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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2005 36.2005.65

October 19, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,376 words·~7 min·4

Summary

Assicurato che si aggrava al TCA per denegata giustizia. Ricorso irricevibile.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.65    

Lugano 19 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 13 giugno 2005, completato il 26 giugno 2005 ed ancora il successivo 17 agosto 2005, formulato da

 RI 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato:

                                     -   come già rammentato nel decreto di completazione datato 30 giugno 2005, con atto 13/16 giugno 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni così consigliato da un funzionario dell'UE di __________ segnalando di avere "settimana scorsa… pagato ingiustamente, il rigetto di un precetto nel quale risultavano arretrati LAMal 2002" indicando poi di avere "… telefonato alla CO 1 … scoprendo che non erano arretrati LAMal 2002 ma un rimborso 2002, pagato 2 volte";

                                     -   che RI 1 ha quindi evocato la sua situazione economica, ricordando il beneficio dell'assistenza fino a gennaio 2003 a partire dal gennaio 2001. L'ufficio che provvedeva all'assistenza "… pagava la cassa malati e anche le fatture dei medici e poi ricevevano i rimborsi dalla CO 1";

                                     -   che il ricorrente ha lamentato numerosi precetti esecutivi (PE qui di seguito) da parte di CO 1, esecuzioni a suo dire ingiuste per le quali ha chiesto l'intervento del Tribunale;

                                     -   che il giudice delegato ha chiesto una prima volta la completazione dell’atto e, con scritto 26 giugno 2005, RI 1 ha comunicato ulteriori informazioni frammentarie ed incomplete;

                                     -   che, nelle sue conclusioni RI 1, chiede genericamente "… l'annullamento di tutti i PE pendenti e il rimborso di un PE <Arretrati LAMal 2002> del quale allego copia dell'avvenuto pagamento poi invece cambiato nel rigetto in "Rimborsi Laboratorio novembre 2002" a detta di CO 1, rimborsati erroneamente 2 volte a chi e come non si sa" circostanza che sarebbe stata scoperta dal funzionario dell'UE di __________;

                                     -   che RI 1 rileva la stranezza "… che vi fossero arretrati LAMal 2002 per me e la mia famiglia" siccome "pagato come pure le fatture dei medici dal signor __________ Uff. assistenza di Bellinzona che poi riceveva i rimborsi da CO 1";

                                     -   che allegato al complemento 26 giugno 2005 RI 1 ha prodotto una "Ricevuta no. __________" relativa all'importo di CHF 178,40 versati dal ricorrente all'UE di __________ concernente "saldo" relativo all'"Esecuzione n° __________" con creditore CO 1 (Caisse Maladie) e mandatario __________ SA. La data è dell'11 maggio 2005;

                                     -   che dagli atti prodotti con il primo scritto del ricorrente, risultano comunque formali decisioni di CO 1 con cui sono state rigettate le opposizioni ai PE __________ (decisione 12 settembre 2003 doc. A32), PE __________ (decisione a __________ sempre del 12 settembre 2003, doc. A18), PE __________ (decisione 23 dicembre 2003 a __________, doc. A17);

                                     -   che, nonostante il complemento 26 giugno 2005, RI 1 non ha chiarito i fatti ed il giudice delegato ha chiesto, il 30 giugno 2005, ulteriore chiarimento al ricorrente apparendo la sua impugnativa un ricorso per denegata giustizia;

                                     -   che il successivo scritto datato 17 agosto 2005, in uno con i precedenti scritti  del ricorrente, è stato trasmesso all’assicuratore che – dopo adeguata proroga del termine concesso – ha fornito la sua risposta di causa osservando come i signori RI 1, assicurati presso CO 1 al momento dei fatti, beneficiavano dell’aiuto dello Stato per fronteggiare i premi dell’assicurazione malattia. Il 15 maggio 2005 l’assicuratore ha incassato l’importo di CHF 178,40 somma contestata dal ricorrente. CO 1 ha indicato come il gravame apparirebbe prematuro a fronte dell’assenza di una decisione impugnabile. Comunque “per mettere termine a questo litigio e considerata la modicità dell’importo, l’intimata ha preso le misure necessarie affinché questo importo sia restituito al ricorrente. Ne consegue che il litigio è privo dell’oggetto principale.”;

                                     -   che al ricorrente è stato concesso termine per esprimersi in merito;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che nel presente caso, esclusi gli aspetti formali e procedurali, al caso concreto non è applicabile la LPGA alla luce della data degli eventi in discussione;

                                     -   che l'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                     -   che, in dettaglio (in questo senso anche TCA 36.2004.34 in re MB del 22 aprile 2004), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

                                     -   che, come rammentato, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può essere adito anche contro la mancata emanazione di una decisione su opposizione rispettivamente una decisione;

                                     -   che, in questi casi, sapere se vi sia in concreto una denegata giustizia ossia se vi sia ritardo da parte dell'amministrazione ed eventualmente se lo stesso appaia eccessivo ed ingiustificato dipenderà dalla complessità dei fatti, della presenza o meno di temi giuridici articolati o dalla necessità di accertamenti medici o valutazioni peritali;

                                     -   che, contrariamente ai termini della previgente LAMal, l'amministrazione non deve emanare la sua decisione nei 30 giorni successivi la formale ed esplicita richiesta dell'assicurato;

                                     -   che, nel caso concreto, l'oggetto della causa è venuto meno osservato come, contestualmente all'intimazione della risposta di causa al TCA CO 1 ha dato ordine di restituire al ricorrente a RI 1 l’importo di CHF 178,40 emanando – sostanzialmente – la sua decisione formale ed accogliendo le richieste di ricorso riferite a quella posta;

                                     -   che per il resto delle pretese del ricorrente, ossia quelle riferite alla cancellazione di non meglio precisate procedure esecutive nei suoi confronti a fronte di ragioni non specificate, il ricorso appare irricevibile in difetto di una decisione formale impugnabile ed in mancanza di motivazioni chiare che permettano di valutare l’eventuale esistenza di una denegata giustizia;

                                     -   che, alla luce di quanto precede, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza carico di tasse e spese al ricorrente e senza attribuzione di ripetibili;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto il ricorso è irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato, non si attribuiscono ripetibili.                   

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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