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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2006 36.2005.232

February 15, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,051 words·~10 min·3

Summary

Sussidio 2005. Inizio di un apprendistato dopo avere svolto attività lavorativa non qualificata. Reddito della moglie. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'amministrazione che supera, convertito mediante le tabelle, i limiti fissati dal DE 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.232   ir/td

Lugano 15 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 23 dicembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   RI 1 ha postulato la concessione del sussidio 2005 con richiesta 24 marzo 2005 inizialmente ritenuta tardiva dall’amministrazione. Il ricorso inoltrato dall’assicurato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è divenuto privo d’oggetto per l’emanazione di un nuovo provvedimento da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito) siccome l’istante poteva rivendicare una diminuzione delle entrate nel corso del 2005. Nella sua domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie RI 1, nato nel 1979 e coniugato con __________, 1980, senza prole e dipendente, ha evidenziato l’inizio dell’attività di apprendista dopo avere svolto quella di operaio con conseguente diminuzione del reddito famigliare ciò che consentirebbe la concessione del sussidio.

                                  B.   La domanda è stata respinta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con la decisione qui impugnata del 23 dicembre 2005. L'amministrazione ha considerato i redditi famigliari conseguiti nel corso del 2005 dalla famiglia __________ che, convertiti a mano delle apposite tabelle, conducono a ritenere un reddito imponibile ipotetico di CHF 50'000.-- ciò che non permette la concessione del sussidio. Con ricorso 28 dicembre 2005 RI 1 ribadisce l’importanza della riduzione del reddito e chiede la concessione del sussidio. Dal canto suo l’UAM, dopo avere accertato entrate annue nel corso del 2005 per complessivi CHF 66'581,65 pari a CHF 5'548,50 mensili, ha indicato che la conversione di tale importo a mano delle apposite tabelle non consente la concessione del sussidio. Dal reddito calcolato non sono, d’avviso dell’amministrazione, possibili riduzioni.

                                         Al ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   4.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                         A proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:

"  Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

5.In concreto l’amministrazione ha correttamente determinato autonomamente il reddito della famiglia __________ conseguente all’inizio dell’attività di apprendista del marito. Il calcolo è dettagliatamente riportato in sede di risposta di causa, i valori sono ripresi dagli elementi forniti dal ricorrente stesso, e quanto ritenuto dall’amministrazione non è stato contestato. In sostanza dunque per i mesi da gennaio ad agosto compreso è stato ritenuto un reddito di CHF 6'512.-- da parte del ricorrente stesso, mentre con il settembre e l’inizio del nuovo anno il mensile è aumentato a CHF 1'002.-- per complessivi CHF 4'008.--, l’UAM ha calcolato la tredicesima pro rata ed a questo importo ha aggiunto il guadagno annuo della moglie del ricorrente, CHF 55'185.--. L’importo complessivo di CHF 66'581,65 va convertito a mano delle apposite tabelle come al dettato di legge. In effetti da tale reddito non possono essere operate deduzioni (quali quella fiscalmente riconosciuta della doppia economia o quella derivante dalla trasferta sino al luogo di lavoro od ancora quella per gli utensili da lavoro, queste deduzioni sono infatti comprese – senza un calcolo preciso - nelle tabelle imposte dal RegLCAMal, la genericità della loro valutazione dipende purtroppo dall’utilizzo di tabelle che non sono attanagliate alla concretezza del caso in discussione). Ebbene l’agire dell’amministrazione appare corretto. Il guadagno lordo mensile, suddiviso per 12 conduce ad un reddito lordo mensile di CHF 5'548,45 che – convertito come detto – produce un ipotetico reddito imponibile superiore ai CHF 40'000.-- e quindi tale da non permettere la concessione del sussidio.

                                   6.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica eccezionalmente il carico di tassa di giustizia e spese, la presente decisione è definitiva

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.     

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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