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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2005 36.2005.158

December 15, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,486 words·~12 min·4

Summary

Istanza di sussidio consegnata brevi manu allo sportello dell'IAS, ma l'IAS non l'ha mai ricevuta. Questione lasciata irrisolta, poiché il ricorso va accolto a motivo che da gennaio 2005 il reddito lordo è diminuito rispetto al reddito lordo esposto nella tassazione 2001-2002. Rinvio atti a cassa.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.158   TB

Lugano 15 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 settembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

che RI 1, nata nel 1952, salariata, nel marzo 2005 ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005 (doc. 1);

che l’istanza è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio Assicurazione Malattia (UAM);

che il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome respinto con decisione del 20 settembre 2005 (doc. A1);

che con ricorso del 21 ottobre 2005 (doc. I) la ricorrente, per il tramite del RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati a motivo che avrebbe compilato il formulario di richiesta già nel novembre 2004 direttamente allo sportello dell'UAM con l'aiuto di una funzionaria, per cui sarebbe da addebitare all'UAM se la sua domanda di sussidio non è stata registrata a quel momento;

che la ricorrente fa inoltre notare come sarebbe alquanto incomprensibile che in quella stessa occasione ella avrebbe compilato e consegnato le due istanze di sussidio per le figlie – alle quali è stata concessa la riduzione del premio di cassa malati -, mentre non avrebbe consegnato la propria, ritenuto come è dal 1994 che beneficia del predetto sussidio;

che l'insorgente sostiene ancora che in occasione di spiegazioni chieste nel 2005 all'UAM, sarebbe emerso che la funzionaria con cui aveva parlato allo sportello nel novembre 2004 si ricordava di averla aiutata a compilare tutte e tre le richieste di sussidio, per cui l'assicurata respinge la tesi della tardività nella presentazione della sua domanda di sussidio quale persona sola;

che con osservazioni dell'8 novembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, sostenendo che l'insorgente sarebbe stata negligente nel tardare ad inoltrare all'UAM la propria richiesta di sussidio (nel marzo 2005);

che l'UAM considera inoltre che la motivazione secondo la quale il modulo per l'ottenimento del sussidio sarebbe stato smarrito dalla stessa autorità competente non è sostenibile in virtù dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal;

che, a suo dire, le ricerche svolte all'interno del servizio non hanno comunque confermato la tesi dell'assicurata, perciò l'istante deve sopportare le conseguenze della mancata prova d'aver effettivamente consegnato entro il 31 dicembre 2004 la sua domanda di sussidio;

che il 13 dicembre 2004 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha indetto un'udienza con le parti al fine di chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto nel novembre 2004 allo sportello dell'IAS, ascoltando a tal proposito, quale teste, la funzionaria che avrebbe aiutato la ricorrente a compilare la sua domanda e quelle per le due figlie;

considerato                    in diritto

che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 LOG;

che conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge;

che gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-;

che con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie;

che, di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie;

che l’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal;

che per quanto concerne l’anno 2005, le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005);

che non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)     delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)    delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)    delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)    in altri casi particolari.";

che in virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)    decesso del coniuge;

c)    matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)    persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)    persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)     persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)    persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)    cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)     cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)     cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (sottolineatura della redattrice);

che, va rammentato, a tenore dell’art. 48 RLCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal;

che, giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa;

che l'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale;

che per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)    per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)    per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)    gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)    gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice);

che il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta;

che con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa;

che, ora, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da questo Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R., 36.2005.140), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica;

che nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…)” (sottolineatura della redattrice);

che una di queste situazioni appare adempiuta nel caso concreto;

che, nel caso in esame, l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel marzo 2005 (doc. 1). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 RLCAMal;

che ritenuto che il ricorso va comunque accolto sulla base dei nuovi elementi emersi durante l'audizione testimoniale del 13 dicembre 2005, può quindi rimanere irrisolta la questione a sapere se l’assicurata abbia effettivamente consegnato nel novembre 2004 alla funzionaria presente allo sportello dell'IAS anche la sua richiesta di riduzione del premio malattia;

che, in effetti, durante l'udienza è emerso che nel corso del 2005 le condizioni del reddito della ricorrente sono mutate come richiede la lettera d dell’art. 45 RLCAMal e che il 25 novembre 2005 la stessa ha contratto nuovo matrimonio;

che dal 1° gennaio 2005 l'insorgente ha ridotto il suo grado d'occupazione all'80%, con conseguente diminuzione del suo reddito lordo (doc. 1);

che, pertanto, determinante per il calcolo del sussidio 2005 non è più la tassazione 2001-2002 acquisita agli atti dal TCA pendente causa (doc. IX);

che sulla scorta di quanto precede, il diritto dell'assicurata al sussidio di cassa malati quale persona sola va ricalcolato tenendo conto dei nuovi dati concernenti il suo nuovo reddito fino al momento del nuovo matrimonio;

che il calcolo andrà ulteriormente rifatto tenendo pure conto che nel mese di novembre 2005 la ricorrente si è risposata e quindi che il diritto ai sussidi dipenderà dal reddito totale dei coniugi, da raffrontare poi con il limite di reddito valido per le famiglie;

che, pertanto, si giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinviando gli atti all'UAM affinché dapprima accerti la diminuzione del reddito dell'assicurata e, successivamente, determini il totale dei redditi conseguiti dalla ricorrente e dal suo secondo marito, con conseguente emanazione di due nuove decisioni formali accertanti il diritto a ricevere il sussidio di cassa malati;

che per quanto concerne l’indennità, essa è di principio concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329);

che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto modo di modificare la sua giurisprudenza e di ammettere che anche l'assicurato rappresentato da un sindacato ha diritto di ricevere delle ripetibili;

che, visto l'esito della procedura, la convenuta verserà a RI 1, rappresentata da un sindacato, delle ripetibili di Fr. 500.- comprensive di IVA;

che la presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata e gli atti retrocessi alla convenuta per i suoi incombenti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'Istituto assicurazioni sociali verserà alla ricorrente Fr. 500.- a titolo di ripetibili, IVA inclusa.

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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