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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2006 36.2006.123

November 27, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,849 words·~19 min·4

Summary

Esonero dall'obbligo di affiliazione alla LAMal CH per frontalieri.Applicazione Accordi Bilaterali.Principio: affiliazione al luogo di lavoro. Eccezione: Diritto d'opzione entro 3 mesi su specifico modulo TI 1 da inviare all'UAM. Qui non c'è stata un'informazione errata da parte di Cassa malati.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.123   TB

Lugano 27 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 maggio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, cittadino italiano domiciliato a __________, al beneficio di un permesso G di frontaliere, dal 14 gennaio 2003 al 30 maggio 2006 ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera (doc. A3), assicurandosi contro le malattie presso la Cassa malati __________.

Il 18 marzo 2003 (doc. A4) l'assicurato ha chiesto alla Cassa malati di annullare questa copertura assicurativa, siccome era già assicurato presso il servizio sanitario nazionale italiano. Nel corso del 2003 egli ha scritto diverse volte alla Cassa malati svizzera chiedendo una conferma alla sua lettera di disdetta (docc. A4-A9) e conseguentemente rinviando al mittente le richieste di pagamento dei premi LAMal del 2003.

Il 5 luglio 2004 (doc. 1) __________ si è nuovamente rivolta all'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) per ottenere il pagamento di Fr. 2'047,10 mai soluti dall'assicurato, irreperibile, relativi ai premi per la copertura assicurativa garantita da febbraio a dicembre 2003 (doc. 3).

Con scritto del 12 ottobre 2005 (doc. A11) l'UAM ha richiamato il datore di lavoro del frontaliere al suo obbligo di pagamento di questi crediti scoperti (art. 16 LCAMal), il quale ha ritenuto tale richiesta pretestuosa (doc. A12).

                                  B.   Con decisione del 6 aprile 2006 (doc. A14) l'UAM ha dichiarato la continuità temporale del rapporto assicurativo LAMal di RI 1 presso __________, poiché l'assicurato non ha mai recapitato all'autorità competente il modulo ufficiale TI 1 con il quale poteva optare per mantenere l'assicurazione in Italia o affiliarsi in Svizzera. Non essendoci quindi una richiesta ufficiale d'esenzione, l'Amministrazione ha quindi ritenuto come non autorizzata la disdetta data nel 2003 dall'assicurato.

Il reclamo (doc. A13) è stato evaso negativamente con decisione del 17 maggio 2006 (doc. A1), con cui l'UAM ha specificato che l'esercizio del diritto di opzione per un frontaliere deve essere fatto valere entro tre mesi; trascorso questo termine, automaticamente si applica il principio dell'assicurazione malattie nel luogo in cui l'assicurato lavora, quindi in Svizzera, e fino alla scadenza del permesso di lavoro G.

                                  C.   Il 14 giugno 2006 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha interposto ricorso contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo di accertare l'esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera delle cure medico-sanitarie con effetto dal 31 gennaio 2006 (recte: 2003). In sostanza, il ricorrente ricorda di avere immediatamente - a suo tempo - chiesto alla Cassa malati __________ l'annullamento della polizza assicurativa stipulata alcuni mesi prima e di aver dovuto attendere addirittura fino al 31 gennaio 2006 (doc. A10) per ottenere la conferma della fine della copertura assicurativa al 31 gennaio 2003. Egli lamenta inoltre una violazione della sua buona fede da parte dell'assicuratore, che prima ha accettato la sua disdetta (nel 2003) ed in seguito (6 aprile 2004) ha notificato all'UAM il mancato pagamento dei premi del 2003.

Sostiene infine che il ritardo dell'invio del modulo TI 1 nei termini legali sarebbe dovuto unicamente alla tardiva evasione della sua richiesta di disdetta da parte della Cassa malati, per colpa della quale l'UAM non può muovere nei confronti dell'assicurato alcun addebito. Sarebbe pertanto abusivo pretendere ora da quest'ultimo un'affiliazione retroattiva dal 2003 in poi.

Con risposta dell'11 luglio 2006 (doc. III) l'Amministrazione ha respinto le lamentele dell'insorgente, precisando di non aver mai ricevuto il modulo relativo al diritto di opzione e che il ritardo della presa di posizione della Cassa malati non abbia nulla a che vedere con il mancato esercizio del suo diritto d'opzione.

Il ricorrente ha ribadito d'un canto la sua buona fede, d'altro canto l'abuso di diritto commesso dall'UAM che lo obbliga ad affiliarsi alla LAMal, per di più retroattivamente al 2003.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se il ricorrente, cittadino dell'Unione Europea residente in Italia, al beneficio di un permesso G per frontalieri, può far valere dal 2003 in poi l'eccezione del diritto d'opzione previsto dalle norme internazionali ed essere quindi validamente esonerato dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie in Svizzera.

                                   3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal Regolamento (CE) N. 118/97, Regolamento (CE) N. 1290/97, Regolamento (CE) N. 1223/98, Regolamento (CE) N. 1606/98 e Regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

Il campo di applicazione materiale del Regolamento n. 1408/71 è definito all'articolo 4, che "elenca i settori della sicurezza sociale disciplinati dal regolamento. Comprende tutte le prestazioni legali (incluse le disposizioni regionali e indipendentemente dalla legge cui sono soggette) che concernono le prestazioni di malattia e di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, le prestazioni di disoccupazione, gli assegni in caso di morte e le prestazioni familiari, indipendentemente dalle modalità di finanziamento." (cfr. FF 1999 4590: Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE, pag. 184: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf).

Il Titolo II del Regolamento n. 1408/71 (artt. 13-17a) si occupa dell'assoggettamento di una persona al diritto di uno o l'altro Paese ed a tal fine allestisce un catalogo dettagliato delle regole relative ai conflitti di legge. Sono simili alle prescrizioni in materia di assoggettamento contenute nelle convenzioni bilaterali in vigore, ma hanno un'applicazione multilaterale.

Queste norme determinano essenzialmente quanto segue:

"  Le persone coperte dal regolamento sono soggette esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il principio del Paese di residenza." (citato Messaggio, pag. 185, sottolineatura della redattrice)

                                   4.   Va innanzitutto esaminato se nel caso di specie trova applicazione l'ALC.

La decisione dell'UAM impugnata dal ricorrente concerne un periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale ed è stata emanata nel corso del 2006. Per quanto attiene all'aspetto temporale, l'ALC ed i Regolamenti a cui esso fa riferimento sono dunque applicabili (DTF 128 V 315).

Dal profilo personale, il TFA con sentenza del 20 febbraio 2004 nella causa P., Inc. H 197/03, concernente una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, ha affermato:

"  (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…)."

In concreto, trattandosi di un cittadino italiano beneficiario di un permesso per frontalieri di tipo G che svolgeva, nel periodo in esame – ossia dal gennaio 2003 fino almeno al maggio 2006 - la propria attività lavorativa in Svizzera, l'ALC trova applicazione anche dal punto di vista personale.

                                   5.   L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato Regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Di principio, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).

Tuttavia, in ambito di assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo di residenza o l'assicurazione in Svizzera (dove lavorano).

L'art. 89 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

Conformemente all'Allegato II dell'ALC, Sezione A, nell'allegato VI è aggiunto un testo relativo all'Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione. Il punto 1, lett. o, cifra 3, lett. a prevede (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf a pag. 46) al riguardo quanto segue:

"a)  Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

      i)     le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in         virtù del titolo II del regolamento;

      ii)    le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in            virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

      iii)   le persone che ricevono indennità di disoccupazione          dall'assicurazione svizzera;

      iv)   i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

      v)    i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

      Per 'familiari' si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b)   le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e - nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia.

La domanda

      aa)  dev'essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

      bb)  si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."

I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque scegliere liberamente se assicurarsi nel loro Paese di residenza o in Svizzera. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini italiani possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza. Questa facoltà è accordata in particolare pure ai residenti in Francia, Germania e Austria. La citata regola è comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in Svizzera.

Se, per esempio, essi lavorano sia in Svizzera che in uno degli Stati UE che prevedono questa opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di non adesione all'assicurazione svizzera (cioè il mantenimento della copertura assicurativa al servizio sanitario nazionale) deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30).

Anche ai familiari residenti in Italia, di lavoratori residenti in Svizzera, è garantito questo diritto di opzione.

                                   6.   Nel caso di specie l'assicurato, quale cittadino dell'Unione Europea domiciliato in Italia ed esercitante attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'ALC e del Regolamento (CEE) n. 1408/71 doveva dunque, di principio, assicurarsi in Svizzera contro le malattie (luogo di lavoro).

Tuttavia, come visto, l'Allegato II all'ALC, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b prevede la possibilità per i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia ed esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di esenzione, conformemente al predetto Allegato II all'ALC, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3 lett. b/aa deve essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. Unica eccezione prevista dall'Allegato è la presenza di un "caso giustificato".

                                   7.   L'assicurato non è mai stato domiciliato in Svizzera, ma ha sempre beneficiato di un permesso per frontaliere (dal 14 gennaio 2003 al 13 gennaio 2008, doc. 2). Pertanto, il termine di tre mesi per far valere il diritto d'opzione parte dalla sua entrata in Svizzera come lavoratore.

Ora, dalla documentazione agli atti non emerge alcuna specifica richiesta di opzione all'autorità competente da parte di RI 1 per il sistema sanitario del suo Paese di residenza. L'UAM ha confermato che l'istanza di esonero dall'obbligo di affiliazione al luogo di lavoro non è mai giunta alla sua attenzione, né in forma di semplice lettera né a mezzo del modulo ufficiale. Ciò è del resto ammesso dall'insorgente, il quale non ha mai compilato l'apposito modulo TI 1.

Stanti così le cose, avendo violato il termine fissato dagli Accordi internazionali, il ricorrente è quindi malvenuto a richiedere di essere esonerato retroattivamente dall'inizio del 2003.

Tuttavia, quale giustificazione della sua inadempienza l'assicurato fa valere la negligenza perpetrata dalla Cassa malati __________ nell'aver tardato così tanto tempo (tre anni) prima di confermargli la validità della disdetta assicurativa data già nel marzo 2003. Questo ritardo l'avrebbe impedito, a suo dire, di inoltrare tempestivamente all'autorità competente il citato modulo relativo all'esercizio del suo diritto d'opzione concernente la copertura assicurativa.

A tutto ciò avrebbe inoltre contribuito il comportamento contraddittorio della Cassa malati, che avrebbe conseguentemente violato la sua buona fede.

                                   8.   In merito va osservato come il diritto d'opzione offerto ai frontalieri, si concretizza subito con la trasmissione del modulo TI 1, trasmesso al lavoratore non appena questi riceve dall'Ufficio degli stranieri il permesso richiesto.

Questo rapporto tra amministrato ed ente pubblico è diverso dall'eventuale rapporto assicurativo che un frontaliere può aver già stabilito con un assicuratore svizzero affiliandosi ad esso appena giunto in Svizzera.

Come detto il modulo TI 1 viene automaticamente trasmesso dall'Ufficio degli stranieri al frontaliere unitamente al permesso G e ad una lettera di spiegazione delle regole di diritto comunitario relative alla possibilità di esercitare il predetto diritto d'opzione. Come ha ben spiegato l'UAM nella risposta di causa, questa documentazione accompagnatoria indica inoltre chiaramente che "Informazioni di dettaglio possono essere assunte presso l'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino", con l'espressa menzione del recapito telefonico.

Alla luce di ciò, la circostanza che l'assicurato si sia prontamente affiliato alla Cassa malati __________ appena arrivato in Svizzera a lavorare, non ha avuto e non poteva assolutamente avere alcuna influenza sul suo diritto d'opzione esercitabile mediante invio all'UAM del citato modulo, debitamente compilato con la crocetta sul sistema sanitario a cui intendeva restare affiliato (italiano) o affiliarsi per la prima volta (svizzero).

Se l'assicurato si è comunque spontaneamente affiliato alla LAMal e si è poi subito accorto che ciò comportava una doppia copertura assicurativa (in Italia ed in Svizzera), disdicendola, questo suo comportamento non può essere letto quale motivo giustificativo della sua assenza di opzione per uno o l'altro sistema sanitario.

Non presentando l'apposito formulario all'UAM – peraltro, né tardivamente né mai -, il ricorrente deve ora sopportare le conseguenze della sua inadempienza.

La lettera di disdetta dell'insorgente pervenuta all'assicuratore malattia dopo solo due mesi di affiliazione non può essere considerata quale valido esercizio del diritto d'opzione inoltrato all'autorità incompetente poiché l'atto è palesemente di natura diversa.

È quindi a giusta ragione che la Cassa malati scelta dal ricorrente si sia comportata cautamente nel decidere sulla domanda di disdetta dell'interessato. In questo ambito, è altrettanto corretto che, a suo tempo, __________ abbia richiesto tanto all'assicurato medesimo quanto all'UAM il pagamento dei premi LAMal del ricorrente, essendo egli sempre e giuridicamente affiliato alla stessa.

                                   9.   Il principio generale del diritto alla protezione della buona fede, invocato dal ricorrente e sancito dall’art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette dunque, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

Nel caso concreto, non v'è tuttavia stata alcuna violazione della buona fede dell'insorgente nel comportamento assunto da __________. Contrariamente a quanto da esso affermato, infatti, ancora nel luglio 2004 (doc. 1) la Cassa malati ha chiesto all'UAM – siccome non trovava l'assicurato, in precedenza più volte chiamato senza successo ad ottemperare il suo contratto assicurativo - il pagamento dei suoi premi scaduti, mentre essa ha ufficialmente confermato all'interessato la validità della disdetta della copertura assicurativa soltanto il 31 gennaio 2006. Le reiterate richieste di pagamento dei premi da parte della Cassa malati nei confronti del debitore fanno dunque concludere che ancora fino al luglio 2004 l'assicuratore riteneva che RI 1 era un suo affiliato.

Ad ogni buon conto, come visto, la procedura corretta da seguire era quella di compilare l'apposito modulo d'opzione e di inoltrarlo all'UAM entro tre mesi. Una negligenza va quindi interamente addossata unicamente al ricorrente stesso. Il comportamento della Cassa malati non ha per contro influito in alcun modo sugli obblighi dell'assicurato; si tratta, va ribadito, di due rapporti e di due procedure ben distinte.

Di conseguenza, dagli atti di causa non emerge che la Cassa abbia fornito informazioni errate all'insorgente, né tanto meno nessuna prova in senso contrario è stata apportata dall’interessato, né nei 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, né nei 10 giorni assegnati per prendere posizione in merito alle affermazioni dell’UAM (docc. IV e VIII).

In queste condizioni, non vi è spazio per applicare al caso di specie il principio della buona fede.

                                10.   In conclusione, le evenienze appena analizzate non possono essere intese quali "caso giustificato" (cfr. consid. 5). Esse non sono motivi che possono sanare un ritardo nella richiesta dell'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa che avrebbe impedito l'assicurato di agire tempestivamente o l'impossibilità, per altri motivi (per esempio un incidente), di compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere l'opzione.

Da quanto precede discende che, in virtù dell'ALC ed in particolare del Regolamento (CEE) n. 1408/71 che prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate situazioni cfr. consid. 5). Non essendo esercitato il diritto d'opzione nei tre mesi dall'inizio dell'obbligo assicurativo, a giusta ragione l'Amministrazione ha negato all'insorgente la possibilità di affiliarsi nel suo Paese di residenza sin dall'inizio della sua attività lucrativa in Svizzera.

Stando così le cose, nemmeno trova poi fondamento la censura del ricorrente secondo cui l'UAM avrebbe agito abusivamente pretendendo di continuare ad affiliarlo ad una Cassa malati svizzera addirittura retroattivamente dal gennaio 2003.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

                                11.   Il ricorrente chiede di essere sentito insieme al datore di lavoro __________ ed al suo precedente rappresentante __________.

Il TCA rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed alle audizioni delle summenzionate persone, compreso l'assicurato medesimo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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