Raccomandata
Incarto n. 36.2007.69 TB
Lugano 16 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17/26 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 aprile 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Con istanza del 16 novembre 2006 (doc. I) RI 1, 1957, padre di tre figli minorenni e separato legalmente dal 21 dicembre 2006, ha postulato per se stesso la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.
In mancanza di una tassazione fiscale emessa a seguito della separazione (ultima tassazione disponibile: IC 2004, imponibile di Fr. 5'600.-), nel gennaio e febbraio 2007 l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha proceduto ad accertare autonomamente le entrate lorde dell'assicurato percepite negli ultimi sei mesi, chiedendo di produrre la necessaria documentazione (doc. 1).
B. Accertato un reddito mensile lordo di Fr. 4'614,60 rimanente a sua disposizione dopo deduzione, dal reddito mensile lordo (Fr. 9'860,41), del pagamento degli interessi passivi (Fr. 59,40 + Fr. 386,45) e del versamento dei contributi alimentari alla moglie ed ai tre figli minorenni (Fr. 4'800.-), con scritto del 28 febbraio 2007 l'UAM ha comunicato all'assicurato l'annullamento della riduzione individuale del premio LAMal concessagli in precedenza per l'anno 2007 (doc. 1), emettendo una decisione formale in tal senso il giorno successivo.
C. Con decisione su reclamo del 5 aprile 2007 (doc. 4) l'UAM ha confermato l'accertamento del reddito lordo mensile a disposizione del reclamante, importo che dà luogo ad un reddito imponibile ipotetico annuo di Fr. 43'000.- calcolato con le tabelle e, conseguentemente, al rifiuto del sussidio per persone sole (limite di reddito: Fr. 20'000.-).
D. Il 17/26 aprile 2007 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso a questo Tribunale chiedendo il ripristino del sussidio ed evidenziando di avere un reddito mensile disponibile di soli Fr. 2'800.- come prima della separazione, mentre le spese sarebbero aumentate (Fr. 1'990.- per l'affitto, Fr. 375.- per la Cassa malati, Fr. 250.- di spese di viaggio, Fr. 200.- di spese telefoniche, Fr. 400.- di vitto, Fr. 50.- di farmacia e Fr. 50.- per l'abbigliamento).
Con scritto del 30 aprile 2007 (doc. III) il ricorrente ha precisato che i costi della sua cassa malati sono pari a Fr. 420.- al mese, gli oneri ipotecari a Fr. 16'700.- all'anno e quelli di mantenimento della famiglia a Fr. 4'800.- al mese.
Con risposta del 21 maggio 2007 (doc. VIII) l'Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso, ricordando di aver applicato l'art. 67 lett. c RLCAMal per accertare autonomamente il reddito dell'insorgente. Il salario lordo annuo è stato calcolato in Fr. 109'911,10 compresa la tredicesima, a cui l'UAM ha aggiunto Fr. 1'825,80 di indennità d'economia domestica e Fr. 6'588.- per gli assegni di famiglia; ha poi dedotto Fr. 1'978,20 di contributo di solidarietà, Fr. 57'600.- per alimenti di mantenimento e Fr. 5'350.- per oneri ipotecari. Il reddito lordo mensile medio a sua disposizione nel 2007 ammonta, secondo l'UAM, a Fr. 4'449,70, ossia ad un reddito determinante annuo trasformato con le tabelle pari a Fr. 41'000.-.
La successiva presa di posizione del ricorrente (doc. X) è stata anch'essa respinta dall'Amministrazione (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal), il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica pubblicata a pagina 100 del BU 14/2007 del 16 marzo 2007, questa norma ha subìto alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1° gennaio 2007:
"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo determinante;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
4. A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; fra le ultime: STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
5. Quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito lordo inferiore a quello accertato mediante la notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m) -, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite (art. 52 cpv. 2 RLCAMal). Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge impone.
Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 in re M.S. e R.S., 36.2003.99/112 ed in re T., 36.2003.116 e, fra le ultime, le citate STCA del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C.), questi concetti vanno ribaditi.
Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.
In particolare, nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione completa del Tribunale.
6. Nel caso in esame, l'Amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il 2007 dell'assicurato, poiché dal reddito mensile lordo di Fr. 4'614,60 a sua disposizione dopo le deduzioni di legge, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone sole risultava un reddito imponibile di Fr. 43'000.- e quindi superiore a quello di Fr. 20'000.- determinante per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole.
In sede di osservazioni l'UAM ha proceduto ad un nuovo calcolo:
Salario lordo = Fr. 8'454,70 x 13 = 109'911.10
Indennità economia domestica = Fr. 152,15 x 12 = 1'825.80
Assegni di base = Fr. 549.- x 12 = 6'588.-
Deduzione contributo risanamento = Fr. 164.85 x 12 = - 1'978.20
Deduzione per alimenti = Fr. 4'800.- x 12 = - 57'600.-
Deduzione per interessi ipotecari = 50% di Fr. 10'700.- = - 5'350.-
Totale reddito lordo annuo 53'396.70
Il passo successivo è di convertire il reddito lordo più recente accertato (Fr. 4'449,70 al mese) con le apposite tabelle.
Partendo dunque da un reddito lordo annuo di Fr. 53'396,70, applicando la tabella di conversazione relativa alle persone sole per il 2007 si ottiene un reddito netto di Fr. 40'099.che, arrotondato al mille franchi superiore, corrisponde ad un reddito determinante (ipotetico) pari a Fr. 41'000.-, ossia un limite nettamente superiore rispetto al minimo di legge di Fr. 20'000.- previsto quale reddito imponibile massimo per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole (cfr. art. 29 LCAMal, DE del 14 novembre 2006 e STCA del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124, 36.2006.120, 36.2006.72 e 36.2006.71).
7. L'assicurato contesta questo calcolo. In primo luogo, con il ricorso osserva di avere un reddito netto mensile di Fr. 7'599.-, ma di avere a disposizione Fr. 2'800.per far fronte a tutte le sue spese mensili ammontanti a Fr. 3'315.- (cfr. i fatti), oltre alle tasse, le imposte di circolazione, il canone radio-tv ed altro ancora. In seguito (doc. III), precisa che paga Fr. 420.- di cassa malati e Fr. 4'800.- per oneri di mantenimento. Gli interessi passivi assommano a Fr. 16'700.-, aumentando così le spese.
Ora, occorre rilevare che l'uso delle tabelle, obbligatorio per l'amministrazione ed il giudice, conduce a risultati in apparente contrasto con i dati fiscali, poiché per la loro stessa natura le tabelle non possono pienamente rendere la realtà fiscale. Del resto, le tabelle di conversione applicate in concreto sono allestite al fine di corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Ma, come esposto, non tutte le deduzioni fiscalmente riconosciute sono comprese nelle tabelle di conversione. Il TCA ha già innumerevoli volte (cfr. sopra) convalidato unicamente il costo degli interessi ipotecari e dei contributi alimentari di mantenimento. Ogni altra spesa non può quindi essere contemplata, siccome è già (teoricamente) compresa nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile.
In questo senso, le osservazioni del 30 aprile 2007 (doc. III) e del 30 maggio 2007 (doc. X) non possono modificare il calcolo del reddito determinante effettuato dall'UAM (cfr. in particolare i costi assunti dal ricorrente per l’ammontare della pigione, le trasferte in automobile, il telefono, l'abbigliamento, il vitto, le imposte, il canone radio-tv, ecc.).
8. Resta da verificare se il calcolo effettuato dall'Amministrazione sia corretto.
Il certificato di salario mensile agli atti (doc. A9) attesta un'entrata salariale di Fr. 8'454,70, oltre a Fr. 152,15 d'indennità domestica e Fr. 549.- di assegni di famiglia per i quattro figli. A ciò vanno dedotti Fr. 164,85 quale contributo di risanamento, per un reddito lordo complessivo di Fr. 8'991.-.
In virtù del decreto del 21 dicembre 2006 (doc. A8) del Pretore del Distretto di __________, l'assicurato è tenuto al versamento mensile di Fr. 4'800.- a titolo di contributi alimentari a favore della famiglia, di cui Fr. 950.- per ciascuno dei tre figli affidati alla madre e Fr. 1'950.- per la moglie. I contributi per i figli sono comprensivi degli assegni di famiglia, mentre dai contributi fissati dal Pretore il ricorrente può dedurre gli oneri ipotecari ed il premio dell'assicurazione vita data in pegno.
Gli oneri ipotecari annui per le due ipoteche (una a tasso fisso, l'altra a tasso variabile) accese sull'ex abitazione coniugale assommano a Fr. 10'700.- a titolo di interessi ipotecari (doc. A7), pari quindi ad un onere mensile di Fr. 891,70. Inoltre, l'insorgente ammortizza annualmente Fr. 6'000.- in forma indiretta a favore di una polizza sulla vita intestata a suo nome.
Quindi, nei Fr. 4'800.- che l'assicurato deve versare mensilmente ai tre figli minorenni ed alla moglie, sono già compresi sia il pagamento degli interessi delle due ipoteche sia l'ammortamento dell'ipoteca a tasso variabile. Ciò significa che nei Fr. 57'600.- (Fr. 4'800.- x 12 mesi) che il marito deve versare annualmente alla sua famiglia a scopo di mantenimento, sono compresi sia i contributi alimentari sia gli oneri ipotecari dell'ex abitazione coniugale quali gli interessi (Fr. 10'700.-) e l'ammortamento (Fr. 6'000.-) che egli, per decreto pretorile, si è dovuto assumere.
Di conseguenza, la soluzione proposta dal ricorrente, ossia dedurre tanto gli oneri alimentari di Fr. 4'800.- quanto gli oneri ipotecari di Fr. 16'700.- (doc. III) e quella adottata dall'UAM con le osservazioni (doc. VIII), dove anch'essa ha posto in deduzione gli alimenti dovuti ma (solo) la metà degli interessi passivi di Fr. 10'700.-, sono errate.
Questa Corte rileva che il Pretore ha considerato a carico del marito sia gli interessi sui debiti ipotecari, sia l'ammortamento annuo dell'ipoteca a tasso variabile, includendoli nella somma dovuta mensilmente dal ricorrente. Volendo ora seguire la prassi instaurata dal TCA nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi di cassa malati, l'ammortamento di un'ipoteca, come tale, non rientra nel concetto – strictu sensu - di interesse di debito ipotecario, perciò non potrebbe essere dedotto dal reddito lordo.
Un approfondimento della questione non è tuttavia necessario, ritenuto come il mancato computo dell'ammortamento nella categoria degli interessi di un debito ipotecario comporterebbe il peggioramento ulteriore del quadro economico dell'assicurato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il reddito lordo annuo medio del ricorrente accertato dal TCA ammonta dunque a Fr. 58'746,70 (Fr. 8'454,70 x 13 mensilità [salario lordo annuo] + Fr. 1'825,80 [indennità d'economia domestica] + Fr. 6'588.- [assegni familiari di base] - Fr. 1'978,20 [contributo straordinario] - Fr. 57'600.- [contributo alimentare + interessi ipotecari + ammortamento]), rispettivamente a Fr. 4'895,55 al mese.
Trasformato con le citate tabelle, si ottiene un reddito ipotetico imponibile di Fr. 44'584.- che, arrotondato al mille franchi superiore, comporta un reddito determinante pari a Fr. 45'000.-.
9. In queste circostanze, manifestamente il ricorrente non ha diritto alla riduzione del premio di cassa malati quale persona sola.
Ci si potrebbe ora chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato, che giungeva ad un reddito determinante di Fr. 43'000.-. Un peggioramento della situazione imporrebbe tuttavia per legge a questo Tribunale di avvisare preventivamente l'assicurato su questa questione, permettendogli di ritirare, eventualmente, il suo ricorso.
A questo proposito occorre però rilevare che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito ed averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; U. Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 61, n. 7 segg.).
Di conseguenza, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, questa Corte rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c. G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249; STCA del 18 dicembre 2006 nella causa J.S., 36.2006.75 consid. 2.6).
Il ricorso deve dunque essere respinto e decisione su reclamo del 5 aprile 2007 dell'UAM va confermata.
10. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti