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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2005 36.2005.78

September 22, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,546 words·~23 min·4

Summary

Sussidi 2002, 2003 e 2004 respinti. Ritardo nelle richieste non considerato giustificato.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.78+90 e 91    

Lugano 22 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2005 formulato da

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 giugno 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   RI 1 (1975), domiciliato a __________, è coniugato __________. Entrambi sono salariati. Con la coppia vivono i figli __________, 1990, e __________, 2001. Mediante formulari ufficiali, datati 22 novembre 2004, trasmessi il 4 marzo 2005 tramite l’RA 1 e pervenuti l’8 marzo 2005 all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, i signori RI 1 hanno chiesto il riconoscimento del sussidio per i premi dell’assicurazione malattia per il 2004, e per gli anni 2002 e 2003. Le domande sono state respinte con decisione 18 marzo 2005 ed il reclamo degli interessati non ha avuto miglior sorte. Con decisione 14 giugno 2005 l’amministrazione ha considerato tardive le istanze e ritenuto non giustificato il ritardo respingendo le tre richieste dell’assicurato.

                                  B.   Con ricorso 12 luglio 2005 inoltrato con il patrocinio dell’RA 1 i signori RI 1 si sono aggravati al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro il provvedimento amministrativo rilevando la modifica del loro reddito, diminuito, e l’esistenza degli estremi per il diritto al sussidio per i 3 anni in discussione. Queste circostanze sarebbero dimostrate dalla tassazione emessa il 12 novembre 2004.

                                         Con dettagliata risposta l’UAM postula la reiezione dell’impugnativa rilevando che RI 1 e la moglie sono tassati in via ordinaria e come la moglie abbia diminuito l’attività lavorativa al 50% dal 1 maggio 2000. La prima tassazione dei coniugi (biennio 2001 – 2002) risale al 25 marzo 2002 con reddito superiore ai limiti per la concessione del sussidio. Per l’amministrazione la tassazione emessa il 12 novembre 2004, riferita al 2003, sarebbe quindi ininfluente e la diminuzione del reddito datata con la conseguenza dell’intempestività delle istanze.

                                         Il giudice delegato ha interpellato il patrocinatore del ricorrente per chiarire le ragioni della trasmissione unicamente nel 2005 delle istanze. OCST ha indicato la causa del ritardo nella necessità di disporre di documenti dell’assicuratore malattia ed all’assenza di trasmissione d’ufficio dei moduli per la presentazione dell’istanza. In corso d'istruttoria è stata acquisita copia della decisione di tassazione 2001-2002 del ricorrente e sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito al contatto della signora RI 1 con l'UAM.

                                         in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.). Le procedure relative ai 3 anni di sussidio richiesto, per identità di materia, vengono evase con un unico giudizio.

                                         nel merito

                                   2.   Come più volte evocato in numerose decisioni recenti l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il sussidio del 2002 e quello del 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001). Per quanto attiene le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per famiglie. Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo datato 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia. Per quanto si riferisce all’anno 2005 le basi di calcolo sono state ulteriormente mantenute dall’esecutivo cantonale, e ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle nome della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   3.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"  a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento LCAMal emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31 LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". La prassi di questo Tribunale precisa che:

"  Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale,

il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

(TCA 36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual data ed ancora ST 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129)

                                         Va ancora osservato come, quando si debba fare capo al reddito lordo per la successiva conversione, le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004 in re M. pag. 7).

                                         A tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con la recente modifica (L. 14 dicembre 2004 in vigore dal 1° gennaio 2005, v. BU 2005, 51) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Per quanto qui in discussione valgono le norme precedentemente vigenti.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, nel tenore applicabile al caso di specie, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, mentre per gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito, ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso, regola questa pensata per i casi di cui all'art. 67 Reg. LCAMal.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                         Il tema è stato già affrontato da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nelle sentenze 36.2002.5 in re J. (del 24 aprile 2002) e, più recentemente, nella sentenza 36.2005.87/88 del 5 settembre 2005 ove è stata evocata la prassi del TCA in materia di giustificazione del ritardo. Più dettagliatamente (pag. 6) si è rammentato come:

"  Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54).”

                                         Nella sentenza 5 settembre citata “una serie di disguidi burocratici” e l’errata convinzione che dovesse essere trasmessa all’amministrazione la “relativa notifica di tassazione” non sono stati considerati argomenti sufficienti. Anche l’omessa trasmissione d’ufficio dei formulari per la richiesta del sussidio può essere ritenuta atta a giustificare il ritardo. I formulari vengono trasmessi ai potenziali beneficiari, senza che ciò possa fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio e quindi senza che possano essere vantati gli estremi della buona fede. L’eventuale omissione di trasmissione a potenziali interessati non permette quindi di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio. La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conduce – impone all’interessato di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali.

                                   5.   Con altre argomentazioni il ricorrente fa riferimento al concetto di buona fede. Il tema è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E.

Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

                                   6.   Sempre in corso di istruttoria parte ricorrente ha accennato alla nascita della figlia – considerata a livello fiscale unicamente con la tassazione del 2003 – quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio.

In merito alla nascita di figli il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è espresso in una sentenza di principio (Inc. 36.2001.71) del 6 febbraio 2002 in re S. in cui ha formulato le seguenti considerazioni:

"  Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari” la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. (…)

Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata od incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF. Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."

                                   7.   Nel caso in esame occorre anzitutto rilevare come i presupposti della buona fede invocata dai signori RI 1 non sono dati. L’istruttoria non ha permesso di accertare (risposta della signora __________ doc. _ alla richiesta del Giudice delegato del 22 agosto 2005 doc. _) con sufficientemente chiarezza se una promessa od una precisa garanzia venne data alla parte ricorrente prima della decisione di tassazione 2001 – 2002 e quindi prima dell’inoltro delle istanze in discussione, da parte dell’amministrazione. Le risposte date ai precisi quesiti del Tribunale non hanno quindi permesso da un lato di identificare l’interlocutore della moglie del ricorrente, la data esatta della telefonata, il contesto preciso in cui venne eseguita e, conseguentemente, il tenore del colloquio intervenuto. Queste circostanze permettono di escludere la protezione della buona fede dei ricorrenti.

                                   8.   I signori RI 1 hanno palesemente inoltrato tardivamente le loro domande di sussidio. Le richieste andavano inoltrate conformemente al dettato di legge entro la fine dell’anno precedente quello di competenza. Nessuna delle tre istanze è stata introdotta tempestivamente poiché tutte sono pervenute all’amministrazione nel marzo 2005. Il ritardo per l’istanza 2002 e per l’istanza riferita all’anno 2003 appaiono enormi. Nessuna valida giustificazione è stata avanzata per giustificare questo ritardo. Le tassazioni di riferimento, in special modo quella del biennio 2001 – 2002, era da tempo in possesso dei coniugi RI 1 come evidenziato dall’amministrazione e non contestato dai ricorrenti, siccome emessa nel marzo 2002. La conversazione telefonica assertivamente intervenuta con una funzionaria dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui si indicava la necessità di attendere la nuova tassazione (2003) per l’inoltro delle richieste di sussidio non è stata corroborata da alcun elemento concreto e preciso e non ha trovato alcun conforto probatorio. Non occorre quindi esaminare se, una indicazione errata da parte di un collaboratore dell’Ufficio relativa alla necessità di una decisione di tassazione possa costituire valida giustificazione per il ritardo nella presentazione dell’istanza. In concreto va ancora osservato come (scritto 31 agosto 2005 della signora RI 1 al TCA) il colloquio telefonico sarebbe intervenuto comunque nel febbraio 2001 e quindi prima della decisione di tassazione 2001 – 2002 (che comunque non contemplava la nascita della piccola __________). Si ribadisce quindi che non sussistono in concreto elementi tali da far ritenere giustificato il grande ritardo nella presentazione delle tre istanze di concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

                                   9.   Il ricorrente ha prodotto la tassazione 2003 con cui, per la prima volta, è stata considerata la piccola __________. La tassazione del 2003 non può essere ritenuta in questa sede per i sussidi richiesti (a prescindere dal ritardo delle istanze in discussione). Come a costante prassi di questo Tribunale, una tassazione ordinaria per un periodo diverso da quello determinato dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso non può essere ritenuta non costituendo una tassazione intermedia. In concreto il 12 novembre 2004 l’Ufficio di Tassazione competente ha emesso la decisione di tassazione relativa all’anno 2003 partendo da un reddito netto complessivo di 82'799.— comprensivo del valore locativo, il solo reddito da lavoro – al netto dei contributi sociali – assomma a CHF 77'111.—. Come detto questa tassazione non può essere ritenuta.

                                10.   La nascita della figlia del ricorrente, alla luce della prassi del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rammentata in precedenza (considerazioni del punto 6), non avrebbe consentito comunque di ottenere un accertamento autonomo del reddito da parte dell’UAM con successiva commutazione dello stesso a mano delle apposite tabelle. Come rilevato l’art. 67 Reg. LCAMal non permette di ritenere la nascita di un figlio quale elemento per il calcolo autonomo siccome l’ipotesi non è contemplata nella norma e non può essere ritenuta una lacuna colmabile da parte del giudice.

                                11.   Dalla documentazione agli atti, come evidenziato dall’amministrazione e non contestato dal rappresentante del ricorrente, emerge che gli introiti lordi dei signori RI 1 conseguiti negli anni di computo per la tassazione 2001-2002 sono inferiori ai successivi redditi annuali percepiti, in particolare da quanto emerge dalla tassazione 2003. In quell’anno il reddito da lavoro al netto dei contributi sociali assommava a CHF 77'111.— mentre nel periodo di computo della tassazione 2001 – 2002 il reddito del solo lavoro al netto dei contributi sociali ammonta a meno di CHF 74'000.--, già solo questo accertamento permette di evitare il confronto tra redditi lordi conseguiti nei due periodi per la verifica del sussistere degli estremi per l’applicazione dell’art. 67 lett. m RegLCAMal. Il raffronto tra i due dati esclude già, come detto senza necessità di approfondimento ulteriore, che vi sia stata una diminuzione del reddito nel corso del 2003. D’altro canto la diminuzione dell’attività lavorativa della signora RI 1 è intervenuta ben prima della decisione di tassazione 2001 – 2002. Neppure il diligente rappresentante del ricorrente ha indicato, nel corso del 2004, una diminuzione delle entrate (che comunque sarebbe stata segnalata intempestivamente all’amministrazione). Anche su questo punto il ricorso è da respingere.

                                12.   Va ancora rammentato – alla luce della sentenza 36.2002.5 del 22 aprile 2002 citata – che l’assicurato può generalmente:

"  anche in assenza di una tassazione fiscale, … inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito. Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata)."

                                13.   Visto quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.                         

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2005.78 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2005 36.2005.78 — Swissrulings