Raccomandata
Incarto n. 36.2006.135 ir/td
Lugano 20 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
- che, con decisione 12 giugno 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 1° marzo 2006, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006, presentato da RI 1;
- che con atto 7 luglio 2006 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tale decisione;
- che il ricorso è stato trasmesso l'11 luglio 2006 all'amministrazione per la risposta di causa (II);
- che il 19 luglio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. V)
- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 19 luglio 2006 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 07.07.2006 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2006, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di agosto riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.
Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di luglio.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2006.” (Doc. V/bis)
- che il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce della recente abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
- che la nuova decisione del 19 luglio 2006 rende privo d'oggetto il ricorso;
- che la causa va stralciata e la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
3. la presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante scritto raccomandato.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
terzi implicati