spiegato all’insorgente le condizioni da adempiere per poter cambiare Cassa malati (doc. 11),
l’8 gennaio 2008 CO 1 ha informato l’interessato di non poter dar seguito alla disdetta a causa della presenza di premi e/o partecipazioni non ancora pagati (doc. 10),
l’istante ha contestato il rifiuto dell’assicuratore di accettare la disdetta del contratto dell’assicurazione obbligatoria tramite uno scritto del 5 febbraio 2008 (doc. B4),
con lettera dell’8 febbraio 2008 l’assicuratore ha risposto, elencando le motivazioni per le quali una disdetta non sarebbe stata possibile (doc. B6),
il 5 maggio 2008 l’interessato ha contestato presso l’assicuratore un avviso di pignoramento (doc. B7),
dagli atti non risulta invece alcuna richiesta di emanare una decisione formale impugnabile che si pronunci circa la disdetta dall’assicurazione obbligatoria, né l’assicuratore ha emesso una decisione in tal senso,
in queste condizioni, in assenza di una chiara richiesta all’assicuratore, che l’interessato era sicuramente in grado di scrivere visto il contenuto della lettera del 5 febbraio 2008 in cui si accenna al tenore dell’art. 64a LAMal, il ricorso va respinto non essendo dati i requisiti per ritenere una denegata o una ritardata giustizia,
tuttavia, alla luce delle domande formulate con l’istanza datata 29 agosto 2008, l’incarto va trasmesso alla Cassa affinché si pronunci sul rifiuto della disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tramite una decisione formale,
l’assicuratore dovrà in particolare prendere contatto con l’altra Cassa malati presso la quale il ricorrente afferma di essersi affiliato dal 1° gennaio 2008, e meglio __________ (cfr. doc. B4), per accertare se effettivamente vi è stata una nuova affiliazione, se i premi sono stati pagati e se la procedura prevista dagli art. 7 LAMal e 64a LAMal è stata correttamente seguita,
a proposito dell’applicazione dell’art. 7 LAMal, va segnalato che con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha stabilito, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.
Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998,
per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore. Nel caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997,
infine, l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (consid. 5.4, sul tema cfr. anche STCA del 3 luglio 2008, inc. 36.2007.160),
se l’istante non sarà soddisfatto del contenuto della decisione formale potrà dapprima inoltrare un’opposizione all’assicuratore e, contro la decisione su opposizione, potrà interporre ricorso al TCA,
per quanto concerne il blocco del pignoramento dell’esecuzione n. __________ relativa all’importo di fr. 851.65 per premi LAMal rimasti impagati (doc. B12 e C3) e del pignoramento del salario di fr. 96.65 per “debiti dell’assicurazione malattia LAMal scaduti dal 01.11.07 al 31.12.07” relativo all’esecuzione n. __________ (doc. B9 e C2), l’ispettorato di esecuzione e fallimenti ha risposto all’insorgente in data 11 novembre 2008 (doc. XV), affermando di aver verificato “che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________ e __________ presentate dalla cassa malati CO 1 sono state regolarmente allegate le decisioni di rigetto delle opposizioni da lei interposte, emesse dalla cassa in data 21 febbraio, rispettivamente 30 luglio 2008, che appaiono ora definitive.”,
dagli atti emerge che entrambe le decisioni di rigetto sono state dichiarate cresciute in giudicato dall’assicuratore (doc. XV/1 e 2),
del resto l’insorgente, chiamato a completare il ricorso con decreto dell’11 settembre 2008 ed a trasmettere la decisione impugnata (doc. II), non ha prodotto al TCA né le due citate decisioni, né eventuali lettere di opposizione e neppure ha reagito allo scritto del 6 novembre 2008 di questo Tribunale alla Camera esecuzioni e fallimenti, trasmesso al ricorrente per conoscenza, il cui oggetto erano le due citate esecuzioni e l’assenza di decisioni formali (doc. XIV),
pertanto le decisioni del 21 febbraio 2008 e del 30 luglio 2008 non sono oggetto della presente vertenza,
in queste condizioni non vi sono motivi per sospendere le procedure di pignoramento nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________,
per quanto concerne la richiesta di CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________ relativa a premi LCA (doc. B10), essa sarà oggetto della sentenza di cui all’inc. 36.2008.139,
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. L’incarto è trasmesso alla Cassa malati CO 1 per l’emissione di una decisione conformemente ai considerandi.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti