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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.02.2006 36.2006.26

February 21, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,096 words·~10 min·4

Summary

Stralcio del ricorso per denegata giustiza per emanazione della decisione. Riconoscimento di indennità alla parte ricorrente per il palese ritardo dell'amministrazione alla luce della natura della causa. <

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.26   ir/td

Lugano 21 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                  

                                     -   che con atto del 27 gennaio 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, richiamando la sua opposizione ad una decisione formale dell’assicuratore malattia CO 1 – che copre l’assicurazione obbligatoria di base del ricorrente – con cui è stata confermata la sospensione della rimunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria;

                                     -   che, come rammenta il signor RI 1 e come traspare dagli atti prodotti, a seguito dell’emanazione di attestati di carenza beni nei confronti del ricorrente CO 1 ha comunicato allo stesso, con scritto 30 giugno 2005, la sospensione delle prestazioni trasmettendo contemporaneamente copia dello scritto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia presso l’IAS. La comunicazione è avvenuta con destinatario il signor RI 1 presso l’Ufficio dell’Intervento Sociale di __________. RI 1 ha reagito con uno scritto 26 ottobre 2005 rilevando come l’assicuratore non pagasse più le medicine che egli deve assumere ed ha chiesto formalmente l’emanazione di una decisione. In assenza di reazione il qui ricorrente ha scritto il 10 novembre 2005 una lettera raccomandata a CO 1 con cui ha chiesto l’emanazione di una decisione formale in merito. Il 21 novembre 2005 CO 1 ha emanato la sua decisione formale contro cui, il 9 dicembre 2005, l’assicurato ha interposto opposizione;

                                     -   che CO 1 ha comunicato, come detto, con lettera 30 giugno 2005 la sospensione delle prestazioni, ciò che ha attuato in maniera pratica, e ciò prima di avere deciso formalmente tale provvedimento di gravità incredibile per l’assicurato, e prima che la decisione crescesse in giudicato, ciò in spregio ai più elementari diritti dell’assicurato stesso;

                                     -   che alla luce della situazione questo giudice non può qui non rilevare come il tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento di sospensione e la sua comunicazione all’assicurato il 30 giugno 2005 e l’emanazione di una decisione formale sollecitata due volte da RI 1 ed intervenuta solo il 21 novembre 2005 costituiscano un ritardo gravissimo ed inammissibile appunto per la gravità del provvedimento adottato che apparentemente sfugge a chi non lo vive sulla sua pelle ma lo fa vivere agli altri;

                                     -   che, come rilevato, la reazione dell’assicurato è stata sollecita poiché l’opposizione alla decisione formale è stata inoltrata il 9 dicembre 2005;

                                     -   che RI 1 si è quindi rivolto al Tribunale, come indicato il 27 gennaio 2006 lamentando sostanzialmente una denegata giustizia;

                                     -   che con scritto 15 febbraio 2006 CO 1 ha inoltrato l’allegato di risposta con cui evidenzia di avere emesso in data 9 febbraio 2006 (e quindi pendente causa) la decisione su opposizione attesa e sollecitata. Poi, in maniera incomprensibile alla luce del tenore del litigio, CO 1 ha formulato osservazioni (standard e del tutto simili ad altri casi aventi per protagoniste Casse facenti parte del __________) relative al merito della questione ed al suo preteso diritto di sospendere le prestazioni;

                                     -   che con la sua decisione su opposizione CO 1 ha deciso di togliere all’eventuale ricorso l’effetto sospensivo;

                                     -   che, sorprendentemente, CO 1, dopo avere chiesto la reiezione dell’impugnativa (e non lo stralcio), ha postulato l’assegnazione di spese e ripetibili;

                                     -   che non sono state chieste ulteriori osservazioni al ricorrente alla luce della natura del litigio. Si rammenta qui al signor RI 1 il suo diritto di ricorrere entro al massimo 30 giorni dalla ricevuta della decisione su opposizione, mediante scritto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e della sua possibilità di domandare il ripristino dell’effetto sospensivo al suo ricorso;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che va qui rammentato come, in virtù del previgente art. 80 cpv. 1 LAMal - nel tenore applicabile fino al 31 dicembre 2002 -, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, questi doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato, avverso la stessa era data possibilità di formulare opposizione. Il disposto legale in questione prevedeva il termine di 30 giorni unicamente per la decisione formale iniziale, relativamente al provvedimento su opposizione assumendo esso per contro solo valore indicativo (sentenza dell'11 ottobre 2004 in re S., K 67/03, e sentenza del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97). Secondo la giurisprudenza, si veda DTF 125 V 188 e segg., in assenza di una disposizione speciale sul termine entro il quale l'assicuratore contro le malattie doveva statuire sull'opposizione, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. La LPGA entrata in vigore il 1 gennaio 2003 prevede oggi esplicitamente la possibilità di adire il Tribunale in caso di mancata emanazione di una decisione o di una decisione su opposizione. Per valutare la sussistenza di una denegata o ritardata giustizia occorre fare riferimento al caso concreto alla luce della giurisprudenza relativa alla ritardata giustizia emessa dal Tribunale Federale;

                                     -   che, nel caso concreto, l’assicuratore ha emanato la sua decisione nelle more della procedura ciò che rende privo d’oggetto il ricorso per denegata giustizia con necessità di stralciare la procedura;

                                     -   che, proprio per la formale richiesta dell’assicuratore di condanna dell'assicurato al versamento di spese e ripetibili, occorre esaminare se sia sussistito un ingiustificato ritardo nell'emanare la decisione su opposizione da parte di CO 1;

                                     -   che il tema di merito della sospensione, come detto, non va approfondito ma sarà esaminato se RI 1 ricorrerà contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2005;

                                     -   che per valutare l'importanza del ritardo occorre considerare l’importanza dell’oggetto in discussione (sospensione delle prestazioni), il fatto che una sospensiva era posta in atto già dal 30 giugno 2005 in maniera effettiva con il mancato versamento di prestazioni e ritenuto come quasi 5 mesi dopo, ossia il 21 novembre 2005, CO 1 abbia deciso formalmente in merito a seguito di due sollecitazioni dell’assicurato. Va considerata la tempestività con cui RI 1 ha reagito alla decisione con la sua opposizione e come, allo stadio della procedura e dell’incarto, una decisione su opposizione fosse ottenibile in tempi del tutto contenuti (qualche giorno). Palesemente CO 1 ha commesso una denegata giustizia. In effetti le date sono significative: il 30 giugno interviene la sospensione, il 26 ottobre ed il 10 novembre 2005 viene chiesta da RI 1 l’emanazione di una decisione, il 21 novembre 2005 finalmente viene emanata la decisione richiesta contro cui viene formulata opposizione il 9 dicembre e soltanto il 9 febbraio ed in conseguenza ad un ricorso per denegata giustizia CO 1 emana la decisione su opposizione, in altri termini 7 mesi e 9 giorni per potere ottenere una decisione impugnabile al Tribunale dopo la sospensione, 2 mesi dopo l’opposizione alla decisione formale, il tutto per un provvedimento gravissimo e rilevantissimo nella vita delle persone;

                                     -   che è data denegata giustizia anche solo considerando il tempo intercorso tra l’opposizione e la decisione su opposizione emessa il 9 febbraio 2006 siccome 2 mesi, a fronte degli elementi in possesso dell'assicuratore, appaiono decisamente eccessivi a fronte della apparente semplicità della procedura ed alla luce delle gravi conseguenze della sospensione;

                                     -   che 2 mesi per emanare una decisione, lo si ripete a bocce ferme, con il dossier chiaro e senza necessità di accertamenti, appare decisamente inammissibile. Il periodo durante il quale è “pendente” l’opposizione non deve servire all’assicuratore a fare pressioni sull’amministrazione cantonale per ottenere quanto dovuto in base alla LCAMal;

                                     -   che tale inammissibile ritardo, se non può essere sanzionato qui alla luce del fatto che la decisione su opposizione è stata finalmente emanata, ha delle conseguenze sulla tassa di giustizia e sulle spese;

                                     -   che va rammentato come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso;

                                     -   che l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329);

                                     -   che, Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre che:

"  Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

                                         In DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4;

                                     -   che nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (36.2004.34):

"  In virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

                                     -   che nel concreto caso la procedura va quindi stralciata ma a carico di CO 1 va posta una tassa di giustizia ridotta  cifrata in CHF 400.-- e vengono poste le spese cifrate in CHF 100.--, l’assicuratore verserà inoltre al ricorrente – a titolo di indennità per le spese sostenute – l’importo di CHF 200.-comprensiva dell’eventuale IVA dovuta.

                                     -   che a RI 1 è ricordato il diritto di ricorrere al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2006 e di chiedere formalmente il ripristino dell'effetto sospensivo. RI 1 viene avvisato che, senza il suo ricorso contro la decisione su opposizione 9 febbraio 2006, il blocco della prestazione diverrà effettivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli.

                                 2.-   La tassa di giustizia fissata in CHF 400.-- e le spese cifrate in CHF 100.-- sono poste a carico di CO 1, __________, che verserà inoltre al ricorrente l’importo di CHF 200.-- a titolo di indennità per le spese sopportate nell’ottica della procedura.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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