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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2006 36.2006.156

October 13, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,775 words·~9 min·4

Summary

Denegata e ritardata giustizia. La Cassa malati è rimasta inattiva, non ha emanato la decisione su opposizione. Rifusione delle spese sopportate dalla ricorrente.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.156   TB

Lugano 13 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2006 di

RI 1  

contro  

Cassa malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

                                         in fatto

ritenuto che

RI 1, nata nel 1984, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso per denegata giustizia del 24 aprile 2006 lamentando il blocco delle prestazioni eseguito dall'assicuratore per "fatture scoperte risalenti al 2001 circa", epoca in cui era ancora minorenne,

RI 1 sostiene come il debito per dette fatturazioni (premi + partecipazioni ai costi) sarebbe a carico dei suoi genitori e non a suo, anche se ora è maggiorenne,

prima di inoltrare questo ricorso, l'assicurata avrebbe chiesto a CO 1 la trasmissione delle fatture, richiesta che sarebbe stata rifiutata dall'assicuratore,

il 12 gennaio 2006 la Cassa malati ha comunicato alla ricorrente il blocco delle prestazioni, senza neppure specificare l'entità del preteso debito e la sua natura,

il 23 gennaio 2006 (doc. 6) l'assicurata ha chiesto di ripristinare la copertura assicurativa – riattivata con scritto del 13 marzo 2006 (doc. 7) e, implicitamente, di emanare una decisione formale,

il 16 marzo 2006 (doc. 11) l'assicurata ha ribadito quanto esposto nel precedente scritto del 23 gennaio 2006 (doc. 6),

con scritto del 21 marzo successivo (doc. 12) la Cassa malati ha comunicato all'assicurata il dettaglio dei "suoi" arretrati di premi e di partecipazioni relativi al secondo semestre del 2000 ed ai mesi di aprile e maggio 2004, invitandola a farvi fronte con il versamento di Fr. 962,20,

RI 1, come detto, il 24 aprile 2006 (doc. 13) ha inoltrato ricorso al TCA per denegata giustizia (Inc. n. 36.2006.92), sfociato il 22 maggio 2006 (doc. 15) un decreto di stralcio della causa a seguito dell'emissione, da parte della Cassa malati, della decisione formale del 17 maggio 2006 (doc. 13.1) con cui essa ha posto in compensazione l'importo arretrato di Fr. 962,20 con le prestazioni dovute all'assicurata ed ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione di quest'ultima,

il 7 giugno 2006 (doc. A) l'assicurata ha formulato opposizione contro questa decisione formale,

l'8 agosto 2006 (doc. I) RI 1 si è nuovamente rivolta al TCA lamentando una situazione di denegata giustizia da parte della sua Cassa malati per non avere ancora ottenuto una decisione su opposizione né il rimborso di Fr. 100.- per le spese vive sopportate in occasione della precedente procedura attribuitole da questo Tribunale con il citato decreto di stralcio,

la Cassa malati ha risposto di aver versato il 7 luglio 2006 l'importo di Fr. 100.- sul conto bancario dell'assicurata e di voler respingere la censura di denegata giustizia, siccome "un termine di due mesi non può ancora essere considerato come eccessivo nel caso in questione", dato che esso pone questioni giuridiche di una certa complessità visto il passaggio alla maggiore età dell'assicurata (doc. III),

con scritto del 21 agosto 2006 (doc. IV) indirizzato alla Cassa malati, il Giudice delegato del TCA ha rilevato che "i problemi giuridici cui accennate erano noti a CO 1 sin dal momento in cui avete bloccato le prestazioni ad RI 1.",

a seguito dell'ulteriore comunicazione del 25 settembre 2006 (doc. V) del Giudice delegato, la Cassa malati ha comprovato l'avvenuto versamento di Fr. 100.- relativo al rimborso spese della precedente procedura ed ha precisato di non avere ancora emesso una decisione su opposizione (doc. VI),

                                         in diritto

considerato che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

il tema sollevato con il ricorso in discussione è quello della denegata giustizia,

giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,

secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Con l’entrata in vigore della LPGA, spetta dunque al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 seg.; STFA inedita del 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03),

va inoltre rammentato che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,

l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici,

secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, DTF 103 V 195 consid. 3c),

nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),

il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509),

dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti giurisprudenziali),

da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla misura chiesta (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),

nel caso concreto, l’assicuratore ha confermato che, al 29 settembre 2006, non aveva ancora emanato una decisione su opposizione, sebbene il ricorso per denegata giustizia fosse stato introdotto dall'assicurata l'8 agosto 2006,

dopo quasi due mesi dalla formulazione del ricorso al TCA ed a quasi quattro mesi dall'introduzione dell'opposizione alla decisione formale del 17 maggio 2006 volta alla compensazione dei premi impagati con le prestazioni dovute all'assicurata, la Cassa malati è quindi rimasta inattiva, non rendendo la decisione su opposizione di sua competenza che l'opponente le aveva chiesto di emanare e che perfino questa Camera le aveva suggerito di emettere alla luce del tempo trascorso (da gennaio),

se si considera che la comunicazione iniziale con cui CO 1 ha sospeso le prestazioni nei confronti della ricorrente data del 12 gennaio 2006 e che al 29 settembre 2006 l'intera questione assicurativa riguardante l'assicurata non era ancora stata definitivamente risolta, tenuto soprattutto conto della natura della controversia, va ammesso che la Cassa malati ha accumulato un grave ed ingiustificato ritardo nell'emanare la sua decisione su opposizione, commettendo un diniego di giustizia,

se, d'un canto, la copertura assicurativa della ricorrente è stata apparentemente ripristinata con scritto del 13 marzo 2006, d'altro canto il TCA evidenzia che, sempre al 29 settembre 2006, rimaneva ancora in sospeso la questione della compensazione delle prestazioni spettanti all'assicurata con i premi scaduti ancora apparentemente dovuti da quest'ultima alla Cassa malati (Fr. 962,20),

tuttavia, questa tematica era già stata allora sollevata proprio contestualmente al citato scritto del 13 marzo 2006, ma a questo proposito CO 1 non ha ancora preso una posizione definitiva,

il perdurare di una situazione incerta da gennaio a settembre 2006, sebbene la questione non appaia di difficile risoluzione giuridica (CO 1 conosce la sentenza in RAMI 2003 KV 234 pag. 7 del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00 implicitamente confermata nella recente K 36/06 del 26 luglio 2006) – nonostante il dire della Cassa malati –, non giustifica dunque la passività della medesima di fronte alle numerose insistenze dell'assicurata di regolare la questione assicurativa,

l'insieme di queste circostanze configura indubbiamente una situazione di diniego di giustizia nei confronti della ricorrente, soprattutto alla luce della precedente sentenza di questa stessa Camera che già aveva evidenziato l'ingiustificata dilatazione temporale dell'intera controversia da parte della Cassa malati,

alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso di RI 1, anche in questo caso si giustifica, come statuito nel precedente giudizio del 22 maggio 2006, di concedere alla ricorrente un importo di Fr. 200.- per spese vive cagionate inutilmente dall'inagire di CO 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                   2.   Non si percepiscono tasse di giustizia né spese, poste a carico dello Stato. CO 1 rifonde alla ricorrente Fr. 200.- per spese vive.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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