Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2008 36.2007.185

March 14, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,075 words·~15 min·5

Summary

Obbligo di essere affiliati presso un assicuratore malattie in Svizzera. Divieto della doppia assicurazione. Disdetta del rapporto assicurativo

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.185   cs

Lugano 14 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 novembre 2007 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel __________, è affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1° gennaio 1987.

                                         Nel corso del 2004 CO 1, dopo aver ricevuto la conferma del cambiamento di assicuratore a partire dal 1° gennaio 2004, ha interrotto la richiesta di pagamento dei premi.

                                         In seguito all’intervento dell’Ufficio __________ (di seguito: __________), dopo aver accertato che la cancellazione è avvenuta a causa di uno scambio di persona dovuto ad un’omonimia, con decisione formale del 23 agosto 2007, confermata con la decisione su opposizione del 28 novembre 2007, CO 1 ha stabilito che RI 1 è rimasto un suo assicurato, ininterrottamente, dal 1° gennaio 1987.

                                  B.   L’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione.

                                         L’assicurato sostiene che dal 1° gennaio 2004, a seguito di un errore della Cassa, non è più stato assicurato presso CO 1 per le prestazioni derivanti dall’assicurazione obbligatoria.

                                         Egli ha comunque pagato i premi dei primi due trimestri del 2004.

                                         Non ricevendo ulteriori richieste, si è rivolto alla Cassa malati, la quale lo avrebbe informato che non risultava più essere assicurato presso CO 1. L’interessato ha pertanto deciso di pagare di tasca propria le spese sanitarie.

                                         L’insorgente non ritiene corretto dover pagare, retroattivamente, i premi senza essere sicuro di poter ottenere il rimborso delle spese mediche effettuate in quegli anni, giacché sarebbe arduo ritrovare tutti i giustificativi.

                                         L’interessato rileva poi che dal 1987 al 2004 l’assicuratore ha incassato premi per fr. 34'093, rimborsando spese mediche per fr. 1'768.65, ottenendo un ricavo lordo di fr. 32'324.35 ed evidenzia di aver comunque disdetto il rapporto assicurativo per la fine del 2007.

                                         Secondo l’insorgente l’assicuratore avrebbe dovuto trovare una soluzione di compromesso evitando di occupare il TCA a causa di “una serie incredibili d’errori della CO 1 che, nella fattispecie, abusa dei propri diritti ai danni del qui ricorrente e dopo averlo indotto in errore”.

                                         In conclusione l’insorgente chiede di essere dispensato dal pagamento dei premi per il periodo dal 1.1.2004 al 31.12.2007 e domanda che nel contempo l’assicuratore non sia tenuto a rimborsare le spese mediche per il medesimo periodo (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 4 febbraio 2008 l’assicuratore propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

                                  D.   L’8 febbraio 2008 il TCA ha interpellato l’assicuratore __________, ponendogli alcune domande, chiedendogli di prendere posizione sull’intera vertenza ed informandolo che se avesse voluto prendere posizione sulla documentazione depositata presso il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere una richiesta scritta (doc. VII).

                                  E.   Con lettera del 15 febbraio 2008 __________ ha precisato che l’insorgente risulta essere un loro assicurato dal 1° gennaio 2007 e che:

"  (…)

2. Secondo colloquio con la signora __________, __________ il signor __________ non risultava essere più iscritto a nessuna cassa malati riconosciuta. L’ultima risultava CO 1.

Secondo colloquio telefonico con la signora __________ della CO 1 __________ il signor RI 1 risultava uscito con effetto 31.12.2003 per andare all’__________.

Secondo colloquio telefonico con un’impiegata dell’__________ il signor RI 1 non risultava loro assicurato.

Abbiamo quindi informato la signora __________ la quale avrebbe provveduto ad informare la CO 1 per il posticipo della data d’uscita con effetto 31.12.2006.” (doc. VIII)

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se RI 1 è assicurato ininterrottamente presso CO 1 dal 1° gennaio 1987.

                                   3.   Secondo l'art. 3 LAMal

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

                                         L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."

                                         Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

                                         Ritenuto il domicilio in Svizzera del ricorrente, non contestato, il medesimo era quindi tenuto ad essere affiliato presso un assicuratore per le cure medico-sanitarie.

                                         Va esaminato se l’insorgente può esigere di essere esonerato dal pagamento dei premi.

                                   4.   Per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

                                         L’art. 7 cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

                                         A norma dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.

                                         Giusta l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13.

                                         Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

                                         Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio (art. 7 cpv. 6 LAMal).

                                   5.   Con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.

                                         Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dall'assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

                                         Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

                                         Nel caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.

                                         Infine, l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (cons. 5.4).

                                   6.   In concreto non è contestato che l’insorgente è stato affiliato presso CO 1 dal 1° gennaio 1987.

                                         L’assicurato chiede tuttavia di non pagare i premi per il periodo 1.1.2004-31.12.2007, giacché la Cassa malati l’avrebbe informato di non essere più nella cerchia degli assicurati dal 1° gennaio 2004. Egli afferma inoltre di aver disdetto il rapporto assicurativo per il 2008 (cfr. ricorso, doc. I: “… ha dato disdetta, per il 2008” e doc. 9, lettera del 20.9.2007: “… inoltrerò nei prossimi giorni alla vostra sede di __________ (disdetta per il primo termine utile)” e disdetta doc. A4).

                                         A questo proposito va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102; STF I 1105/06 del 12 febbraio 2008 consid. 5.2).

                                         Per cui, rilevato che la decisione su opposizione è stata emanata il 28 novembre 2007, oggetto del contendere è unicamente la questione del rapporto assicurativo dal 1.1.2004 al 31.12.2007. La disdetta del ricorrente (doc. A4) potrà (e dovrà) essere oggetto di un altro provvedimento amministrativo.

                                   7.   In concreto, visto l’obbligo assicurativo in Svizzera (art. 3 LAMal) e considerato che non può esservi una doppia assicurazione (DTF 130 V 448), il ricorrente va considerato affiliato presso CO 1 perlomeno fino al 31 dicembre 2007 (cfr. anche DTF 127 V 38) a causa dell’assenza, agli atti, di qualsiasi disdetta fino al termine del 2006 e malgrado abbia sottoscritto un contratto assicurativo con __________ per l’assicurazione sociale di base con effetto dal 1° gennaio 2007 (doc. VIII/Bis).

                                         In queste condizioni è tenuto a versare a CO 1 il premio corrispondente all’ammontare non ancora pagato nel corso degli anni 2004-2007.

                                         Va qui rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. In precedenza veniva applicato, per analogia, l’art. 16 LAVS, che prevedeva un termine analogo (cfr. anche, in ambito LAMI, sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003).

                                         Poiché l’interessato deve pagare i premi successivi al primo semestre 2004, il debito non è ancora prescritto.

                                         D’altra parte, l’assicuratore dovrà naturalmente rimborsare le prestazioni mediche del periodo 2004-2007.

                                         A questo proposito va rammentato come la circostanza che negli anni precedenti al 2004 l’interessato abbia pagato complessivamente un importo maggiore in premi rispetto all’ammontare ricevuto per le prestazioni di cui ha usufruito è irrilevante, giacché il premio va pagato indipendentemente dall’ammontare delle prestazioni rimborsate dall’assicuratore.

                                         Va ancora evidenziato che al ricorso l’insorgente ha allegato il calcolo preciso dei premi pagati dal 1987 al 2004 e dei rimborsi ottenuti (doc. C, per esempio, un rimborso di fr. 35 nel 1994 o di fr. 77.50 nel 1997). Per cui non è verosimile che vi sia una difficoltà a ritrovare i giustificativi relativi agli anni 2004-2007 da trasmettere a CO 1 per il pagamento.

                                   8.   Il ricorrente riscontra un abuso di diritto da parte della Cassa che lo avrebbe indotto in errore, lasciandolo senza copertura assicurativa.

                                         Va innanzitutto rammentato che, visto l’obbligo assicurativo in Svizzera, l’interessato, in assenza di una disdetta del rapporto assicurativo da parte sua, era comunque sempre assicurato presso CO 1, la quale era pertanto tenuta ad intervenire (cfr. consid. 5).

                                         L’insorgente afferma che si sarebbe recato più volte presso gli uffici dell’assicuratore per chiedere spiegazioni circa la sua copertura assicurativa e gli sarebbe stato risposto che non risultava più quale affiliato.

                                         Ora, se è vero che un tale comportamento da parte dell’assicuratore va stigmatizzato, va tuttavia evidenziato come dagli atti non risulta che l’interessato abbia contestato la sua esclusione tramite lettere o altri scritti o chiedendo, in particolare, l’emanazione di un provvedimento amministrativo.

                                         Infatti l’insorgente ha affermato che “già nella seconda parte del 2004 ha richiesto spiegazioni all’ufficio di zona di questa Cassa Malati, ricevendo la comunicazione che egli non era più assicurato [… omissis …] per cui il qui ricorrente ha preso atto di ciò e, negli anni successivi, ha proceduto a pagare a sue spese visite mediche e medicinali che gli erano necessari.” e che “con non poca sorpresa, avendo il qui ricorrente cercato di ottenere, a partire dal 2007 tramite altro Assicuratore, di essere di nuovo affiliato ad una Cassa Malati, anche data l’età, ….” (sottolineatura dello stesso ricorrente).

                                         Per cui l’interessato stesso, dopo aver “preso atto” di non essere più affiliato presso una Cassa malati nella seconda parte del 2004, sembra aver lasciato trascorrere molto tempo prima di cercare di comunque riottenere una nuova affiliazione presso un altro assicuratore.

                                         Sia come sia l’insorgente non può appellarsi alla violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., e che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.

                                         Tale principio prevede che un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

                                         In concreto l’interessato non ha subito nessun pregiudizio. Infatti, non essendo ancora intervenuta la prescrizione, può chiedere a CO 1 il rimborso delle prestazioni coperte dalla LAMal per gli anni 2004 e seguenti, mentre __________ dovrà restituire i premi pagati nel 2007 allorquando era ancora affiliato presso CO 1, poiché non può esservi una doppia affiliazione e perché nessuna disdetta era stata data entro la fine del 2006.

                                         Inoltre va evidenziato che se CO 1 non lo avesse cancellato dalla lista dei suoi affiliati per sbaglio, l’interessato avrebbe comunque dovuto pagare i premi assicurativi.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione va confermata.

                                   9.   L’insorgente chiede l’assunzione di nuove prove e meglio il richiamo dell’incarto da CO 1 (doc. I).                

                                         Come prassi, questo Tribunale, con l’assegnazione del termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa, ha chiesto all’assicuratore la trasmissione dell’incarto completo (doc. II). CO 1 ha ottemperato ai suoi obblighi, inviando al TCA la documentazione riguardante l’assicurato.

                                         L’assunzione di ulteriori prove, viste le risultanze dei documenti, chiari e non contestati nel loro contenuto, appare superflua.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

                                         La sentenza va intimata, oltre che alle parti, anche a __________, interpellata da questo Tribunale ed invitata a partecipare alla vertenza (doc. VII) e all’__________, per conoscenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.185 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2008 36.2007.185 — Swissrulings