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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2006 36.2006.157

October 5, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,337 words·~17 min·4

Summary

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.157   cs

Lugano 5 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 25 aprile 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha postulato, il 14 ottobre 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno 2004.

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti con decisione del 16 febbraio 2006, rispettivamente con decisione su reclamo del 25 aprile 2006, poiché il formulario per la concessione del sussidio è stato inoltrato tardivamente.

                                  C.   Con ricorso del 24 maggio 2006, trasmesso al TCA per competenza dall’UAM in data 8 agosto 2006 (doc. da I a IV), RI 1 ha contestato la predetta decisione indicando di essere venuta a conoscenza della possibilità di richiedere il sussidio dal proprio Comune quando i termini erano ormai scaduti. L’insorgente rammenta poi la sua situazione personale che l’ha portata ad avere difficoltà finanziarie. L’interessata sottolinea di non ritenere di essere stata negligente e sostiene di non essere stata sufficientemente informata.

                                  D.   Con osservazioni 30 agosto 2006 l’amministrazione propone di respingere il ricorso (doc. VI), mentre con scritto del 6 settembre 2006 la ricorrente ribadisce le sue motivazioni ed accenna anche al sussidio del 2005 (doc. VIII).

                                         in diritto

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 10 delle considerazioni di diritto.

3.Con scritto del 6 settembre 2006 l’assicurata accenna anche al sussidio del 2005 (doc. VIII). Dagli atti emerge tuttavia che l’UAM con la decisione impugnata ha respinto la richiesta di sussidio per il 2004. Nella misura in cui l’insorgente fa valere pretese anche per il 2005 il ricorso si rivela pertanto irricevibile in mancanza di una decisione impugnabile in merito. In questo senso spetterà all’UAM, se non lo ha già fatto, decidere anche sulla richiesta di sussidio per il 2005. Contro la decisione formale la ricorrente, se non sarà soddisfatta, potrà interporre reclamo all’UAM e poi, se del caso, ricorso al TCA.

                                         nel merito

                                   4.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per quanto concerne l’anno 2004 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche all’anno precedente. Quindi anche per il 2004 l’Esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 12 novembre 2003 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2004).

                                   5.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

6.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu si applica la precedente norma.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata

      nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   7.   Nel caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2003.

                                         Infatti, per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

                                         Come rammenta la Cassa in sede di osservazioni, in caso di un’eventuale mutazione della condizione di reddito intervenuta nel corso del 2004 (cfr. elenco dell’art. 67 Reg. LCAMal), la ricorrente avrebbe comunque dovuto inoltrare la richiesta di riduzione del premio nel corso del 2004 (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

                                         Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione atta a stabilire l’avvenuto mutamento, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti necessari sarebbero stati inviati in un secondo tempo (cfr. STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.211).

                                         Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136). Allo stesso modo, nella misura in cui la diminuzione del reddito avviene nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato è tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

                                         In concreto l’insorgente doveva pertanto chiedere di poter beneficiare del sussidio in precedenza.

                                   8.   Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

                                   9.   In concreto l’insorgente sostiene di non essere stata negligente e di non aver saputo, in precedenza, della possibilità di chiedere il sussidio. Nessuna informazione in merito le sarebbe stata data.

                                         Va innanzitutto rilevato che la ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolta ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste.

                                         Per cui, anche un’eventuale violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, non può trovare conferma.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). Non essendoci in concreto informazioni erronee fornite dalle autorità competenti, il principio della buona fede non è stato violato.

                                         Va poi rammentato che di principio il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

                                         Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche  legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Va qui rammentato, in un altro contesto, che questo Tribunale, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112), ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale cantonale ha considerato che:

"  (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature del redattore).

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assicurata non può prevalersi dell’ignoranza della legge.

                                         Pur comprendendo la difficile situazione economica nella quale si trova la ricorrente, questo Tribunale, sulla base delle norme applicabili al caso di specie, deve respingere il ricorso.

                                10.   La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

                                         A seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo 2006 no. 5759 al commento sull’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:

"  Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

                                         La commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si percepiscono tassa di giustizia e spese.          

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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