Raccomandata
Incarto n. 36.2006.199 TB
Lugano 18 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'11 ottobre 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6591 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Disoccupata, RI 1, ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 corredando l'istanza con la notifica di tassazione 2003. Dopo accertamento del reddito lordo conseguito nel 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per superamento dei limiti di reddito.
B. Con reclamo del 30 giugno 2006 (doc. 2) l'assicurata ribadisce di essere stata disoccupata nei sei mesi precedenti e di aver lavorato a metà tempo durante aprile, maggio e giugno 2006, ma, nel complesso, di non raggiungere un reddito determinante di Fr. 20'000.-. Chiedendo di essere sentita, postula dunque l'accoglimento del reclamo.
Dopo aver calcolato il reddito lordo percepito dall'assicurata nel periodo gennaio-giugno 2006 ed averlo convertito in reddito ipotetico imponibile in virtù delle apposite tabelle, con decisione su reclamo dell'11 ottobre 2006 (doc. 6) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa malati per superamento del limite di reddito per persone sole.
C. Con ricorso del 27 ottobre 2006 (doc. I) l'assicurata contesta che il suo reddito determinante (reddito netto tassato) sia superiore a Fr. 20'000.-, chiede l'annullamento della decisione impugnata per violazione del suo diritto d'essere sentita e postula la concessione del sussidio di disoccupazione il cui diritto attuale scadrà nel febbraio 2007.
Accertato il reddito lordo conseguito dall'assicurata nel periodo gennaio-giugno 2006 quale indennità di disoccupazione e quale salario per i mesi di aprile, maggio e giugno 2006 e riportato questa somma sull'arco di un anno (Fr. 39'452.-), l'UAM ha calcolato il reddito lordo mensile (Fr. 3'287,65) ed a sua volta l'ha commutato, secondo le tabelle ufficiali di conversione, in reddito ipotetico imponibile annuo (Fr. 29'000.-). Siccome questo importo supera comunque il limite di reddito per persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2006 (Fr. 20'000.-), l'UAM ha quindi proposto la reiezione del ricorso (doc. III).
L'assicurata ha infine trasmesso la notifica di tassazione IC/IFD 2005, attestante un reddito imponibile di Fr. 28'600.- (doc. V).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
4. A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; fra le ultime: STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).
5. Quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito lordo inferiore a quello accertato mediante la notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento -, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge impone.
In sede di risposta, esso ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della ricorrente conseguito nel 2006 – più recenti elementi a disposizione e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio per il 2006. Sulla scorta dei certificati di disoccupazione e di salario prodotti dall'assicurata, è emerso che la medesima ha guadagnato nel corso del 2006 un reddito lordo assommante a Fr. 39'452.- ([disoccupazione gennaio-maggio 2006: Fr. 3'080.- + Fr. 2'800.- + Fr. 3'220.- + Fr. 1'274.- + Fr. 1'694.-] + [salario aprile-maggio 2006: Fr. 2'100.- + Fr. 2'100.-] + [disoccupazione + salario giugno 2006: media delle entrate di aprile e maggio: (Fr. 3'374.- + Fr. 3'794) : 2] + [disoccupazione luglio-dicembre 2006: Fr. 140.- al giorno x 20 giorni al mese x 7 mesi]).
A questo proposito va osservato che la media delle indennità di disoccupazione che la ricorrente ha percepito nei mesi di luglio-dicembre 2006 deve essere calcolata su sei mesi e non su sette, come erroneamente calcolato dall'Amministrazione. Pertanto, il reddito totale lordo annuo del 2006 va stabilito in Fr. 36'652.-.
Il passo successivo è di convertire il reddito lordo più recente accertato con le apposite tabelle.
Partendo dunque da un reddito lordo annuo di Fr. 36'652.-, applicando la tabella di conversazione relativa alle persone sole per il 2006 si ottiene un reddito netto di Fr. 26'645.che, arrotondato al mille franchi superiore, corrisponde ad un reddito (ipotetico) imponibile pari a Fr. 27'000.-, ossia un limite superiore rispetto al minimo di legge di Fr. 20'000.- previsto quale reddito imponibile massimo per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole (cfr. art. 29 LCAMal, DE del 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124, 36.2006.120, 36.2006.72 e 36.2006.71).
6. Va infine ancora rilevato che la tassazione 2005 allegata dalla ricorrente non può essere presa in considerazione.
Infatti, l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2005 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…)."
Tuttavia, anche volendo applicare la notifica 2005, la stessa non permette di concedere alla richiedente la riduzione del premio di cassa malati, siccome il limite di reddito è sempre superato.
7. L'assicurata ha chiesto anche in sede di ricorso di essere sentita.
Il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire la ricorrente. Infatti l’interessata ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi al TCA che in precedenza, facendo valere in più occasioni le sue argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della riduzione dei premi di cassa malati deciso dalla Cassa è corretto.
Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia all'assunzione di ulteriori prove e all'audizione della ricorrente.
Infine, va osservato che la richiesta dell'assicurata tesa all'ottenimento del sussidio contro la disoccupazione esula dalla presente vertenza, non essendo oggetto della decisione su reclamo emessa dall'UAM. La stessa va dichiarata irricevibile.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto per l'evidente superamento dei limiti di reddito ritenuto alla luce delle indicazioni della ricorrente stessa.
La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
L’art. 20 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni prevede che la procedura è per principio gratuita, salvo il caso di un ricorso temerario o formulato per leggerezza. Questa norma è applicabile alla presente procedura (cfr. in particolare il Messaggio 5759 del Consiglio di Stato del 7 marzo 2006 relativo ad alcune modifiche della LCAMal, pag. 9, art. 76 LCAMal).
Per questi motivi non si percepiscono tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti