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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2006.254

September 3, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,560 words·~38 min·8

Summary

Richiesta di un'indennità per perdita di guadagno in caso di malattia. Esame degli atti medici. Anticipo delle prestazioni da parte dell'assicuratore contro le malattie in caso di richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.254   cs

Lugano 3 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 novembre 2006 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel __________, attivo quale assistente di direzione presso l’Hotel __________ di __________ fino al 30 settembre 2005 ed  assicurato contro la perdita di guadagno presso la Cassa malati CO 1 è risultato inabile al lavoro al 100% dal 10 giugno 2005 a causa di uno stato ansioso-depressivo reattivo al posto di lavoro.

                                         La Cassa ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.

                                         Il 17 giugno 2006 RI 1 ha inoltrato una domanda AI, tendente all’ottenimento di un orientamento professionale, un avviamento ad altra professione e una rendita (cfr. incarto AI).

                                         Con decisione del 14 agosto 2006 l’assicuratore ha ritenuto RI 1 totalmente abile al lavoro in una professione adatta al suo stato di salute ed ha soppresso il versamento di indennità giornaliere, affermando:

"  Il rapporto del nostro medico di fiducia ci conferma che non potrete più continuare ad esercitare la stessa attività professionale. Al contrario, in un’altra attività, sareste atto a lavorare al 100%. L’articolo 21, capoverso 4 della LPGA stipola che, l’assicurato deve partecipare spontaneamente, nei limiti di ciò che si può esigere di lui, ad una misura di reinserimento professionale ragionevolmente esigibile e suscettibile di migliorare notevolmente la sua capacità lavorativa. In mancanza, le prestazioni possono essere rifiutate definitivamente.

Visto quanto precede, vi concediamo un termine fino al 17 ottobre 2006, per cercare un lavoro in una nuova attività adatta alle vostre capacità ed al vostro stato di salute, o per annunciarvi presso alla Cassa di disoccupazione. Il vostro medico curante potrà consigliarvi anche nella scelta di un tale lavoro. Tenendo conto di ciò che precede, la presa in carico delle indennità giornaliere sarà soppressa fin dal 18 ottobre 2006.” (doc. 33)

                                         In seguito all’opposizione presentata da RI 1, il quale ha rilevato di essere inabile al lavoro in qualsiasi attività, l’assicuratore ha annullato la predetta decisione ed emesso una nuova decisione formale, affermando:

"  La legge riguardo l’assicurazione invalidità stipola che l’assicurato ha il diritto alle prestazioni AI quattro mesi dopo il deposito della domanda di reinserimento professionale.

Le indennità giornaliere oltre i quattro mesi che seguono il deposito della domanda AI, ossia il 17 giugno 2006 saranno rifiutate a partire dal 18 ottobre 2006. Inoltre, vi preghiamo di farci pervenire una copia di tutti gli incarti che possedete o che riceverete dall’assicurazione AI.

Se quest’ultima rifiuta il reinserimento professionale, dovrete immediatamente chiedere una copia dell’incarto medico all’assicurazione invalidità.

In questo caso potremo eventualmente riprendere a carico le indennità giornaliere.” (doc. 35)

                                         In seguito ad una nuova opposizione presentata dall’interessato, il quale ha rilevato che non vi è un solo psichiatra che lo ha ritenuto abile al lavoro in un’altra attività, CO 1 ha emesso la decisione su opposizione tramite la quale, tra l’altro, afferma:

"  In un primo tempo, il medico curante ha confermato che tutti i problemi dell’assicurato erano in relazione col datore di lavoro e che un cambio del posto risolverebbe il problema. Effettivamente, già durante la sua incapacità lavorativa, l’assicurato ha cercato un altro impiego, ma non ha trovato posto. Dal 1° ottobre 2005, il rapporto di lavoro è stato dissolto e, all’avviso del medico curante, il problema dovrebbe essere risolto. Orbene, l’incapacità dell’assicurato si è prolungata senza che una presa a carico da uno specialista nonché un trattamento particolare è stato intrapreso. Le “consultazioni” presso il Dr. med. __________ hanno avuto luogo solo una volta per settimana per telefono. E’ solo nel febbraio 2006 e dopo un consulto presso uno specialista, ordinato da CO 1, che un trattamento è finalmente stato ordinato. In quest’ambito, è rilevato che un episodio depressivo di media gravità non dura di un punto di vista medico più di un anno senza che un miglioramento può essere constatato. Dal febbraio 2006, malgrado il trattamento con antidepressivi, la psicoterapia e l’assenza dei problemi legati al suo posto di lavoro, lo stato di salute dell’assicurato non si è migliorato.

E’ rammentato che in un primo tempo, l’assicurato ha rifiutato di intraprendere un trattamento presso uno specialista. Del resto, una volta il contratto di lavoro è stato disdetto, non si vede motivo per il persistere dell’incapacità lavorativa. In quest’ambito è in particolare sottolineato, che l’assicurato era capace di cercare un posto di lavoro dal giugno 2005 nonostante la sua incapacità lavorativa e senza che un trattamento medico particolare è stato intrapreso. Quando ha cominciato il trattamento medico nel febbraio 2006, l’assicurato non era però in grado di cercare un lavoro. Questo è piuttosto curioso e mostra che l’incapacità lavorativa persistente non è probabilmente dovuta ad una malattia, ma piuttosto a dei problemi socioeconomici.

Attualmente, la Dr.ssa __________ conferma che l’assicurato non è più in grado di svolgere la sua professione di assistente di direzione e la gestione della responsabilità finanziaria. In quest’ambito conviene rilevare che l’assicurato ha lavorato in ultimo luogo tale aide du patron, ricezionista e tornante e non in qualità di responsabile delle finanze. L’assicurato non occupava mai un posto di responsabile. Prima dell’attività presso l’Hotel __________, lavorava tale ricezionista, segretario, night-auditor ed impiegato di commercio. Inoltre, l’assicurato ha seguito dei corsi d’informatica e ha una formazione di cuoco. Non si vede dunque il ben fondato dell’argomento della Dr.ssa __________ quanto all’incapacità lavorativa in funzione di una responsabilità, dato che l’assicurato non ha mai rivestito un tale posto e che può lavorare in un altro mestiere. Questo è tanto più vero quanto in un primo tempo, l’incapacità era in relazione col datore di lavoro e non dovuta ad una malattia nel senso proprio. E’ dunque sorprendente che dopo il suo licenziamento, l’assicurato è sempre stato inabile al lavoro al 100%.

La diagnosi di un episodio depressivo è stata posta per la prima volta solo 8 mesi dopo l’inizio dell’incapacità. Questo “episodio” dura adesso un anno e mezzo senza miglioramento. Una tale affezione non può però essere considerata come una malattia nel senso legale che fonda un diritto a delle indennità giornaliere, dato che l’incapacità è dovuta a delle circostanze psicosociali e socioeconomiche e non mediche (DTF 127 V 299 consid. 5a; DTF 130 V 352 ss.).

Conviene rammentare che lo scopo dell’assicurazione perdita di guadagno è d’assicurare un’incapacità lavorativa dovuta ad una malattia. L’incapacità dell’assicurato non è medicalmente giustificata e la soppressione delle indennità dal 18 ottobre 2006 può dunque essere confermata.

6. Nella fattispecie, c’è anche altro motivo di rifiutare le indennità giornaliere. Giusta l’art. 18 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) l’assicurato la cui incapacità di lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l’inizio di provvedimenti d’integrazione imminenti ha diritto ad un’indennità giornaliera per il periodo d’attesa. Il capoverso 2 della stessa disposizione stipula che il diritto all’indennità è riconosciuto nel momento in cui l’ufficio AI, fondandosi sui suoi accertamenti, constata l’opportunità di provvedimenti d’integrazione, al più tardi però quattro mesi dopo la presentazione della domanda.

Secondo la giurisprudenza (DTF 129 V 460 ss.) incomba allora all’assicurazione per l’invalidità di versare delle indennità giornaliere e non all’assicurazione perdita di guadagno. L’assicurato ha presentato la sua domanda AI il 17 giugno 2006. Il termine legale di 4 mesi previsto nella disposizione precitata è dunque stato raggiunto il 17 ottobre 2006 e la Drssa __________ conferma l’incapacità lavorativa solo per un attività tale responsabile. Tuttavia, l’assicurato non ha mai rivestito un tale posto durante tutta la sua carriera. In esito di quanto precede, la decisione impugnata è giustificata.” (doc. A)

                                  B.   L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 9 febbraio 2007 l’assicuratore propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

                                  D.   Pendente causa le parti hanno prodotto ulteriore documentazione, mentre il TCA ha richiamato l’incarto AI. Alle parti è stata data facoltà di visionare l’incarto e di prendere posizione in merito (doc. da IX a XX).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se la Cassa ha agito correttamente sopprimendo ogni diritto ad indennità giornaliere per il ricorrente dal 18 ottobre 2006.

                                   3.   Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal gli assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

                                         A norma dell’art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d’attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

                                         L’art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l’indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile.

                                         In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E’ mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

                                         Per l’art. 72 cpv. 5 LAMal qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l’articolo 78 della LAMal e l’articolo 69 LPGA, l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

                                         A norma dell’art. 72 cpv. 6 LAMal l’articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.

                                   4.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.).

                                         L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

                                         Il TFA ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente LPGA (STFA del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

                                   5.   L’assicuratore ritiene che l’interessato sia in grado di svolgere un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute al 100% e sembra mettere in dubbio gli attestati della dr.ssa __________, medico curante del ricorrente.

                                         Da parte sua l’insorgente rileva come tutti i medici siano concordi nel ritenerlo totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività.

                                         Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che il ricorrente è stato sottoposto a numerosi accertamenti medici.

                                         Con certificato del 18 agosto 2005 il Dr. medico __________, medicina generale, medico omeopata FMH, ha attestato che l’insorgente è inabile al 100% dal 10 giugno 2005 per uno “stato ansioso-depressivo reattivo al posto di lavoro” ed ha proposto un trattamento ansiolitico con poco successo (doc. 8).

                                         Il 14 novembre 2005 l’ispettrice dei sinistri della Cassa malati ha reso visita all’assicurato (doc. 21). Dal rapporto emerge che l’insorgente, inabile al lavoro al 100% per disturbi psichici provocati da una situazione lavorativa disastrosa, dopo un inverno in disoccupazione aveva ritrovato un impiego in un albergo. Anche se sottopagato di almeno fr. 1'000, ha accettato l’offerta pur di poter svolgere un’attività. L’insorgente ha spiegato che ha lavorato in un albergo di 70 camere, con 140 letti, gestito da solo 4 impiegati poiché il proprietario voleva tenere la struttura aperta un’ultima stagione senza finanziare alcuna manutenzione. Tant’è che per risparmiare sul riscaldamento l’interessato doveva lavorare 10 ore al giorno in un locale con temperature di 5°, ciò che lo ha portato ad ammalarsi di prostatite, per la quale, nel novembre 2005 era ancora in cura.

                                         A causa del pessimo stato delle camere, delle basse temperature e delle conseguenti lamentele della clientela, l’interessato ha proposto delle migliorie al direttore, il quale le ha tutte categoricamente respinte.

                                         Sentitosi inascoltato, il ricorrente è caduto in depressione.

                                         Il 23 dicembre 2005 il Dott. med. __________, FMH medicina interna e medicina manuale, medico fiduciario della Cassa, dopo aver rilevato la presenza di uno stato ansio-depressivo e di una prostatite, ha concluso che “siamo confrontati con un paziente che probabilmente, a causa di problemi sul posto di lavoro precedente, è caduto in depressione. La situazione risulta aggravata visto che il paziente aveva già dei problemi di depressione prima. Ritengo che attualmente sia una fase poco stabile per una valutazione.” ed ha proposto una visita presso una specialista (doc. 24).

                                         Il 4 febbraio 2006 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, interpellata dall’assicuratore stesso, ha rilasciato un approfondito rapporto medico (doc. 25).

                                         Dal medesimo emerge che:

"  (…)

Data la tensione intrapsichica al limite della tollerabilità con rischi di reazioni a cortocircuito, ritengo indispensabile una presa a carico psicoterapica nonché un intervento psicofarmacologico e mi sono permessa in tal senso sensibilizzare l’assicurato nonostante la sua precedente delusione all’__________ di __________ in passato, proposta accettata di buon grado dall’interessato (l’ho segnalato ad una collega psichiatra del __________).

DIAGNOSI:

Episodio depressivo di gravità media (ICD 10 F 32.11.)

ABILITA’ LAVORATIVA:

0%

PROGNOSI:

favorevole, ma non a breve scadenza e condizionata da una presa a carico psicoterapica nonché psicofarmacologica antidepressiva ed eventualmente ansiolitica.” (doc. 25)

                                         Il 22 febbraio 2006 il medico fiduciario, Dott. med. __________, ha affermato che “in base alla documentazione in mio possesso, sono del parere che la valutazione da parte della Dr. ssa __________ sia giustificata e l’indicazione per una presa a carico psichiatrica, sia indicata. Chiederei al paziente, a partire da metà marzo, se si è già recato da uno psichiatra, se la risposta è si da chi e quando. Farei poi richiesta a questo psichiatra per il decorso. In seguito, secondo il decorso psichiatrico è da rivalutare la ripresa lavorativa.” (doc. 26)

                                         Dal 10 febbraio 2006 fino al 30 novembre 2006 la dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha attestato un’inabilità totale del ricorrente (cfr. doc. 28a e seguenti).

                                         Il 21 marzo 2006 la dr.ssa __________ ha in particolare certificato la presenza di un episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.11) in personalità nevrastenica (doc. 29), rilevando che il paziente “riferisce una grande tensione endopsichica, irritabilità, nervosismo, il tono dell’umore è deflesso, ha disturbi del ritmo sonno-veglia con incubi notturni, difficoltà di concentrazione e attenzione, frequenti pianti, isolamento sociale.” e che “il paziente presenta tutt’ora una sintomatologia ansioso-depressiva importante che non gli permette nemmeno una parziale attività lavorativa.” Alla domanda se l’assicurato può esercitare un’altra attività, la specialista ha risposto negativamente (doc. 29).

                                         Il 12 luglio 2006 la Dr.ssa __________ ha riconfermato le precedenti affermazioni, rilevando in particolare che il paziente “malgrado la cura farmacologia continua a sentirsi teso, nervoso, spesso irascibile, il tono dell’umore è labile con variazioni anche durante il giorno. Presenta problemi di concentrazione soprattutto con la memoria recente di fissazione.” e “continua le sue sedute terapeutiche ogni 15 giorni.” Inoltre la curante ha aggiunto che “il paziente presenta tutt’ora una sintomatologia ansioso-depressiva assai importante che non gli permette attualmente nessun’attività lavorativa; nemmeno a tempo parziale.” Ed ha confermato che non può esercitare nessun’altra attività. Infine la specialista ha aggiunto che “il paziente soffre di una prostatite recidivante legata allo status di iper-stress del colon che coinvolge la prostata. Il paziente non è più in grado di svolgere la sua professione di assistente di direzione nel ramo alberghiero. Non è capace di gestire le responsabilità finanziarie; prossimamente verrà richiesta anche una riqualifica AI.” (doc. 30).

                                         Infine il 12 dicembre 2006 la dr.ssa __________ ha affermato:

"  Seguo questo giovane dal 10.02.2006 per una depressione di media gravità insorta dopo la perdita del lavoro quale assistente di direzione presso l’albergo __________ di __________ (attività estremamente logorante). Il signor RI 1 non ha potuto reggere a lungo il carico di lavoro in parte dovuto alla mole, in parte causa la sua struttura di personalità. Questa personalità che caratterizza il mio paziente riguarda una struttura emotivamente instabile, egli stesso tende a farsi carico di responsabilità che non gli competono, non distaccandosi abbastanza dagli impegni.

Un comportamento che a lungo andare lo porta, senza che egli se ne renda conto, ad un lento ma graduale crollo psichico per sovraccarico psicogeno.

Da notare che comunque in passato egli aveva già dimostrato di non avere difese psichiche solide; non per altro nel 1995 per una serie di episodi del tipo (sovraccarico lavorativo, sia per un incidente d’auto che gli ha procurato dei debiti importanti e per una conflittualità affettiva con la madre) hanno creato in lui una reazione di acting-out con conseguente tentativo suicidale.

Preso a carico dal servizio __________ di __________ il signor RI 1 ha interrotto la cura.

Come può constatare da questa anamnesi si tratta di un giovane con una struttura comunque fragile che negli ultimi anni ha dimostrato di non reggere più né alle richieste né ai ritmi lavorativi in quanto non sa difendersi e tende a caricarsi sempre di più.

L’attuale situazione economica lo mette in crisi ancora di più, per cui cade in modo sempre più profondo nella depressione a punto tale da pensare di porre fine alla sua esistenza con un suicidio.

Questo dimostra che non riesce a gestire i conflitti  che lo riguardano (futuro lavorativo).

Attualmente il paziente è inabile al lavoro nella misura del 100%; da notare che una richiesta di AI per una riqualifica professionale è stata inoltrata il 16.08.2006.”

                                         Il TCA ha richiamato l’incarto AI.

                                         Dal medesimo emerge quanto segue.

                                         Il 17 giugno 2006 il ricorrente ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di un orientamento professionale, un avviamento ad altra professione e una rendita.

                                         Il 20 giugno 2006 la dr.ssa med. __________ ha rilasciato il seguente certificato medico:

"  Si tratta di un giovane che (in parte) data la sua labilità emotiva ha cominciato a dare segni di limitata e poca tolleranza alle frustrazioni già nel 1995 con tentamen suicidale dimostrativo (Ospedale __________ di __________, __________ di __________ Dr.ssa __________) per problemi affettivi ed economici. Lo stress lavorativo ha creato un sovraccarico psicogeno manifesto con stati d’ansia e depressioni; il lavoro di responsabilità finanziarie legato al settore nell’ambito della sua professione di base come assistente di direzione d’albergo crea in questo giovane delle tensioni psichiche che non riesce a gestire. Occorre un ambiente meno responsabilizzante senza coinvolgimento finanziario con turni regolari. Con queste richieste è molto difficile che lui possa trovare un’attività lavorativa adeguata. Essendo il settore alberghiero un settore che richiede molta resistenza psichica e fisica per questo giovane diventa impossibile pensare di riprendere un’attività continua in questo ambito. A causa di questo motivo ritengo che una riqualifica professionale sarebbe indicata. Lo stesso paziente ne fa richiesta.” (cfr. incarto AI)

                                         Il 16 agosto 2006 la curante ha indicato all’UAI che l’interessato potrebbe svolgere un’attività lucrativa dopo la riqualifica professionale eventualmente nel ramo alberghiero ma senza responsabilità finanziarie, turni regolari e vanno valutate le sue resistenze (cfr. incarto AI).

                                         Nuovamente interpellata dall’UAI, il 9 novembre 2006, la dr.ssa ha affermato di aver “discusso con il paziente sulla possibilità di effettuare una prova a livello professionale sempre nell’ambito del provvedimento reintegrativo, per esempio in un ufficio come impiegato di commercio onde poter stabilire le sue condizioni sul lavoro-concentrazione resistenza ecc., lui sarebbe disposto. Posso confermarle che attualmente le sue condizioni psichiche permetterebbero una prova lavorativa al 100% per la durata di tre mesi. In questo modo potremmo valutare le sue capacità e soprattutto i suoi limiti.” (cfr. incarto AI)

                                         Il 29 marzo 2007 il medico SMR, Dr. med. __________, ha affermato:

"  (…)

-          Diagnosi: Episodio depressivo di gravità media

(drssa __________, perizia psichiatrica per CO 1 – 04.02.2006)

-          IL: 100% dal 10.06.2005 (dr. __________, omeopata FMH, 24.06.2006)

-          Drssa __________, psichiatra (16.08.2006):

Diagnosi: Episodio depressivo di media gravità

Disturbo di personalità borderline, emotivamente instabile

IL del 100% dal 10.06.2005. Suggerisce riqualifica professionale per l’impossibilità dell’A a gestire lo stress di responsabilità finanzieri nel settore alberghiero. L’A è in grado di svolgere altre attività, senza indicazione da quando

-          Drssa __________ (09.11.2006): A attualmente in grado di effettuare una prova lavorativa al 100% per la durata di 3 mesi.

Valutazione:

L’IL dell’A per motivi psichici è attualmente principalmente legata all’ultimo posto di lavoro. Sono certamente ugualmente presenti dei disturbi della personalità di tipo borderline, presenti già dall’infanzia, che hanno portato ad un tentamen e necessitato un trattamento in ambiente specializzato.

Si rende dunque necessaria una perizia psichiatrica.”

                                         Dalla perizia psichiatrica del 19 aprile 2007 allestita dalla dr.ssa med. __________, emerge che:

"  4. Terapia psichiatrica attuale

Psicoterapia con la dr.ssa __________ di __________ con colloqui ogni 2 settimane o più quando necessario.

(…)

5. Diagnosi

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

Disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (ICD 10: F60.31).

Sindrome da disadattamento/Reazione mista ansioso depressiva (ICD 10: F 43.22).

6. Valutazione e prognosi

(….)

La situazione attuale vede un progressivo seppur lieve miglioramento degli aspetti ansioso depressivi, ma considerando il disturbo di personalità non possiamo non tener conto del fatto che la sottostante vulnerabilità personale diverrebbe fonte di nuovi scompensi, qualora i fattori stressanti si presentassero.

Tutto ciò in ambito professionale e ci permette di considerare la possibilità di una ripresa lavorativa dell’A., non più però nello stesso ambiente di lavoro, ma in uno nuovo dove non si verifichino turni irregolari, tensione con colleghi o superiori, diretto contatto con i soldi, eccessive responsabilità, necessità di mantenere l’attenzione e concentrazione a livelli elevati (calcoli, burocrazia, eccetera) e che non si basi sulla necessità di mostrare al mondo un’immagine di sé “impeccabile” soprattutto nella relazione con il cliente, come nel caso del cameriere.

A tal proposito riteniamo indicato e sostenibile al momento attuale da parte dell’A., lo svolgimento di un progetto di riqualifica professionale, che tenga conto di tutti gli elementi finora riportati.

L’A., oltre ad essere egli stesso d’accordo rispetto a tale possibilità, riferisce di amare la natura, gli spazi aperti, il lavoro manuale, il contatto con la terra e con le piante e riteniamo pertanto essere una ragionevole possibilità quella di una riqualifica professionale come giardiniere.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

(….)

La limitazione riguarda essenzialmente aspetti qualitativi della precedente mansione lavorativa, descritti sopra, che aggravano e precipitano il quadro depressivo impedendo l’ottenimento di uno stato di compenso psicopatologico.

A causa del quadro psicopatologico descritto l’A., è inabile all’attività lavorativa in misura completa.

2.2. L’attività attuale è ancora praticabile?

L’attività di cameriere, in ragione dei compiti previsti e del tipo di disturbi presentati dall’A. (confronta valutazione e prognosi) non è più praticabile.

2.3. E’ constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

SI

2.4. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?

Si, in misura completa dal giugno 2005.

C. conseguenze sulla capacità d’integrazione

1.       E’ possibile effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Non sono attualmente in corso provvedimenti d’integrazione, ma riteniamo indicato un percorso di riqualifica professionale.

2.      E’ possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No, in quanto l’attività svolta nel ramo alberghiero, a seguito di punti sopra discussi, ha portato allo sviluppo del quadro psicopatologico.

3.      L’assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì, l’assicurato è in grado al momento attuale di svolgere altre attività che non comportino turni irregolari o notturni, ambiente di lavoro teso, diretta gestione dei soldi, eccesso di responsabilità, necessità di mantenere a livelli elevati e per lunghi periodi di attenzione e concentrazione e che non richieda il mantenimento costante di una immagine di sé “perfetta”.” (sottolineatura del redattore)

                                         Infine, il Dr. __________, medico SMR, interpellato per sapere da quando vi è una capacità lavorativa in attività adatte e in quale percentuale, ha confermato l’inabilità totale nella precedente attività di cameriere dal giugno 2005. Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità di lavoro/d’integrazione lo specialista ha affermato:

"  La limitazione riguarda essenzialmente aspetti qualitativi della precedente mansione lavorativa, descritti sopra, che aggravano e precipitano il quadro depressivo impedendo l’ottenimento di uno stato di compenso psicopatologico.

A causa del quadro psicopatologico l’A è inabile al lavoro in misura completa.

Si ritiene indicato e sostenibile dall’A lo svolgimento di un progetto di riqualifica professionale, che tenga conto di tutti i limiti sopra riportati. Considerando i gusti dell’A, sarebbe proponibile una riqualifica professionale come giardiniere.

Non è possibile migliorare la CL sul posto attuale, in quanto l’attività svolta nel ramo alberghiero ha portato allo sviluppo del quadro psicopatologico.

L’A è in grado di svolgere altre attività, che rispettino i limiti funzionali sopra descritti, e ciò a partire dalla data della presente perizia”. (sottolineatura del redattore)

                                   6.   Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Va qui inoltre ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

7.Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che dalle valutazioni dei medici che si sono espressi in merito alla situazione valetudinaria dell’insorgente emerge che l’interessato, fino alla data della perizia AI, ossia fino all’11 aprile 2007 (quando è stato visitato dalla specialista), era inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa.

                                         Innanzitutto sia il Dr. med. __________ (“IL 100% dal 10-6-05, continua” per uno “stato ansioso-depressivo reattivo al posto di lavoro”), sia la dr.ssa med. __________ (“Abilità lavorativa: 0%” e prognosi: “favorevole ma non a breve scadenza e condizionata da una presa a carico psicoterapica nonché psicofarmacologica antidepressiva ed eventualmente ansiolitica.”), sia il dr. med. __________ (“in base alla documentazione in mio possesso, sono del parere che la valutazione da parte della Dr.ssa __________ sia giustificata e l’indicazione per una presa a carico psichiatrica, sia indicata.”), sia la dr.ssa __________ (“il paziente presenta tutt’ora [ndr: 12 luglio 2006] una sintomatologia ansioso-depressiva assai importante che non gli permette attualmente nessun’attività lavorativa; nemmeno a tempo parziale.”), giungono alla medesima conclusione, ossia un’inabilità totale in ogni attività perlomeno fino al mese di agosto 2006.

                                         Dagli atti AI emerge poi che il 16 agosto 2006 la dr.ssa __________ ha compilato un rapporto medico per l’UAI con il quale certifica un’inabilità lavorativa al 100% e consiglia una riqualifica professionale non ritenendo più il settore alberghiero idoneo alla ripresa lavorativa dell’assicurato e che peraltro sarebbe in grado di svolgere altre attività (cfr. perizia AI), mentre il 9 novembre 2006, la stessa dr.ssa __________ aveva suggerito all’assicuratore AI la possibilità di una prova di tre mesi in un’altra professione, per valutare le sue capacità e suoi limiti, sottolineando tuttavia che il paziente “non si sente ancora pronto per fare una prova di sei mesi.”

                                         In seguito a queste considerazioni l’UAI ha fatto esperire una perizia psichiatrica da cui è emersa la possibilità di svolgere altre attività ma solo dalla data del referto peritale, o meglio dalla visita con la perita.

                                         Infatti, sia la specialista in psichiatria Dr.ssa __________, sia il medico SMR, dr. __________, hanno ritenuto il ricorrente completamente abile in attività confacenti al suo stato di salute a partire dalla perizia (cfr. presa di posizione del 9 maggio 2007 del dr. __________ e sottolineatura dei passaggi della perizia sopra riportata).

                                         Questo Tribunale non vede ragioni per non far proprie le chiare conclusioni della perizia dell’UAI e la successiva presa di posizione del medico SMR (cfr. sulla valenza delle prese di posizione del medico SMR la citata STF 24 agosto 2006 nella causa B. [I 938/05]). In particolare la perizia, maggiormente approfondita rispetto alle precedenti prese di posizione dei medici poiché prende in considerazione sia gli atti medici raccolti dall’assicuratore, sia gli attestati prodotti in ambito AI, chiarisce che, a partire dal momento della visita presso il centro peritale, l’insorgente è abile al lavoro in altre attività lucrative confacenti al suo stato di salute.

                                         Il referto, fatto allestire dall’____________________, e la presa di posizione del medico SMR circa la data a partire dalla quale un’attività è esigibile è inoltre successivo alle valutazioni degli altri specialisti, e la perita ha potuto constatare personalmente, e dunque direttamente, la possibilità di svolgere un’altra attività.

                                         Per cui, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale decide di far proprie le conclusioni a cui sono giunti la perita ed il medico SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità di esercitare un’altra attività lavorativa.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente, fino all’11 aprile 2007, era completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività.

                                         Va qui evidenziato come l’assicuratore da parte sua confonde l’episodio depressivo attuale e gli avvenimenti del 1995, laddove afferma che l’insorgente avrebbe interrotto la cura psichiatrica. In realtà, la frase “preso a carico dal servizio __________ di __________ il signor RI 1 ha interrotto la cura” si riferisce a quanto successo nel 1995. Infatti la stessa fiduciaria della Cassa, nel referto del 4 febbraio 2006 ha affermato, a proposito dell’episodio del 1995, che l’insorgente è stato in cura presso “l’__________ di __________ che egli dopo poco tempo ha abbandonato non essendosi apparentemente sentito preso sufficientemente sul “serio””, mentre attualmente “mi sono permessa in tal senso di sensibilizzare l’assicurato nonostante la sua precedente delusione all’__________ di __________ in passato, proposta accettata di buon grado (l’ho segnalato ad una collega psichiatra del __________).” (cfr. anche perizia AI punto 1.3, pag. 4).

                                         Inoltre, l’assicuratore insiste sulla circostanza che il ricorrente avrebbe interrotto la cura psichiatrica dalla Dr.ssa __________ dal 12 dicembre 2006. In realtà nella perizia dell’AI, cui la convenuta ha avuto accesso, figura quale terapia psichiatrica attuale la “psicoterapia con la dr.ssa __________ di __________ con colloqui ogni 2 settimane o più quando necessario.” (perizia pag. 5 punto 4).

                                         Infine, laddove la Cassa afferma che “è dunque sorprendente che dopo il suo licenziamento, l’assicurato è sempre stato inabile al lavoro al 100%”, l’assicuratore mette in dubbio non solo le affermazioni dei due medici curanti, tra cui una specialista, ma anche dei due medici fiduciari, scelti dal medesimo assicuratore, che giungono alla stessa conclusione.

                                   8.   La Cassa sostiene poi che in virtù dell’art. 18 OAI spetta all’AI versare le indennità giornaliere e non alla Cassa malati, poiché il 17 giugno 2006 il ricorrente ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di provvedimenti di reintegrazione.

                                         A norma dell’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.

                                         L’art. 22 cpv. 1 prima frase LAI prevede che durante l’integrazione l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento.

                                         Sulla base di questa delega di competenza il Consiglio federale ha adottato l’art. 18 cpv. 1 OAI (cfr. STFA del 7 agosto 2002, I 705/01), giusta il quale l’assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50% e che deve attendere l’inizio di provvedimenti d’integrazione imminenti ha diritto ad un’indennità giornaliera per il periodo di attesa. A norma dell’art. 18 cpv. 2 OAI il diritto all’indennità è riconosciuto nel momento in cui l’ufficio AI, fondandosi sui suoi accertamenti, constata l’opportunità di provvedimenti d’integrazione, al più tardi però quattro mesi dopo la presentazione della domanda.

                                         In DTF 129 V 460 il TFA ha stabilito che “Der Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung beginnt gemäss Art. 18 Abs. 2 IVV zu dem Zeitpunkt, in welchem die IV-Stelle aufgrund ihrer Abklärungen feststellt, dass Eingliederungsmassnahmen angezeigt sind, spätestens aber vier Monate nach Eingang der Anmeldung. Der Anspruch setzt voraus, dass Eingliederungsmassnahmen ernsthaft in Frage kommen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen bereits beschlossen ist (vgl. Erw. 4.1 hievor). Liegt demnach eine Anmeldung bei der Invalidenversicherung vor und kommen Eingliederungsmassnahmen ernsthaft in Frage, besteht ein Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung, dagegen kein solcher auf die weitere Auszahlung von Krankentaggelder. Werden demgegenüber Massnahmen der Invalidenversicherung nicht ernsthaft ins Auge gefasst, und wird daher ein Anspruch auf Wartetaggelder abgelehnt, besteht der Anspruch auf Kankentaggelder weiter. In diesem Fall trifft den Versicherten gegenüber der Krankenkasse eine Schadenminderungspflicht. Dieser Pflicht kann sich der Versicherte indessen nicht mit der Begründung, er warte auf Massnahmen der Invalidenversicherung, entziehen, da solche eben nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, andernfalls ein Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung bestünde.“

                                         Con sentenza del 7 agosto 2002 (I 705/01), l’Alta Corte ha affermato che “Der Anspruch auf das Taggeld während der Wartezeit setzt voraus, dass die versicherte Person in der gewohnten Erwerbstätigkeit im Sinne der Rechtsprechung eine mindestens 50%-ige Arbeitsunfähigkeit aufweist und die Eingliederungsfähigkeit in subjektiver und objektiver Hinsicht soweit rechtsgenüglich erstellt ist, dass Eingliederungsmas-snahmen - und nicht bloss Abklärungsmassnahmen ernsthaft in Frage kommen. Nicht erforderlich isthingegen, dass die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen bereits beschlossen ist (AHI 1997 S. 169 Erw. 3a).“

                                         In concreto l’insorgente, fino all’11 aprile 2007, era inabile al lavoro in qualsiasi attività. Per cui, non si poteva concludere, al momento dell’emanazione della decisione impugnata del 24 novembre 2006, che l’AI avrebbe sicuramente accordato dei provvedimenti d’integrazione.

                                         Del resto, interpellato in merito l’UAI ha affermato che:

"  (…)

con la presente vi comunichiamo che nel formulario ufficiale di richiesta di prestazioni AI il Signor RI 1 ha domandato pure di verificare la possibilità di essere posto al beneficio di provvedimenti di ordine professionale. Sino ad oggi però non abbiamo potuto intraprendere tali misure (e, dunque riconoscere indennità giornaliere) poiché abbiamo dovuto approfondire l’aspetto medico mediante un esame peritale che ci è pervenuto in aprile di quest’anno.

Sulla scorta delle conclusioni di tale apprezzamento, che dovranno essere visionate dal nostro servizio medico regionale, potremo decidere la pratica e, più precisamente, in merito ad un eventuale progetto professionale.” (cfr. incarto AI, messo a disposizione delle parti)

                                         Sia come sia, va rilevato che a norma dell’art. 70 cpv. 1 LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.

                                         Per l’art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA, sono tenute a versare prestazioni anticipate  per le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro le malattie.

                                         A norma dell’art. 70 cpv. 3 LPGA l’avente diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in considerazione.

                                         Giusta l’art. 71 LPGA l’assicuratore tenuto a versare prestazioni anticipate eroga prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.

                                         In concreto l’assicuratore malattie, non essendo ancora accertato il diritto a prestazioni dell’AI, ma essendo accertata l’inabilità lavorativa completa, doveva comunque anticipare le prestazioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA.

                                         Se avesse ritenuto abile al lavoro l’interessato in altre attività confacenti al suo stato di salute, la Cassa avrebbe inoltre dovuto avvisare l’insorgente, dandogli 4 mesi di tempo per cambiare attività (cfr. a questo proposito STFA del 29 giugno 2006, K 64/05) e avrebbe dovuto calcolare il discapito economico in attività adeguate.

                                   9.   Infine, la Cassa accenna all’obbligo di ridurre il danno ed afferma che per 7 mesi l’assicurato avrebbe rifiutato di sottoporsi ad un trattamento. Ora, a prescindere dalla pertinenza dell’argo-mentazione, va comunque evidenziato come l’interessato è stato in cura presso il suo medico curante, dr. med. __________ fin dall’inizio dell’inabilità lavorativa, dove ha seguito i trattamenti proposti. Non va poi dimenticato che l’assicuratore ha atteso la presa di posizione del suo medico di fiducia, in dicembre, prima di sottoporre l’assicurato ad una visita fiduciaria e che, anche in questo caso, l’assicurato si è poi sottoposto ai trattamenti richiesti.

                                10.   Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, nel senso che la Cassa è tenuta a versare le indennità giornaliere anche dopo il 18 ottobre 2006. Nella misura in cui l’11 aprile 2007 (data del colloquio della perita con il ricorrente e dell’inizio della completa abilità lavorativa in altre attività) il diritto alle prestazioni non era ancora esaurito (cfr. art. 72 cpv. 3 LAMal e CGA), spetta alla Cassa, conformemente alle norme sull’obbligo di ridurre il danno, e sempre tenendo conto della possibilità di un esaurimento delle prestazioni, concedere all’assicurato, dal 12 aprile 2007, almeno 4 mesi di tempo per procedere al cambio di professione (cfr. a questo proposito STFA del 29 giugno 2006, K 64/05) e calcolare l’eventuale danno residuo.

                                11.   Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte della Cassa malati delle ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         CO 1 è condannata a versare a RI 1 le indennità giornaliere dal 18 ottobre 2006 conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà a RI 1 fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

36.2006.254 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2006.254 — Swissrulings