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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2005 36.2005.138

October 18, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·571 words·~3 min·4

Summary

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la quantificazione della riduzione.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.138    

Lugano 18 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 29 settembre 2005 formulato da

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 5 settembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione 5 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;

                                     -   che con atto 29 settembre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

                                     -   che il ricorso è stato trasmesso il 30 settembre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (II);

                                     -   che il 17 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

"  (…) lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio per l'anno 2005.

Nel corso dei primi mesi di novembre la controparte riceverà una nuova decisione basata sul reddito determinante (...) .” (Doc. III)

                                     -   che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 14 ottobre 2005 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:

"  … con riferimento al suo ricorso del 29.09.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e sulla base delle informazioni ottenute dallo sportello LAPS di __________, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione basata sul reddito determinante della sua famiglia, considerato il fatto che lei dal 1° settembre 2004 sta svolgendo un apprendistato e ritenuto il salario lordo della moglie.

Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua disposizione.” (Doc. III/bis)

                                     -   che il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

                                     -   che la nuova decisione del 14 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;

                                     -   che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;

                                     -   che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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