Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.09.2008 36.2008.109

September 23, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,665 words·~23 min·6

Summary

Domanda tardiva di sussidio. Ritardo motivato con la mancata trasmissione del formulario da parte dell'amministrazione e ad assenza da casa. Giustificazione non ritenuta

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.109   ir/gm

Lugano 23 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 7 luglio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   RI 1, __________, coniugato con __________ e padre di __________ (__________) e di __________ (__________), assicurato presso __________, indipendente, ha chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008 mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________ pervenuto all’UAM il 25 gennaio 2008 e non datato. La domanda è stata respinta siccome tardiva ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto con decisione 7 luglio 2008 dell’amministrazione.

                                  B.   Con ricorso del 6  agosto 2008 RI 1 si aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando di avere diritto al sussidio a fronte del reddito imponibile ritenuto in sede di tassazione 2005, lamentando la mancata trasmissione d’ufficio del formulario per la domanda di aiuto sociale e l’assenza da casa per motivi famigliari durante il mese di dicembre 2007.

                                         Dal canto suo l’amministrazione propone la reiezione dell’impugnativa evidenziando come la mancata trasmissione dei formulari, per costante giurisprudenza, non comporti la salvaguardia della buona fede del ricorrente o la giustificazione del ritardo. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ritiene di non potere accettare la critica di avere mantenuto un atteggiamento formalistico, contesta poi che si possa parlare di buona fede in senso giuridico.

                                         Al ricorrente è stata concessa la possibilità  di domandare l’acquisizione di specifiche prove e la possibilità di ulteriormente esprimersi in merito.

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i   Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i       Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.è il reddito di riferimento.

                                   4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare autonomamente il reddito determinante, trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma fissata nella legge, in virtù dell'ampia delega concessagli dalla norma stessa. Il Regolamento, all'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamen-te dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

                                         Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (fra tutte si possono citare le sentenze: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) evidenziando:

"  2.2 (…) che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (...) accertato va obbligatoriamente (...) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle (...).

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito (...) cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza (...) - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

                                         Quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito netto inferiore a quello accertato mediante la notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m) - l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto cui vengono applicate. L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito come la legge impone.

Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione completa del Tribunale.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)           per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b)           per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)           gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d)           gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   RI 1 ha chiesto il sussidio 2008 nel corso del 2008. Egli, come lui stesso rileva in sede di impugnativa, è tassato in via ordinaria e disponeva da tempo della tassazione relativa al periodo di riferimento.

                                         Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio 2008 è la tassazione 2005 che l’assicurato, tassato in via ordinaria, da tempo ha a disposizione. La richiesta doveva essere spedita all'UAM entro fine 2007. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazio-ne:

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende).

                                         Alla luce dell'accertata decorrenza del termine occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato rispetto del termine sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario da parte dell’amministrazione e ad assenza da casa.

                                   7.   L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

"  Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu  il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

                                         Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"  La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

                                         Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

"  L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

                                         Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"  (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

                                   8.   In concreto, come evidenziato, RI 1 ritiene che la causa del ritardo sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulari da parte dell’amministrazione. Ora nelle considerazioni che precedono è citata la giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La materia è retta da norme che debbono essere note. D’altra parte l’amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di sussidio, possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo stesso ricorrente ha indicato di avere egli stesso chiesto all’UAM una copia del formulario quando ha rilevato il mancato invio da parte dell’amministrazione cantonale. Ciò è avvenuto in tempi brevissimi. Come visto il mancato invio non giustifica il ritardo, come pure la pretesa mancata informazione della necessità di inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere il sussidio. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento per dimenticanza o mancata conoscenza, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. La mancata consapevolezza dell’inoltro annuale della domanda non può quindi essere ritenuto sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale, come pure l'assenza di spedizione del formulario. In buona sostanza la legge, che il cittadino è presunto conoscere, prevede che il sussidio sociale dello Stato destinato ai bisognosi venga versato a richiesta dei cittadini che giustifichino la situazione di bisogno. A tal fine le norme prevedono l'inoltro annuale di una domanda di riduzione del premio assortita dalla produzione della necessaria documentazione a mano di uno specifico formulario. Il mancato invio dei formulari da parte dell'amministrazione all'assicurato non libera quest'ultimo del rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle condizioni per beneficare del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un formulario (non si dimentichi che si tratta di invii di massa fondati su indicazioni rilevate dai sistemi informatici) ad un assicurato che non adempie i presupposti per l'aiuto sociale non conferisce allo stesso nessun diritto alla protezione della sua buona fede.

                                   9.   D’altra parte il ricorrente indica sua assenza durante il mese di dicembre ciò che non gli avrebbe permesso di ottemperare il termine. La motivazione non può essere qui ritenuta da un lato perché contraddittoria rispetto alla precedente motivazione del ricorrente, che sarebbe stato all’oscuro della necessità di domandare il formulario alla Cancelleria comunale, e dall’altro perché – in ogni modo – il termine per l’inoltro della domanda di sussidio è decisamente lungo. Come rilevato in precedenti giudizi, verso la metà del mese di settembre di ogni anno l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia trasmette alle cancellerie comunali i formulari per la domanda della riduzione del premio e da quella data i cittadini che non avessero ricevuto direttamente dall'amministrazione cantonale il formulario possono ottenerne copia. In sostanza quindi il ricorrente disponeva di più mesi per domandare l’aiuto sociale che oggi protesta. Se davvero così importante per le proprie condizioni economiche  - la famiglia, che beneficia di sostanza immobiliare propria, ha potuto contare su un valore locativo di CHF 13'200 e su introiti da lavoro per CHF 71'409 per un totale di redditi iscritti nella tassazione 2005 ritenuti dall’UT di CHF 84'609, e si è vista ridurre il reddito ad un imponibile, grazie alle deduzioni riconosciute, di CHF 29'800 – doveva prestare la massima cura nella presentazione della domanda di aiuto sociale. Non avendolo fatto non può oggi vedersi riconosciuto il diritto al sussidio. Correttamente l’amministrazione ha applicato le norme vigenti che non appaiono formalistiche in maniera inutile e vessatorie per il cittadino ma che tendono anzi a regolamentare in maniera uguale per tutti la concessione di un aiuto sociale così importante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2008.109 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.09.2008 36.2008.109 — Swissrulings