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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2006 36.2005.176

May 16, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,222 words·~11 min·4

Summary

Pagamento dei premi LAMal. Solidarietà fra coniugi, indipendentemente dal regime matrimoniale adottato. Necessità della vita in comune. Accordo delle parti sull'importo dovuto. Ritiro del ricorso.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.176   TB

Lugano 16 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2005 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

in fatto ed in diritto

ritenuto che

                                         dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2002 (docc. 1-2) __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,

                                         l'assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi da novembre 2001 (Fr. 149,40) a giugno 2002 compreso (Fr. 160,70), per un totale di Fr. 1'263.- (doc. 11),

                                         la Cassa malati ha intentato nei confronti di RI 1, moglie dell'assicurato moroso, due procedure esecutive di cui ai PE n. __________ e n. __________ fatti spiccare il 3 gennaio 2005 dall'U__________, per un credito in capitale di Fr. 1'070,60 (premi da novembre 2001 ad aprile 2002) rispettivamente di Fr. 321,40 (premi per maggio e giugno 2002), a cui vanno aggiunti Fr. 35.­per ogni procedura per le spese di sollecito LAMal (docc. 10 e 13),

                                         con scritto del 20 gennaio 2005 (doc. 16) l'assicurata si è opposta alla procedura esecutiva di cui al PE n. __________, chiedendo di annullarla subito, poiché dal 5 settembre 2001 i coniugi hanno adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni,

                                         il 22 luglio 2005 la Cassa malati ha emanato due decisioni formali nei confronti di RI 1, con cui le ha chiesto di pagare le somme di Fr. 1'154,85 (doc. 19) e di Fr. 499,75 (doc. 20) derivanti dalle procedure esecutive n. __________ e n. __________ intentate contro il marito e sfociate nel 2003 in due attestati di carenza beni (ACB) di uguale importo (docc. 7 e 8), pena l'avvio di un'altra procedura esecutiva nei di lei confronti,

                                         in pari data (docc. 17 e 18) la Cassa malati ha chiesto all'U__________ di cancellare i PE n. __________ e n. __________,

                                         il 22 agosto 2005 (doc. 21) RI 1 si è opposta a queste decisioni, invocando di essere sposata con __________ dal 18 settembre 2001 mentre il contratto assicurativo è in essere già dal 1998; pertanto, tutti i debiti derivanti da questo contratto non potrebbero esserle imputati,

                                         inoltre, i due precetti esecutivi del gennaio 2005 annoverano somme diverse (Fr. 1'263.-, diventati Fr. 1'562.- con le spese amministrative ed esecutive) da quelle ora richieste dalla Cassa malati (Fr. 1'654,60),

                                         l'assicurata ha proposto alla Cassa malati di pagare l'importo di Fr. 1'363.- (per i premi dovuti: Fr. 1'263.-, oltre a Fr. 100.- per le spese) a saldo degli ACB n. __________ e n. __________, contro l'annullamento dei due PE di gennaio 2005,

                                         il 31 agosto 2005 (doc. 22) la Cassa malati ha accettato la proposta transattiva di pagamento di Fr. 1'363.-, che comportava la cancellazione degli attestati di carenza beni di cui ai PE n. __________ e n. __________, previo ritiro da parte dell'assicurata delle sue opposizioni del 22 luglio precedente,

la Cassa malati ha comunque reso attenta l'assicurata sull'esistenza di altri attestati di carenza beni emessi nei confronti del marito __________, ACB che sarebbero rimasti in essere anche con il pagamento di quanto convenuto,

                                         con scritto del 20 settembre 2005 (doc. 23) l'assicurata ha evidenziato che l'accettazione della sua proposta transattiva prevedeva la cancellazione dei due PE di gennaio 2005 e la conferma, da parte della Cassa malati, che essa non avrebbe più nulla da lei preteso per eventuali premi impagati del marito, considerando la data del matrimonio e le dimissioni di quest'ultimo dalla Cassa (30 giugno 2002),

                                         viste le resistenze dell'assicurata, il 5 ottobre 2005 (doc. 24) la Cassa malati ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato che l'assicurata è tenuta al pagamento di Fr. 1'654,60 per premi del marito non pagati, a dipendenza del principio secondo cui se uno dei coniugi non paga i debiti verso l'assicuratore malattia, l'altro coniuge è debitore solidale, ragione per la quale deve essere promossa una procedura esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo,

                                         il 4 novembre successivo (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al TCA, ribadendo la sua estraneità ai debiti del marito. In via subordinata, chiede di pagare soltanto l'ammontare dei premi LAMal (Fr. 1'263.-) e non anche le spese richieste dalla Cassa malati. Infine, chiede d'accettare la sua proposta transattiva per il pagamento di Fr. 1'363.- avente quale contropartita che la Cassa malati ritiri i due precetti esecutivi del 2005,

                                         con la propria risposta di causa (doc. VIII) CO 1 propone di respingere il ricorso sulla scorta del principio di solidarietà fra i coniugi per il pagamento dei premi LAMai e conferma il suo credito di Fr. 1'654,60,

                                         le parti hanno ulteriormente precisato le proprie posizioni,

considerato che

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può  dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti            al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00),

                                         il 1 ° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMaI,

                                         le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF 112 V 360 consid. 4a),

                                         le norme sostanziali applicabili sono invece quelle in vigore durante gli anni a cui si riferiscono i premi LAMaI che __________ non ha pagato, ora chiesti alla moglie qui ricorrente,

                                         giusta l'art. 61 LAMaI, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1),

                                         l'art. 90 cpv. 1 OAMai prevede che, di regola, i premi devono essere pagati anticipatamente e mensilmente,

                                         se, nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI),

                                         nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'654,60. Questa somma è composta del credito in capitale dei premi mensili dovuti dal marito da novembre a dicembre 2001 (Fr. 149,40 x 2 mesi) e da gennaio a giugno 2002 (Fr. 160,70 x 6 mesi), oltre alle spese di richiamo (Fr. 35.- x 2 procedure) e ad altre spese esecutive (docc. 7 e 8),

                                         l'insorgente fa tuttavia valere di non aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell'ambito della sua assicurazione malattia e di non potere essere debitrice solidale nei confronti del medesimo, siccome questi debiti sono sorti a dipendenza di un contratto assicurativo stipulato quando ancora non erano sposati,

                                         il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMaI (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b),

                                         per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.",

                                         secondo l'art. 166 CC,

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è      impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.",

                                         il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; EUGSTER, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal reqime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83),

                                         il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia,

                                         nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia,

                                         con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il  cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)",

                                         in quell'occasione l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).",

                                         senza entrare nel merito della questione, viste le persistenti divergenze tra le parti, il TCA ha spiegato alla Cassa malati la posizione della ricorrente e la sua disponibilità a pagare Fr. 1'363.- a saldo dei due ACB emessi nel 2003 verso il marito, con conseguente cancellazione dei suoi due PE del 2005 (doc. XV),

                                         il 18 aprile 2006 CO 1 ha quindi accolto la proposta transattiva dell'insorgente, aggiungendo però a questa somma, vista la solidarietà debitoria sopra esposta, anche il premio del marito di ottobre 2001 rimasto impagato (Fr. 137,50) e proponendo quindi, a saldo, il pagamento definitivo di un ammontare complessivo di Fr. 1'500.- (doc. XVI),

                                         il 2 maggio 2006 (doc. XVIII) la ricorrente ha comunicato al TCA d'accettare la proposta della Cassa malati e di versarle Fr. 1'500.- a saldo di ogni pretesa debitoria a dipendenza degli ACB,

                                         dato dunque il buon esito della transazione intercorsa tra le parti nelle more istruttorie, ritenuto, di conseguenza, come il ricorso interposto contro la decisione della Cassa malati che pretendeva dall'assicurata il versamento di Fr. 1'654,60 abbia perso ogni valenza, RI 1 ha ritirato il proprio ricorso (doc. XX) con conseguente stralcio della causa,

pertanto, viste le disposizioni della Legge di procedura del TCA del 6 aprile 1961,

decreta                          1. la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2. non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3. intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il gudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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