Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2006 36.2005.147

February 24, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,914 words·~20 min·6

Summary

Domanda di sussidio per il 2005 formulata nel 2005. Tardività non scusabile. Negligenza dell'assicurata per aver atteso che UAM le trasmettesse il formulario per il 2005. I redditi diminuiti già nel corso dell'anno precedente non permettono di inoltrare domanda nel corso dell'anno stesso di sussidio

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.147   TB

Lugano 24 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'8 settembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, 1951, esercitante attività indipendente, il 25 febbraio 2005 ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005, pervenuta all'autorità competente il 9 marzo (doc. 1).

Ipotizzando l'inoltro tardivo dell’istanza, l’Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha chiesto all'assicurata di motivare questo suo ritardo, ma malgrado le spiegazioni dell'interessata la sua domanda è stata ugualmente ritenuta tardiva e quindi respinta. Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione dell'8 settembre 2005 (doc. A1).

                                  B.   Con ricorso del 4 ottobre 2005 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati a motivo che “Nella seconda metà dell'anno 2004 avendo ricevuto la notifica di tassazione per l'anno 2003 (allegato n. 6) che testimoniava un mutamento nella mia situazione economica, mi recavo al mio comune di domicilio, , dove mi consegnavano i moduli ufficiali per fare richiesta di sussidio sia per l'anno 2003 che per l'anno 2004, istanza che spedivo all'Ufficio dell'assicurazione malattia, lo stesso Ufficio respingeva la istanza in quanto il reddito determinante superava i limiti stabiliti. Facendo uso della mia facoltà di reclamo in data 11.10.04 ricevevo dall'Istituto delle assicurazioni sociali la comunicazione che le mie istanze per l'anno 2003 e per l'anno 2004 erano state accolte (documentazione completa allegato n. 7). Il fatto di aver ricevuto il sussidio per gli anni 2003 e 2004 nel mese di novembre 2004, mi ha portato al errore di pensare che i moduli ufficiali per la richiesta di sussidio 2004 sarebbero stati spediti dall'Ufficio dell'assicurazione malattia, come accadeva in passato (da anni non ero stata costretta a chiedere un sussidio), inoltre ignoravo il termine del 31.12.04. (…). Rimane pure in evidenza la mia situazione economica disagiata. (…).".

Con osservazioni del 19 ottobre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, specificando d'un lato la non conoscenza da parte dell'assicurata che la richiesta di riduzione del premio doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004. D'altro lato, che la presunzione che il formulario le sarebbe stato automaticamente trasmesso dall'UAM in virtù del fatto che la stessa aveva ottenuto, su reclamo, il sussidio per gli anni 2003 e 2004, non la mettono al riparo dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare all'UAM la propria richiesta di sussidio, per cui non sarebbe quindi possibile concederglielo ugualmente.

Pendente causa il TCA ha accertato presso la ricorrente il suo reddito aziendale conseguito nell'anno 2005 (docc. V e XX). Pronunciatasi sui dati forniti dall'insorgente (doc. XVIII+bis), la Cassa ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso, sostenendo che visto che la situazione economica dell'assicurata era già peggiorata nell'anno 2003 ed altrettanto lo era nel 2004, a maggior ragione l'interessata doveva inoltrare la sua richiesta di riduzione del premio di cassa malati nel corso dell'anno 2004 (doc. XX).

Il TCA ha richiamato gli incarti fiscali 2001-2004 dell'assicurata (doc. XXI).

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 4 ottobre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   4.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)

Ora, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da questo Tribunale, cfr. STCA del 7 dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R., 36.2005.140, STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

                                   6.   Nel caso in esame, l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1). Di per sé, quindi, l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.

Come visto, infatti, determinante per il sussidio per l'anno 2005 è la tassazione 2001/2002 che l'assicurata aveva a disposizione, siccome tassata in via ordinaria (la tassazione è pure prodotta agli atti). In virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza andava quindi presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza, ovvero entro il 31 dicembre 2004, quando l'interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica dell'art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell'anno di competenza del sussidio (qui: nel 2005) se erano date determinate condizioni sopra elencate (cfr. consid. 5). Nel caso di specie, non presentandosi le summenzionate condizioni eccezionali a giustificazione del ritardo con cui l'istanza per il sussidio veniva inoltrata (nell'anno di competenza 2005), la richiesta andava pertanto presentata entro la fine del 2004.

Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia scusabile.

                                   7.   Giusta l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

Inoltre, per l’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

                                   8.   In concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio. Anzi, la stessa afferma di non essere stata a conoscenza della scadenza del termine al 31 dicembre 2004 (docc. I e A5). Si limita poi a dire che è rimasta in attesa che l'UAM stesso le inviasse il nuovo formulario per il sussidio del 2005, dato che nel novembre 2004 aveva appena ricevuto la decisione su reclamo con cui le veniva concesso il sussidio per gli anni 2003 e 2004.

In proposito, nella sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha considerato che:

"  (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice)

Stante quanto precede, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

                                   9.   La ricorrente allude, tuttavia, all'esistenza di una situazione economica disagiata, situazione che le permetterebbe, giusta l'art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal, che rinvia all'art. 67 lett. m RLCAMal, di scusare il ritardo con cui ha inoltrato la propria domanda di sussidio. L'art. 67 RLCAMal impone all'Istituto delle assicurazioni sociali di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato quando c'è una diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Pendente causa il TCA ha quindi provveduto ad accertare presso l'interessata i suoi introiti per il 2005, mentre dall'Ufficio di tassazione competente ha richiamato gli incarti fiscali 2001/2002, 2003A, 2003B e 2004 dell'assicurata.

Per quanto concerne la tassazione di riferimento 2001/2002 valida quale base per la concessione di sussidi di cassa malati, la ricorrente ha esposto nel 1999 un reddito dell'attività lucrativa indipendente (ovvero un reddito aziendale) di Fr. 14'678.-, a fronte di una cifra d'affari di Fr. 58'800.-. Ritenuta invece nell'anno 2000 un'entrata di Fr. 63'880.- e dedotte le spese professionali sostenute, i redditi dichiarati dalla ricorrente ammontavano a Fr. 12'254.-. Il competente Ufficio di tassazione ha invece tassato d'ufficio l'assicurata, stabilendo un importo di Fr. 25'000.-.

Negli anni di contribuzione fiscale 2001 e 2002 (dichiarati nella tassazione 2003A) non tassati poiché oggetto del cosiddetto vuoto di tassazione, la ricorrente ha esposto delle cifre d'affari di Fr. 65'530.- rispettivamente di Fr. 62'210.-. A questi importi ha dedotto diverse spese professionali, per ottenere un reddito dell'attività lucrativa indipendente pari a Fr. 21'953.nel 2001 ed a Fr. 18'202.- nel 2002.

Per l'anno 2003 (tassazione 2003B), gli introiti dichiarati erano di Fr. 61'710.-, mentre il reddito dell'attività si fissava a Fr. 12'388.-. Anche per questo anno l'UT ha proceduto a tassare d'ufficio l'insorgente, stabilendo il reddito aziendale in Fr. 20'000.-.

Nell'ultimo anno disponibile (2004), l'assicurata ha dichiarato un reddito finale da attività indipendente di Fr. 16'783.-, mentre le entrate assommavano quell'anno a Fr. 61'130.-. La tassazione effettuata dall'UT ha fissato il reddito aziendale a Fr. 24'000.-.

Per quanto concerne l'anno 2005, per il quale l'interessata ha chiesto di poter beneficiare della riduzione del premio annuo di cassa malati, su invito del TCA l'istante ha prodotto un bilancio al 31 dicembre 2005 (doc. XVIIIbis) attestante entrate assommanti a Fr. 53'960.- e diverse spese professionali, per ottenere un reddito aziendale (l'utile) pari a Fr. 12'412.-.

Da un'attenta analisi delle cifre che precedono, si osserva che i redditi aziendali che la ricorrente ha dichiarato di aver conseguito negli anni 1999-2004 non sono stati sistematicamente ammessi, così come tali, dall'Ufficio di tassazione, ma sono stati regolarmente modificati d'ufficio, nel senso che i redditi aziendali dell'assicurata sono stati fissati ad un importo maggiore. I valori accertati nella tassazione 2001-2002, che stava alla base del diritto al sussidio per l'anno 2005 non permettevano la concessione del sussidio nel 2003, 2004 e 2005 perché il  reddito imponibile superava il limite di Fr. 22'000.- fissato dal Consiglio di Stato (cfr. consid. 3).

La successiva riduzione dei redditi da parte della signora RI 1 ha comportato - come detto l'accoglimento del reclamo della medesima e la concessione del sussidio per il 2003 e 2004.

Ora, l'entrata di Fr. 12'412.- dichiarata dall'assicurata nel 2005 e non ancora verificata dalle autorità fiscali è simile agli introiti dichiarati nel 2003 (Fr. 12'388.-) che, anche se aumentati d'ufficio dall'UT a Fr. 20'000.-, hanno permesso ugualmente alla ricorrente di ricevere il sussidio di cassa malati.

Alla luce di ciò, vista la diminuzione del reddito già intervenuta nel corso del 2003, diminuzione che ha condotto l'UAM a concedere su reclamo i sussidi 2003 e 2004 la signora RI 1 avrebbe dovuto postulare - come rettamente evidenziato dall'amministrazione il sussidio 2005 entro fine 2004.

Il ritardo nell'invio il 25 febbraio 2005 non può purtroppo essere sanato con il rilievo che nell'anno corrente, i redditi della ricorrente sono diminuiti.

La motivazione del ritardo con la mancata conoscenza della scadenza del termine non può essere ritenuta poiché dalla misconoscenza della legge non può derivare un vantaggio per l'assicurato.

Da quanto precede discende che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili in applicazione della LPAmm.

La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso: STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2005.147 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2006 36.2005.147 — Swissrulings