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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2008 36.2008.132

October 17, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,786 words·~29 min·6

Summary

Richiesta del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base respinta a causa della tardività della richiesta. Nel caso di specie non è stata rilevata né una violazione del principio della buona fede né una violazione della parità di trattamento

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.132   cs

Lugano 17 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 (recte: 3) settembre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 4 agosto 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha chiesto, il 10 marzo 2008, di poter beneficiare della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008.

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché la domanda è stata inoltrata tardivamente.

                                  C.   Contro la decisione su reclamo RI 1 ha presentato tempestivo ricorso al TCA (doc. I). L’insorgente sostiene che spettava all’autorità cantonale trasmetterle il formulario per la richiesta del sussidio, come avvenuto quando sua sorella è diventata maggiorenne. La ricorrente afferma che esiste una disparità di trattamento che deriva dalla tempistica con la quale l’UAM trasmette il formulario per la domanda dell’aiuto statale. I figli delle famiglie già beneficiarie dei sussidi le quali ricevono automaticamente il formulario prima del 31 agosto ed inseriscono il nome del figlio che diventa maggiorenne tra il 31 agosto ed il 31 dicembre vengono considerati dall’UAM tra i beneficiari del sussidio, mentre i figli nati prima e non figuranti nel modulo di richiesta, non beneficiano di questa agevolazione. Ciò è accaduto nella sua famiglia, dove sua sorella, nata prima del 31 agosto, nel 2005 ha beneficiato del sussidio poiché l’UAM, nel 2004, le ha trasmesso il modulo da compilare essendo stata inserita tra i figli della famiglia __________. L’insorgente, nata dopo questa data, nel 2007 non ha beneficiato del medesimo trattamento. La ricorrente ritiene di essere in buona fede poiché la procedura adottata con la sorella l’ha indotta ad attendere l’invio del modulo di richiesta.

                                  D.   Con risposta del 23 settembre 2008 l’UAM ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                  E.   Il 29 settembre 2008 l’interessata ha presentato ulteriori osservazioni (doc. V).

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 vLPTCA applicabile in virtù dell’art. 32 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008.

                                         nel merito

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)   del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.- è il reddito di riferimento.

                                   3.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente).

                                         L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare autonomamente il reddito determinante, trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31 LCAMal ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) ne seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 31 Reg. LCAMal (art. 67 vReg. LCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

                                         Nel corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell'11 luglio 2008 l'esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg. LCAMal introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte dall'amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella vigente retroattivamente dal 1° gennaio 2008 - prevede:

"  o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassasazione applicabile, nel caso in cui si comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza."

                                         L'esecutivo cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all'alienazione di beni immobili da parte dell'assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004, inc. 36.2004.40 e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007, inc. 36.2007.9) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo

"  Art. 36

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi.

L'ammontare è ridotto annualmente di 10 000.- franchi.”

                                         La nuova ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale è la conseguenza diretta, e necessaria, dell'introduzione, con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)   se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

b)                                   persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.--;

c)   persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.--;

d)   famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.--. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno."

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 LCAMal cpv. 2 per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

                                         a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

                                         b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

                                         c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

                                         d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   5.   Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal (cfr. anche art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). Infatti l’insorgente, tassata in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere il formulario entro la fine del 2007. Va qui rammentato che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, anche in assenza della tassazione 2005, la ricorrente avrebbe comunque potuto inoltrare la sua istanza segnalando semplicemente l’assenza dell’atto siccome ancora non emesso.

                                         Come ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale, nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazione:

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno la ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato.

6.L’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (sentenza del 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (sentenza del 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo (sentenza del 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141)

                                         Va ancora rilevato che con sentenza del 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (sentenza del 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).

                                         Con sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) questo Tribunale ha inoltre considerato che:

"  Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

                                         Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:

"  La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

                                         Si aggiunga che con sentenza del 10 ottobre 2005, inc. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

"  L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

                                         Con sentenza 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"  (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

                                         Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (sentenza del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (sentenza dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

                                         Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato all’estero aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

                                         Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino da un altro Cantone di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

                                         Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

                                         Nella sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la grave malattia di due parenti stretti di cui uno domiciliato all’estero con necessità di impegnativi viaggi non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

"  Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. …  la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto.”

7.In concreto l’insorgente afferma che il ritardo nell’invio della domanda è da ricondurre a quanto accaduto nel 2004 con sua sorella. In quell’occasione i genitori, nel compilare il formulario per l’ottenimento della riduzione del premio per il 2005 avevano indicato anche il nome della sorella, poiché sarebbe divenuta maggiorenne dopo il 31 agosto, data limite, ma non perentoria, per l’invio della richiesta per quelle persone che ricevono automaticamente il formulario a casa. La ricorrente afferma che l’UAM, rilevato che la sorella, per il sussidio del 2005, doveva essere considerata persona sola, in quanto maggiorenne, le avrebbe trasmesso un altro formulario, da compilare autonomamente.

                                         L’insorgente, aspettandosi il medesimo trattamento, non si è pertanto preoccupata di chiedere il formulario per l’ottenimento del sussidio per il 2008. Solo nel corso di quest’anno, non avendo ricevuto alcunché, si è messa in contatto con l’autorità cantonale. La ricorrente, nell’asserita omissione dell’’UAM, ravvede una disparità di trattamento poiché, essendo nata prima del 31 agosto, i genitori non l’hanno iscritta nel loro formulario, impedendole di fatto di chiedere tempestivamente la riduzione del premio. Coloro che sono nati dopo il 31 agosto, come sua sorella, se inseriti nel formulario dei genitori, ricevono invece automaticamente la documentazione necessaria.

                                         La tesi della ricorrente non può essere seguita.

                                         Va innanzitutto rilevato che il fatto di ricevere o meno il formulario non è un motivo per invocare la propria buona fede.

                                         Infatti, la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio (sentenza del 3 ottobre 2005, inc. 36.2005.112). Come emerge da una recente sentenza del 29 settembre 2008 (inc. 36.2008.144), l’amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne fanno richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di sussidio. Il mancato invio dei formulari da parte dell'amministrazione all'assicurata non libera quest'ultima dal rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle condizioni per beneficiare del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un formulario (non si dimentichi che si tratta di invii di massa fondati su indicazioni rilevate dai sistemi informatici) ad un assicurato che non adempie i presupposti per l'aiuto sociale non conferisce allo stesso nessun diritto alla protezione della sua buona fede.

                                         In concreto non vi è neppure una disparità di trattamento. Infatti l’interessata non è stata inserita tra i famigliari nella richiesta di riduzione individuale compilata dai genitori per ottenere la riduzione del premio nel 2008 (doc. 7). Per cui l’UAM, visto che riceve diverse migliaia di richieste all’anno, non poteva immaginarsi che la famiglia __________ avesse una figlia appena diventata maggiorenne. Ora, proprio perché il suo nome non figura nella domanda dei genitori, l’interessata, non avendo ricevuto alcun formulario, prima della fine del 2007 avrebbe avuto tutto il tempo per informarsi presso le autorità cantonali delle modalità della richiesta dell’aiuto statale e, comunque, di chiedere il formulario al proprio Comune di domicilio e di trasmetterlo all’UAM. Tant’è che lo scritto dell’UAM alla sorella della ricorrente, nel 2004 è stato spedito il 15 novembre, ossia prima della scadenza del termine per chiedere l’aiuto statale. Nel caso concreto l’insorgente, avrebbe pertanto dovuto informarsi circa la differenza riscontrata, perlomeno nel mese di dicembre.

                                         Va poi rilevato che nei formulari per la richiesta del sussidio viene chiaramente indicato che vanno inseriti i dati dei figli nati dopo il 31 dicembre di una determinata data, per evitare che vengano iscritti i figli di 19 o più anni. Per cui non vi è neppure alcuna disparità di trattamento tra assicurati nati nel medesimo anno. Il fatto che i genitori della ricorrente nel 2004 abbiano inserito, per errore, anche il nome della sorella, la quale si è poi vista recapitare personalmente il formulario, non può pertanto essere di giovamento all’insorgente.

                                   8.   L’autorità cantonale in sede di risposta ha esaustivamente indicato la procedura che mette in atto nell’ambito della spedizione automatica dei formulari.

                                         I moduli vengono inviati agli assicurati che al momento dell’operazione di invio dispongono della tassazione applicabile da cui risulta un reddito determinante inferiore ai limiti che sulla base di quanto previsto dalla LCAMal conferiscono il diritto alla riduzione del premio. I formulari sono muniti di un’etichetta autocollante dove figura il NIP (numero d’identificazione personale) e l’indirizzo dell’assicurato. In genere l’invio avviene nei mesi di giugno/luglio dell’anno precedente e gli assicurati che hanno ricevuto il modulo devono inoltrare la richiesta entro il 31 agosto (termine non perentorio). L’ultimo termine è il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 28 cpv. 2 LCAMal, termine perentorio).

                                         L’UAM ha precisato che per permettere agli assicurati che non hanno ricevuto automaticamente il formulario di richiesta di inoltrare l’istanza di riduzione del premio, nel corso del mese di settembre mette a disposizione delle cancellerie comunali i formulari. Anche in questo caso il termine per l’inoltro è il 31 dicembre.

                                         In concreto, per il sussidio 2008, i formulari sono stati spediti il 19 luglio 2007 a tutti quegli assicurati che secondo la tassazione 2005 risultavano disporre di un reddito determinante inferiore ai limiti fissati all’art. 29 LCAMal, fatta eccezione per i beneficiari delle PC i quali sono esentati dal presentare l’istanza. La ricorrente non ha ottenuto il formulario poiché al momento dell’invio non era in possesso della tassazione 2005. Per cui spettava all’insorgente chiedere il formulario presso il Comune di domicilio.

                                         L’UAM rileva che i moduli di richiesta di riduzione del premio sono allestiti in modo tale da permettere l’inoltro sia alle persone sole che ai membri adulti delle famiglie e agli eventuali figli di età inferiore ai 19 anni. Tuttavia, l’autorità cantonale rileva che non sempre gli assicurati si attengono in maniera diligente alle corrette modalità di compilazione dei formulari e, a volte, vengono inseriti i figli di 19 o più anni. Per prassi amministrativa, in questi casi l’Istituto invita l’assicurato di 19 o più anni ad inoltrare personalmente la richiesta inviandogli il modulo ufficiale (ciò nel caso in cui al momento della verifica da parte dell’UAM le cancellerie comunali siano già in possesso dei formulari) oppure lo invitano a chiedere un esemplare alle Cancellerie comunali dopo la metà di settembre (quando al momento della verifica da parte dell’UAM le cancellerie non sono ancora in possesso dei moduli).

                                         Ciò, è quanto accaduto con la sorella della ricorrente, nata il 1° ottobre 1986. L’UAM rileva che la sorella per il sussidio 2005 era da considerare persona sola e nel formulario per il sussidio 2005 era stata impropriamente inserita dai genitori quale prima figlia, malgrado fosse chiaramente indicato di inserire solo i figli nati dopo il 31.12.1986. Per cui il 15 novembre 2004 l’UAM ha trasmesso alla sorella della ricorrente il formulario da compilare. Nel formulario relativo al 2008 i genitori non hanno invece inserito, correttamente, il nome della ricorrente. Per cui, non avendo riscontrato alcuna anomalia, giustamente l’UAM non ha dovuto applicare la precedente prassi.

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie non è ravvisabile né la violazione del principio della buona fede (cfr., per le condizioni, fra le tante, DTF 127 I 36 consid. 3a), né della parità di trattamento. Come rileva giustamente l’UAM in sede di risposta, in concreto non sono state date informazioni erronee alla ricorrente. E’ infatti l’interessata ad aver effettuato un’interpretazione sbagliata di quanto successo nel 2004. Ciò, tuttavia, non può essere imputato all’autorità cantonale. Inoltre, di principio, tutti gli assicurati che si trovano nella medesima situazione dell’interessata vengono trattati allo stesso modo.

                                10.   Va ancora infine rammentato, come giudicato con sentenza del 12 settembre 2002 (inc. 36.2002.54), che la giovane età dell’assicurata non è un motivo per giustificare l’invio tardivo della domanda di sussidio e, per quanto attiene l’obbligo di informare, che con sentenza del 23 novembre 2006, inc. 36.2006.162, al consid. 2.11, il TCA ha affermato:

"  Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui l’insorgente non sarebbe stato informato circa la possibilità in generale di chiedere il sussidio, va innanzitutto rilevato che egli non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste.

In casu non può, dunque, essere richiamato il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05, consid. 3.1.; DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Non essendo in presenza, in concreto, di informazioni erronee fornite dalle autorità competenti, la buona fede del ricorrente non può in nessun caso essere tutelata.

Va poi rammentato che di principio il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative e i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Di conseguenza l’assicurato non può prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi cfr. STCA del 5 ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002 nella causa D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).”

                                         Per cui l’interessata non può neppure prevalersi di un’asserita mancata informazione.

                                11.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2008.132 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2008 36.2008.132 — Swissrulings