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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.01.2004 36.2003.78

January 8, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,016 words·~10 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.78+93   IR/tf

Lugano 8 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 4 e 21 settembre 2003 di

_______________  

contro  

le decisioni del 1° e 17 settembre 2003 emanate da

_________________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 21 maggio 2003 __________, nato nel 1968 cittadino svizzero già domiciliato nel __________ ed ora a __________, impiegato, assicurato presso il __________, ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2001. __________ ha indicato di essere stato all’estero nel 2001 e, dagli atti fiscali acquisiti, risulta essere rientrato in Svizzera il 1 ottobre 2001. Nei confronti dell'assicurato è stata emanata una decisione di tassazione il 12 maggio 2003 (tassazione intermedia) riferita al periodo 2001 – 2002 che ritiene un reddito imponibile di CHF 26'477.- e nessuna sostanza.

                               1.2.   __________ si è visto respingere la richiesta di sussidio 2001 ed il 4 luglio 2003 ha inoltrato reclamo contro il provvedimento. Con decisione del successivo 1 settembre 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo adducendo la necessità di far capo, per le determinazione del sussidio riferito all’anno 2001, alla tassazione del periodo 1999 – 2000 oppure alla tassazione intermedia relativa all’anno di competenza. L’amministrazione ha ritenuto come la tassazione intermedia con periodo d’assoggettamento 1.10.2001 – 31.12.2002 fosse da ritenere quale parametro per la valutazione del caso. Ritenuto il superamento dei valori fissati nelle normative il reclamo è stato respinto.

                               1.3.   Con atto del 4 settembre 2003 trasmesso all’amministrazione __________ ha impugnato il provvedimento ritenendo il reddito conseguito nel corso del 2001 inferiore ai parametri di legge, in particolare, secondo il ricorrente, suddividendo il reddito ritenuto fiscalmente per il periodo di 15 mesi dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2002 e riportandolo ai 3 mesi del 2001 l’importo ottenuto sarebbe inferiore ai parametri voluti dal Consiglio di Stato, così anche sarebbe per il solo 2002, ossia riportando il reddito ritenuto fiscalmente per i 12 mesi dell’anno 2002 l’importo sarebbe inferiore ai parametri di legge. Nella sua impugnativa il ricorrente chiede inoltre che sia “revisionata” la decisione relativa al sussidio anche per l’anno 2002.

L’amministrazione ha confermato il suo provvedimento con osservazioni del 16 ottobre 2003.

                               1.4.   Per quanto attiene l'anno 2002 invece __________ ha chiesto la concessione del sussidio il 26 ottobre 2001 producendo sia le attestazioni dell'assicuratore malattia necessarie, sia ulteriore documentazione richiestagli dall'ufficio dell'assicurazione malattia poiché, a quel momento, l'ufficio di tassazione competente non aveva ancora emanato una decisione intermedia di tassazione per inizio dell'assoggettamento.

                                         L'UAM ha respinto la domanda fondandosi sull'accertamento del reddito eseguito in quell'occasione.

                                         Anche a fronte di reclamo l'amministrazione ha mantenuto il suo provvedimento (doc. _ Inc. __________).

                                         Lo scritto 4 settembre 2003 trasmesso all'amministrazione (e di cui é cenno sub. 1.3.) è stato rettamente ritenuto quale domanda di revisione della decisione emessa da parte dell'UAM il 5 dicembre 2002.

                                         La domanda è stata respinta dall'amministrazione con decisione 17 settembre 2003 con motivazione del tutto analoga a quella ritenuta per respingere la domanda di sussidio 2001 (v. doc. _ Inc. __________).

                                         Con scritto 21 settembre 2003 destinato all'UAM il signor __________ ha ribadito la sua volontà di impugnare il provvedimento. Il ricorrente ribadisce, nell'impugnativa, le medesime argomentazioni già espresse il 4 settembre ossia di essere stato imposto per un complessivo di CHF 27'000.- per gli anni 2001 e 2002. Il 23 ottobre 2003 (doc. _ inc. __________) gli atti sono stati trasmessi per competenza a questo Tribunale. Con scritto 21 novembre 2003 l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Per i due incarti all’assicurato è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove e di esprimersi in merito alle osservazioni dell’amministrazione. Il giudice delegato ha acquisito gli atti fiscali dell’assicurato (tassazioni dei bienni 1999 – 2000; 2001 – 2002 e la tassazione denominata 2003A).

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Le procedure conseguenti ai ricorsi 4 e 21 settembre 2003 vedono le medesime parti contrapposte, hanno per oggetto sussidi ai premi di Cassa malati (anche se per anni diversi) e possono quindi essere congiunte ed evase con un unico giudizio.

                               2.2.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001 (e quindi per entrambe gli anni d'interesse per il ricorrente), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002.

                                         Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Nella presente procedura non appare comunque necessario procedere all'accertamento del reddito, alla luce dell'applicazione del predetto art. 67 RLCMal. In effetti __________ non contesta gli importi considerati nella tassazione indicandoli come mutati (ossia diminuiti in maniera importante) e la tassazione intermedia emessa è la decisione di tassazione più prossima ai dati di rilievo per il periodo dei contributi.

                               2.4.   Nel caso concreto, a ragione, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia indica come si debba far capo ad una procedura ordinaria senza accertamento autonomo del reddito. Il giudice delegato ha acquisito gli atti fiscali del ricorrente, sia quelli relativi alla tassazione intermedia conseguente al rientro in Svizzera dopo un periodo di assenza negli USA a partire dall’aprile 2001, sia quelli relativi alla tassazione del periodo 1999-2000. Dagli atti fiscali relativi alla tassazione intermedia risultano importi che superano i limiti di concessione del sussidio. In effetti con decisione di tassazione del 12 maggio 2003 è stato fissato per il biennio 2001-2002 un reddito imponibile di CHF 26'477.- annui, che, arrotondato al mille franchi superiore, porta a ritenere la cifra di CHF 27'000.- annui. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente detto importo è determinato, riportandolo, su base annua e non sui 15 mesi. I calcoli che vengono proposti in sede di ricorso appaiono quindi concettualmente non corretti. In effetti il reddito imponibile è determinato sulla base di 12 mesi, e non di 15 mesi, e la cifra di CHF 26'477.- corrisponde quindi, a seguito delle deduzioni dal reddito lordo, al reddito imponibile medio su base annua. Il reddito lordo è stato riportato ai 12 mesi e quindi l'ufficio di tassazione ha accertato il reddito imponibile per gli anni in discussione. La tassazione del 12 maggio 2003 è quindi la tassazione più prossima nel tempo alla domanda di sussidio sia per il 2001 che per il 2002 e si riferisce al periodo successivo il rientro in Svizzera dell’assicurato. La cifra ritenuta dall’amministrazione è corretta e supera, purtroppo per il ricorrente, l’importo fissato dal decreto del Consiglio di Stato ricordato sub. 2.2.

                                         Si ribadisce che il valore ritenuto dall'autorità fiscale è riportato su base annua ed è tale dato che funge da elemento di verifica del superamento dei limiti fissati dall'esecutivo cantonale.

                                         Il ricorrente, come detto, non può riportare il dato fiscale del reddito imponibile sui 15 mesi. Il fatto che egli sia stato astretto al pagamento delle imposte (per il 2001) per soli 3 mesi (da ottobre a fine anno) non giustifica di ridurre il reddito imponibile ai soli 3 mesi per indicarlo come superato dai valori limite fissati dal Consiglio di Stato. I valori fissati nelle norme vanno rapportati al dato fiscale riferito all'anno intero.

                                         Alla luce di questi rilievi le decisioni impugnate devono essere protette ed i ricorsi respinti senza carico di tassa di giustizia e spese.

                                         Il ricorrente non ha diritto ai sussidi 2001 e 2002 per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi 4 e 21 settembre 2003 sono respinti.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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