Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2006 36.2006.132

August 16, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,993 words·~10 min·4

Summary

Sussidio 2006 chiesto da un pensionato il cui reddito fiscalmente accertato nel 2003 - arrotondato al mille franchi superiore - supera i limiti del DE 25 ottobre 2005.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.132   ir/td

Lugano 16 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 6 giugno 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, pensionato nato nel 1914 coniugato con __________, 1919, domiciliato a __________ (__________) ed assicurato presso la __________, ha postulato l'8 ottobre 2005 la concessione del sussidio per la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie 2006. A sostegno della sua richiesta il signor RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 indicante un reddito imponibile di CHF 30'000.-- ed una sostanza di CHF 100'000.-- oltre alla polizza assicurativa.

                                  B.   La domanda è stata respinta ed il successivo reclamo 2 marzo 2006 non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con la decisione su reclamo 6 giugno 2006 con cui l'Ufficio Assicurazione Malattia ha ritenuto come il reddito imponibile superasse i limiti fissati dal Consiglio di Stato nel DE 25 ottobre 2005 applicabile in concreto.

                                  C.   Con ricorso 22 giugno 2006 RI 1 evidenzia il reddito imponibile di CHF 30'000.-- e rammenta le deduzioni dalle stesse per le imposte, per le franchigie e per le spese di nafta ed altre.

                                         L'amministrazione si oppone all'accoglimento del gravame con argomenti che, se del caso, saranno ripresi in corso di motivazione.

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l'acquisizione di nuove prove. Copia della decisione di tassazione 2003 è stata acquisita agli atti.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 7 delle considerazioni di diritto.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Il ricorrente fa ampio riferimento alla tassazione 2004 che gli permetterebbe il beneficio del sussidio. A torto. In effetti il documento prodotto da RI 1 ossia la decisione di tassazione 2004 non può essere ritenuto. Secondo costante prassi di questo Tribunale infatti:

"  … unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale … (ossia la tassazione …) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va infatti rammentato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisone del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato ma di rinviare comunque alla tassazione … .

In caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nel periodo di calcolo del biennio fiscale fissato dall'esecutivo non si può far capo ad altra tassazione, relativa ad altro periodo, ma occorre procedere come imposto dagli art. 31 LCAMal 67 litt. m Reg. LCAMal."

                                         come evocato nella decisione 36.2004.91 e ripreso poi nella decisione 36.2004.112.

                                         Nella decisione 36.2004.81 in re S. questo Tribunale aveva in particolare evidenziato sul tema:

"  Va infine evocato come unicamente una tassazione intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di revisione (come evocato nella sentenza 6 maggio 2004 conseguente al ricorso del signor X.) o per la determinazione del sussidio ciò che è desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 della medesima normativa e quanto evocato nella sentenza STCA 3 settembre 2004 36.2004.93)."

                                   6.   In concreto il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha acquisito dall'Ufficio tassazioni di __________ la decisione di tassazione di RI 1 per l'anno 2003 applicabile in concreto. Come rettamente rilevato dall'amministrazione la stessa, poiché supera seppur di poco i limiti del DE 25 ottobre 2005, non permette la concessione del sussidio.

                                         In effetti la somma determinata della tassazione di riferimento va arrotondata, per legge, al mille franchi superiore.

                                         L'importo del reddito cantonale determinato dalla tassazione 2003 supera i CHF 30'000.-fissati dall'esecutivo cantonale. Come evidenziato non si può far capo a decisioni di tassazioni per periodi diversi da quelli determinati dal DE 25 ottobre 2006.

                                   7.   Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

                                         A seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo 2006 no. 5759 al commento sull’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:

"  Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

                                         La commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si percepiscono tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2006.132 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2006 36.2006.132 — Swissrulings