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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.07.2006 36.2006.114

July 4, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,331 words·~12 min·4

Summary

Ricorso tardivo.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.114   cs

Lugano 4 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 novembre 2005 emanata da

Cassa malati CO 1   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che,                    con scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, affiliato per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione (doc. 18). Copia della lettera è stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc. 18),

                                         il 7 luglio 2005 l’assicurato ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale (doc. 19),

                                         il 5 agosto 2005 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 23 attestati di carenza beni (ACB) emessi dal __________ non ancora interamente pagati (doc. 20),

                                         in seguito all’opposizione inoltrata da RI 1, la Cassa, il 23 novembre 2005, ha riesaminato la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del pagamento delle prestazioni poiché non erano ancora stati pagati 8 ACB (doc. 22),

                                         con ricorso datato 19 maggio 2006, l’assicurato ha contestato il provvedimento della Cassa (doc. I), rilevando, con un secondo scritto, che la moglie è incinta e deve, a breve, partorire (doc. III),

                                         interpellato dal Giudice delegato in merito all’apparente tardività del ricorso, l’insorgente ha affermato che il motivo del ritardo nell’inoltro dell’impugnativa va fatto risalire alla circostanza che “mia moglie a novembre scorso aveva ritirato questa lettera e la aveva messo in un cassetto e non sa spiegarsi perché non me la detto”, rilevando inoltre che la moglie non parla l’italiano e non ha compreso l’importanza dello scritto (doc. VIII),

                                         con risposta del 12 giugno 2006 l’assicuratore propone in via principale che il ricorso sia considerato tardivo ed in via subordinata che la decisione della cassa sia confermata (doc. VI),

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),

                                         per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,

                                         l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,

                                         l'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso,

                                         l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121),

                                         secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),

                                         detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001),

                                         sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),

                                         nel caso di specie l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal,

                                         l’insorgente doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione,

                                         l’assicurato ammette che la decisione su opposizione è stata notificata alla moglie nel corso del mese di novembre, la quale, invece di inoltrare ricorso l’ha riposta in un cassetto, non avendone compreso il contenuto, a causa della scarsa conoscenza dell’italiano,

                                         prima dell’entrata in vigore, il 1. gennaio 1998, della legge federale sulle poste del 30 aprile 1997, in DTF 122 I 139 il Tribunale federale aveva rammentato che con l’intimazione all’indirizzo comune dei coniugi, la decisione di tassazione è notificata ad entrambi i coniugi,

                                         in quella sentenza, facendo riferimento all’Ordinanza sulle poste del 1. settembre 1967, ora abrogata, l’Alta Corte aveva rammentato che era autorizzato a ricevere un invio postale non iscritto qualsiasi membro della famiglia. Per cui la notifica ad un coniuge valeva anche quale notifica all’altro coniuge (“Ob die Aushändigung der Sendung an einen Ehegatten eine gültige Zustellung auch gegenüber dem andern Ehegatten bewirkt, bestimmt sich nach der Verordnung (1) vom 1. September 1967 zum Postverkehrsgesetz (PVV 1; SR 783.01). Danach ist zum Bezug von Postsendungen in der Regel berechtigt, wer in der Adresse als Empfänger bezeichnet oder von diesem bevollmächtigt ist; berechtigt zum Bezug uneingeschriebener Postsendungen sind auch Familienangehörige, wenn der Empfänger der Bestimmungspoststelle keine gegenteilige Weisung erteilt hat (Art. 146 Abs. 1 und 2 PVV 1, Fassung vom 11. Februar 1987). (….) Der Einwurf der Briefpostsendung in den Briefkasten, wo sowohl die Beschwerdeführerin wie auch ihr Ehemann sie entgegennehmen konnten, oder die Aushändigung an einen Ehegatten stellt daher eine gültige Zustellung gegenüber beiden Ehegatten dar. Dies hat der Regierungsrat im angefochtenen Entscheid zutreffend erwogen. Der interne Informationsaustausch ist dagegen Sache der Eheleute. Unerheblich ist somit, ob der Ehegatte, der den Briefkasten geleert oder die Postsendung in Empfang genommen hat, seinem Partner vom Inhalt der Sendung Kenntnis gegeben hat. Es ist Sache der Ehegatten, ihre Beziehungen untereinander in dieser Hinsicht so zu regeln, dass die an sie gemeinsam adressierte Post auch tatsächlich beiden Ehegatten zur Kenntnis gelangt.”),

                                         per l’art. 11 cpv. 1 della legge sulle poste, la posta definisce le condizioni generali per l’utilizzo dei suoi servizi,

                                         l’art. 2.3.5 (diritto di presa in consegna) delle Condizioni generali “servizi postali” prevede che “Oltre al destinatario hanno diritto di prendere in consegna gli invii tutte le persone dello stesso domicilio privato o della stessa sede commerciale. In caso di assenza del destinatario e di altre persone autorizzate alla presa in consegna, i pacchi, gli invii per corriere e gli invii espresso possono essere recapitati anche ad un vicino. Restano riservate eventuali disposizioni contrarie da parte del mittente o del destinatario conformemente all’offerta della Posta.”

                                         la notifica della decisione è pertanto avvenuta regolarmente siccome notificata al coniuge, il quale rappresenta l’unione coniugale per i bisogni della famiglia (art. 166 CC; cfr. anche art. 2.3.5 delle Condizioni generali della Posta), tra i quali vi è l’obbligo di versare i contributi all’assicurazione malattie (cfr. DTF 129 V 90; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa T e S, K 132/01),

                                         la circostanza che la moglie non parla correntemente la lingua italiana e non comprendendo il contenuto della decisione l’ha riposta in un cassetto è ininfluente, poiché spetta ai coniugi regolare i loro rapporti interni in caso di notifica di una lettera raccomandata (cfr. anche DTF 122 I 139),

                                         in queste condizioni il termine di 30 giorni per presentare ricorso era ampiamente scaduto il 19 maggio 2006 quando l’interessato ha inoltrato l’impugnativa (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H 134/04, consid., 4.2 e seguenti),

                                         come si vedrà in seguito l’assicurato non può nemmeno beneficiare di una restituzione dei termini (cfr. a questo proposito anche STCA del 9 marzo 2006 nella causa A., inc. 36.2006.14),

                                         per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,

                                         non costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art. 137),

                                         una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15),

                                         la restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t),

                                         la restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT 1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t),

                                         nel caso di specie la moglie dell’insorgente ha ritirato la decisione su opposizione,

                                         causa una svista, la notifica della decisione su opposizione non è stata comunicata immediatamente all’assicurato,

                                         in concreto non vi sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,

                                         tuttavia l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di revoca della decisione impugnata, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,

                                         vista la necessità di un ricovero l’insorgente può mettersi in contatto con l’UAM, come ha già fatto, per chiedere un eventuale aiuto,

                                         copia della presente va notificata all’UAM, quale autorità interessata,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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