Raccomandata
Incarto n. 36.2006.44 ir/td
Lugano 17 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2005 di
RI 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato,
- che RI 1 era assicurata nel 2005 e nel 2004 presso CO 1 per la copertura obbligatoria;
- che CO 1 ha escusso RI 1 con PE __________ per il mancato pagamento di CHF 194.40, CHF 70.-- per spese amministrative e CHF 124.40 per due partecipazioni a seguito di prestazioni della __________ (doc. 3 e 4);
- che, a seguito dell'opposizione interposta al PE l'assicuratore ha deciso il rigetto della stessa con provvedimento 25 novembre 2005;
- che il 23 dicembre 2005 RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni formulando "opposizione alla decisione su opposizione al PE __________";
- che la Cancelleria del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha chiesto all'assicurata la trasmissione della decisione su opposizione con lettera 27 dicembre 2005;
- che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sollecitato nuovamente l'assicurata nel medesimo senso il 26 gennaio 2006;
- che il giudice delegato ha specificatamente scritto a RI 1 in merito ancora il 22 febbraio 2006 per ottenere informazioni in merito e la copia della decisione su opposizione;
- che gli atti sono pure stati trasmessi all'assicuratore per una presa di posizione;
- che con scritto 26 febbraio 2006 CO 1 ha indicato l'avvenuto pagamento del debito;
- che RI 1 è stata invitata a prendere posizione in merito senza esito;
- che la presente fattispecie può essere evasa a giudice unico stante l'assenza di difficoltà fattuali e giuridiche;
- che l'opposizione a decisione a' sensi dell'art. 49 LPGA va inoltrata all'assicuratore medesimo e quindi il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era incompetente in merito;
- che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha trasmesso comunque l'opposizione all'assicuratore;
- che l'assicurata ha in ogni modo pagato il suo debito come comunicato da CO 1;
- che alla luce di quanto precede, per incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, il gravame appare irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti