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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2006 36.2006.192

November 30, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,315 words·~7 min·4

Summary

Ricorso per denegata giustizia. Decisione emanata nelle more della procedura. Stralcio.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.192   ir/td

Lugano 30 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                   1.   I fatti posti alla base della presente decisione possono essere in parte tratti dalla sentenza 4 settembre 2006 di questo Tribunale (36.2006.137) emessa tra le medesime parti a seguito di ricorso per denegata giustizia di RI 1. Più particolarmente può qui essere ritenuto:

"  che RI 1, assicurata presso CO 1 per la base, è in cura presso il Dr. __________ di __________ per una follicolite cronico-nodulare;

che l'assicuratore ha rifiutato, dopo acquisizione di informazioni, di assumere i costi delle cure richiamando l'art. 5 All. 1 Opre;

che conseguentemente CO 1 si è rifiutata di rimborsare RI 1 per la spesa di CHF 677.35 a fronte delle cure (Laser terapia) ottenute dal professionista;

che RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aggravandosi contro lo scritto 29 maggio 2006 di CO 1, ossia contro la comunicazione di rifiuto di assunzione dei costi di cura;"

                                         A seguito del citato ricorso CO 1 ha emanato una formale decisione con cui ha formalmente ricusato - il 14 agosto 2006 - di assumersi le predette spese di cura.

                                         Con atto del 14 settembre 2006 RA 1, per la figlia minorenne, ha impugnato la decisione formale richiamando la non esaustività dell'Opre in merito alla lista delle patologie che permetterebbero il rimborso di spese quali quella supportata dalla ricorrente e fatturata dal dott. __________.

                                   2.   Trascorso oltre un mese dall'opposizione, per una procedura conseguente ad una controversia nota alla Cassa ormai da mesi e per la quale già era intervenuto il Tribunale, RI 1, tramite il padre RA 1, ha nuovamente adito il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni chiedendo la riforma della decisione. Trasmesso a CO 1 il gravame, ritenuto quale ricorso per denegata giustizia da parte del Tribunale, l'assicuratore ha comunicato - con la risposta di causa 6 novembre 2006 - di avere annullato la decisione 14 agosto 2006.

                                         Nelle proprie argomentazioni CO 1 specifica in particolare:

"  Dopo una rivalutazione del caso la cassa malati annulla la decisione formale del 14 agosto 2006 e si impegna a prendere a carico il trattamento relativo al periodo 9 gennaio - 28 marzo 2006, rimborsando fr. 386.50 (importo a favore dell'assicurata dopo deduzione del saldo franchigia 2006 e del 10% della quota-parte), non appena il ricorrente ritirerà il suo ricorso del 17 ottobre 2006 e il TCA comunicherà la radiazione del ricorso." (Doc. III)

                                   3.   Con scritto 6 novembre 2006 il padre della ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto 3 novembre 2006 di CO 1 a lui destinato con cui l'assicuratore ha ricordato che:

"  … può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. …

riconsideriamo e annulliamo la nostra decisione del 14 agosto 2006. In effetti, le comunichiamo che la fattura no. 661136886/0092490 di Fr. 677.35 del Dr. __________ riguardo il trattamento dal 9 gennaio al 28 marzo 2006 le sarà pagata una deduzione delle partecipazioni legali.

Siccome una procedura è avviata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone Ticino, la informiamo che tale pagamento sarà contabilizzato appena l'autorità giudiziaria avrà emanato sentenza." (Doc. IV)

                                   4.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   5.   Come noto alle parti, in virtù della vigente LPGA, una decisione formale (quale quella emessa il 14 agosto 2006 da CO 1) può fare oggetto di opposizione (come in concreto è stato fatto dal signor RA 1 il 14 settembre 2006).

                                         Il ricorso d'interesse qui è stato inoltrato dal padre di RI 1 nuovamente per denegata giustizia.

                                         In effetti quando un'opposizione a decisione formale è pendente è compito dell'assicuratore adito emanare il provvedimento su opposizione ed il Tribunale può intervenire solo a fronte di ricorso per denegata giustizia in caso di ingiustificato ritardo ed unicamente per ingiungere all'amministrazione di ossequiare ai suoi obblighi di legge.

                                   6.   Nelle more della procedura, anche se con forme irrite, CO 1 ha emesso la sua decisione su opposizione che ha trasmesso al padre della ricorrente. In particolare il 3 novembre 2006 (doc. IV/1) ha deciso di annullare la decisione impugnata e di riconoscere, secondo i parametri di legge (ossia previo calcolo della partecipazione legale del 10% e previa deduzione dell'eventuale franchigia - o franchigia residua), la prestazione fatturata dal dott. __________ per le cure protrattesi dal 9 gennaio al 28 marzo 2006.

                                         Per eventuali prestazioni successive CO 1 si è riservata una valutazione del medico fiduciario ("eventuale perizia").

                                   7.   Alla luce di quanto precede il ricorso per denegata giustizia va stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto, e ciò senza carico di tassa di giustizia e senza ripetibili.

                                         Il riconoscimento di spese future non è oggetto del contendere e non può essere qui esaminato ed evaso. Eventuali future prestazioni analoghe a quelle qui in discussione saranno esaminate - secondo procedura - da CO 1 e decise di volta in volta dalla Cassa con possibilità d'impugnativa da parte dell'assicurata.

                                   8.   In virtù dell’art. 22 LPTCA il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

                                         D’avviso di questo Tribunale nel caso concreto non si giustifica un riconoscimento di ripetibili in favore dell’assicurata che ha esercitato da sola i suoi diritti in un ambito dove al giudice è fatto obbligo di accertare d’ufficio i fatti e di applicare d’ufficio il diritto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, divenuto privo d'oggetto, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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