Raccomandata
Incarto n. 36.2006.184 ir/gm
Lugano 13 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione del 29 settembre 2006 formulata da
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 2
considerato, in fatto ed in diritto
1. Con petizione 29 settembre 2006 AT 1 di __________, con il patrocinio di RA 1 di __________, ha postulato "l'integrale reiezione della decisione di rifiuto di liquidare la diaria per cure domiciliari emessa dalla CV 1 in data 01.06.2006" come pure "che CV 1 sia condannata a corrispondere le prestazioni di indennità giornaliera per cure domiciliari per il periodo dal 11.05.2006 al 05.06.2006, secondo quanto stipulato con polizza n. __________ e complemento" (cfr. Doc. I).
2. Con scritto 2 ottobre 2006 il giudice delegato, indicando le norme che regolano la competenza del TCA, rispettivamente del giudice civile, ha assegnato alla patrocinatrice dell'assicurata un termine per determinarsi in merito (cfr. Doc. II).
3. Con lettera 11 ottobre 2006, la RA 1 ha comunicato di rinunciare alla causa davanti al TCA - chiedendo la restituzione dei suoi atti - e ha preannunciato l'inoltro di una petizione alla Pretura di __________ (cfr. Doc. VI).
4. Va rammentato qui come, secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta la legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
5. Nel caso concreto CV 1 non è assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal così come appare dall’elenco pubblicato regolarmente (si veda al proposito
il sito Internet dell’Ufficio Federale della sanità pubblica http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/index.html?lang=it)
Ne discende che la petizione risultava irricevibile. Infatti per l'art. 13 cpv. 1 LAMal il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che adempiono i requisiti della LAMal (assicuratori) a esercitare l'assicurazione sociale malattie e la pubblicazione avviene ad opera dell’Ufficio competente (precedentemente l’UFAS oggi il BAG ossia il Bundesamt für Gesundheit).
6. Nel caso concreto non è sostenuto che un assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal sia co-assicuratore (nell’ambito di una Mitversicherung) con ripartizione dei rischi rappresentato da CV 1 (sul tema: Michael Iten: Der private Versicherungsvertrag: Der Antrag und das Antragsverhältnis, Friborgo 1999, pag. 5; rispettivamente R. Nebel: Rechtliche Aspekteder Mitversicherung in SVZ 1995 pag. 281 e segg.).
7. La petizione è stata ritirata con comunicazione dello scorso 11 ottobre 2006 e quindi la procedura va stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La procedura é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici