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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2003 36.2003.15

May 2, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,069 words·~25 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.15   IR/cd

Lugano 2 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2003 di

__________

contro  

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 20 febbraio 2003 __________ si è rivolto al TCA lamentando una denegata giustizia.

                                         Nel suo esposto  __________ evidenzia di avere ricevuto in data 8 e 22 luglio 2002 due decisioni formali della cassa Malati __________ relative a due esecuzioni: PE __________ e __________.

                                         Più dettagliatamente l'assicuratore malattia ha fatto spiccare da parte dell'ufficio Esecuzioni di __________, 2 precetti esecutivi in data 11 febbraio e 19 giugno 2002 ed indicanti, quale credito, gli importi di CHF 1'258.-- e CHF 1'149.20 (oltre accessori e spese) ed a motivazione delle pretese ha indicato: PE __________

"  1) Fatture dal 13.12.2001 al 21.3.2002 LAMal;

2) Totale costi creditore;

3) Quota per perdita di mora"

                                         mentre l'altro PE indicato (e prodotto da __________ a richiesta del giudice delegato - doc. _ e _) indica quale titolo di credito:

"  1) Fatture dal 6.7.00 al 22.2.01;

2) Totale costi creditore"

                                         Il debitore ha inoltrato opposizione ai PE ricordati.

                                         In data 8 e 22 luglio 2002 __________ si è visto recapitare due decisioni del seguente tenore:

"  Egregio Signor

Poiché Lei non ha provveduto al pagamento degli importi citati, siamo stati costretti ad avviare una procedura d'esecuzione. Lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo la procedura. Di conseguenza, noi rilasciamo la seguente decisione:

1.   Con il precetto n. __________ del 20.06.2002 abbiamo chiesto il pagamento del seguente credito:

2.   L'opposizione contro il precetto esecutivo è rigettata in via definitiva ed è stato conferito alla __________ il diritto di procedere all'incasso per l'importo totale secondo cifra 1.

Credito base                      SFR       1'149.20

Totale costi creditore         SFR            40.00

Costi esecutivi finora         SFR            70.00

Quota per perdita di mora SFR            20.00

RIMEDI GIURIDICI

La decisione passerà in giudicato se, entro 30 giorni dal ricevimento della presente non verrà interposta opposizione contro la stessa. Questo termine legale per il ricorso non può essere prolungato. Un eventuale ricorso deve essere inoltrato alla direzione della __________, Servizio incassi centrale all'att.ne della Signora __________, Casella postale __________, __________ allegando i relativi titoli giustificative motivati." (cfr. doc. _ decisione 22 luglio 2002 relativa all'esecuzione __________)

                                         Di analogo tenore, ma con indicazione di importi e del numero dell'esecuzione diversi, è la decisione 8 luglio 2002.

                               1.2.   Con raccomandata AR destinata alla direzione dell'__________ e datata 7 agosto 2002 __________ ha comunicato all'assicuratore malattia la sua

"  Bestaetigung meines Rechtsrorschlags "

Specificando le

"  Betreibung __________ e __________"

con scritto del seguente tenore:

"  Ich habe noch keine Antwort bekommen auf meinem

eingeschriebenen Brief vom 11. Februar 2002 bezüglich

         Ihr Brief vom 11. Januar 2002, Betreibung __________,

         Ihr Brief vom 11. Januar 2002, Betreibung __________,

         Ihr Brief vom 11. Januar 2002, Betreibung 0   

         Ihr Brief vom 11. Januar 2002, Betreibung _____

         Ihr Brief vom 11. Januar 2002, Betreibung __________,

         Ihr Brief vom 14. Januar 2002, Betreibung __________,

         Ihr Brief vom 14. Januar 2002, Betreibung __________,

         Ihr Brief vom 14. Januar 2002, Betreibugn __________.

Statt dessen haben Sie mir zwei weitere eingeschrieben Briefe geschikt mit dem gleichen Inhalt und den selben Fehlern aber diesmal betreffend zwei weitere Betreibungen:

         Ihr Brief vom 8. Juli 2002, Betreibung __________

         Ihr Brief vom 22. Juli 2002, Betreibung __________

Der Inhalt meines Briefes vom 11. Februar 2002 trifft ebenfalls für diese zwei weiteren Briefen zu und ich weise darauf hin als Beantwortung.

Ich wiederhole was ich Ihnen etliche Male mitgeteilt habe:

         ich habe keinen Vertrag mit Ihnen

(…)

verlange ich Einsicht in Ihrem Forderungstitel und gewähre Ihnen hierzu eine Frist von 30 Tagen nach Empfang dieses Schreibens.

Sollte Sie dies immer noch nicht tun dann verlange ich folgendes:

A) Sie haben auf ungerechtfertigter Weise durch das Betreibungsamt von __________ von mir Geld einkassiert. Ich verlange, dass Sie mir diese Beträge wieder zurückerstatten. Es versteht sich von selbst, dass Sie die Geldersatzscheine, Verlustscheine, die Sie vom Betreibungsamt von __________ erhalten haben, dieser Behörde zurückerstatten müssen damit sie ausser Kraft gesetz werden.

B) Sollten Sie auf Grund Ihrer Behauptungen gegen mich von der öffentlichen Hand Geld bekommen haben, müssen Sie dieses der gleichen Behörde genauso wieder zurückerstatten.

Ich gewähre Ihnen eine Frist bis zum 30. September 2002 um diese beiden Verlangen nachzukommen.

Es versteht sich von selbst, dass Sie unverzüglich aufhören müssen aus irgend einem Grund von mir Geld zu verlangen oder mich sonst irgendwie zu belästigen. Ich habe dies schon mehrmals betont." (cfr. doc. _)

                                         Lo scritto di cui si tratta è stato consegnato alla posta in data 7 agosto 2002 e destinato alla "Direktion __________ Versicherung Zentraler Betreibungsdienst."

                               1.3.   Con atti datati 29 gennaio 2003 l'UE di __________ ha avvisato il ricorrente del previsto pignoramento per il 21 febbraio 2002.

                               1.4.   Con il gravame 20 febbraio 2003 in discussione __________ ha chiesto:

"  Tutto ciò premesso chiedo che la Cassa sia obbligata a documentare

il suo credito che è da me in ogni caso totalmente contestato.

Proceda ad emanare le decisioni formali richieste, che devono essere dovutamente motivate.

Chiedo infine che il Tribunale notifichi copia di questo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti di __________ e anche all'Ufficio esecuzione di __________ che dovranno venire domani ad effettuare il pignoramento.

Chiedo che sia assegnato l'effetto sospensivo al presente ricorso sia davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, sia davanti alla Camera esecuzioni e fallimenti che dovrà ordinare all'Ufficio esecuzione la sospensione del pignoramento.

Mi riservo in corso di causa di meglio indicare i motivi per i quali non     esiste fra me e l'__________ nessun contratto assicurativo." (cfr. doc. _)

                                         Il giudice delegato ha accolto la domanda di effetto sospensivo con decisione del 20 febbraio 2003 nota alle parti ed alla quale si  rinvia.

                                         Il TCA ha acquisito copia degli atti dell'UE relativi alle esecuzioni in discussione da cui si  desume in particolare:

                                         a) la domanda di proseguire l'esecuzione datata 6 settembre 2002 del seguente tenore (con riferimento all'esecuzione __________):

"  DOMANDA DI PROSEGUIMENTO

In base al precetto esecutivo notificato il 20.06.2002 relativo all'esecuzione no __________, chiediamo il proseguimento della procedura esecutiva.

Credito base                      SFR   1'149.20

Totale costi creditore         SFR        40.00

Quota per perdita di mora SFR         20.00

Costi esecutivi finora         SFR         70.00

Vi preghiamo di collocare questo credito nella 2a classe conformemente all'art. 219, par 4 c LEF." (cfr. doc. _)

                                         a fondamento della quale __________ ha posto una

                                         b) attestazione 5 settembre 2002 di crescita in giudicato (riferita all'esecuzione __________) del seguente tenore:

"                                        __________ Assicurazioni

                                      Servizio incassi centrale

                                      Casella postale __________

                                      __________

(…)

                 CRESCITA IN GIUDICATO

Egregi Signori

Vogliate confermarci che nell'esecuzione no __________ del 20.06.2002 fino ad oggi non vi è pervenuto alcun ricorso contro il rigetto dell'opposizione.

Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.

In riferimento alla pratica citata, confermiamo con la presente, che non ci è pervenuto alcun ricorso.

Luogo, data

__________, 05.09.2002

__________ Assicurazioni" (cfr. doc. _)

                                         c) Un sollecito all'UE del 9 gennaio 2003.

                                         Per quanto attiene all'esecuzione __________ i documenti sono - mutatis mutandis del tutto simili. Il sollecito all'UE è di ugual data mentre la domanda di proseguimento è del 22 agosto 2002 e la richiesta di crescita in giudicato con relativa prestazione (da __________, Servizio Incassi Centrale, __________ a __________, Servizio Incassi Centrale, __________) è del 22 agosto 2002.

                               1.5.   Prima della risposta di causa il ricorrente ha trasmesso ulteriore corrispondenza con __________.

                                         Con atto del 21 marzo 2003 __________ ha preso posizione in merito al gravame nei seguenti termini:

"  (…)

Il signor __________ risulta essere formalmente assicurato presso la qui convenuta dal 1. gennaio 1997 con la sola copertura di base. A scanso di equivoci necessita specificare che il signor __________ era già socio della __________ dal lontano 1974.

(…)

Ciò premesso il qui ricorrente - malgrado una valanga di precetti esecutivi - sostiene da sempre di non essere assicurato presso la __________ (doc. _). Detta argomentazione appare infondata preso atto sia della lettera raccomandata di disdetta datata 30 dicembre 2002 inviata dal qui ricorrente alla qui convenuta e della relativa conferma di data 13 gennaio 2003; che della decisione 18 settembre 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (assunzione pagamento premi 2001).

(…)

A lato, va pure osservato che la posizione dell'ex-assicurato è stata vagliata più volte dalla scrivente e la richiesta di un incontro con il signor __________ è stata sempre, sistematicamente, rifiutata da quest'ultimo adducendo il medesimo tema e cioè assenza di contratto assicurativo.

(…)

Dopo aver cercato di inquadrare la fattispecie appare doveroso esaminare l'iter esecutivo seguito dal servizio incassi della qui convenuta. Come sempre, preso atto del mancato pagamento dei premi, il competente servizio ha dapprima fatto notificare dei precetti esecutivi cui hanno fatto seguito due decisioni formali di levata dell'opposizione interposta dal signor __________ datate, rispettivamente, 8 luglio 2002 (doc. _) e 22 luglio 2002 (doc. _).

(…)

Lo scritto 7 agosto 2002 inviato dal signor __________ alla __________ indica esattamente il problema che caratterizza la presente procedura: il signor __________ ritiene di non aver un contratto assicurativo in essere con la __________ (doc. _).

(…)

Nell'atto ricorsuale il signor __________ solleva di non aver mai ricevuto "nessuna decisione sulle due opposizioni né alcuna notizia dall'__________ ".

(…)

Risulta essere palese che il signor __________ si sia visto notificare dei precetti esecutivi tesi all'incasso di premi dell'assicurazione di base scoperti. II signor __________ ha interposto opposizione. L'assicuratore ha emanato la propria decisione statuente sull'opposizione al precetto, effettivamente, in modo sintetico, il servizio competente ha rigettato in via definitiva la citata opposizione. In quest'ambito a mente della qui convenuta la condotta adottata non dovrebbe prestare il fianco a critiche.

(…)

il ricorso appare irricevibile poiché l'assicuratore malattia non ha, effettivamente, emanato una decisione formale. Va però ribadito che al momento dell'esecuzione il signor __________ disponeva di un contratto assicurativo - copertura obbligatoria ex LAMal - in essere. Pertanto, v'è da chiedersi se la censura sollevata dal ricorrente necessiti effettivamente dell'emanazione di una decisione formale che attesti l'affiliazione del signor __________ alla qui convenuta visto come lo stesso signor __________, in data 30 dicembre 2002, abbia notificato alla __________ regolare disdetta del rapporto contrattuale?

Altro elemento non contestato da parte del ricorrente risulta essere la circostanza che egli abbia beneficiato dell'aiuto assistenziale per l'anno 2001 sicché sulla base di quanto indicato nelle decisioni di levata dell'opposizione ne discende che i premi assicurativi che possono fare sicuramente - oggetto di esecuzione sono quelli inerenti i seguenti due periodi e meglio dal 6 luglio al 31 dicembre 2000 e dal 1. gennaio al 21 marzo 2002.

Circa i periodi in quanto tali, vero che trattasi di periodi contestati ma, in modo così generico e comunque pretestuoso vista sia la perfezione di un contratto assicurativo, sia la fissazione dell'ammontare dei premio dell'assicurazione di base che la relativa obbligatorietà (solo assicurazione di base) della copertura assicurativa che anche per questo motivo vi è da chiedersi se la mancata emanazione di una decisione formale atta unicamente a riconfermare quanto - oggettivamente - noto leda effettivamente i diritti dell'assicurato.

Sulla base di quanto sopra ne discende che

a)   per l'anno 2000, preso atto dell'ammontare del premio dell'assicurazione di base riconosciuto l'importo dovuto indiscutibilmente è pari a CHF 1'258.-- ­(CHF 251.60 x 5 mesi);

b)   per l'anno 2002, preso atto dell'ammontare del premio dell'assicurazione di base riconosciuto l'importo dovuto indiscutibilmente è pari a CHF 1'149.20 (CHF 287.30 x 4 mesi)

      pari ad un importo complessivo di CHF 2'407.20 oltre accessori." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Il giudice delegato ha chiesto ad __________ una precisa presa di posizione e trasmissione di documenti. Dal canto suo il ricorrente ha prodotto un lungo allegato con annessi.

                                         in diritto

                               2.1.   Va qui osservato come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto  delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni  sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni specificamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni sociali.

                                         Con l'introduzione della LPGA la LAMal ha subìto importanti modifiche con effetto al 1 gennaio 2003.

                                         In effetti l'art. 1 LAMal recita:

"  Art. 1         Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a.   autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);

b.   tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55);

c.6 riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;

d.   liti tra assicuratori (art. 87);

e.   procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89)."

                                         Per quanto attiene alle norme relative alla procedura ed al contenzioso la nuova LAMal prevede, in particolare:

"  Art. 85  Opposizione (art 52 LPGA)

L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione

su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di

ricorso.

Art. 86   Ricorso (art. 56 LPGA)

L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso."

                                         L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                               2.2.   Sino alla fine del 2002 in materia di assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia agli artt. 80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.

                                         L'assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.

                                         Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.

                                         Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.

                                         Questo è, dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.

                                         I rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal.

L'art. 86 cpv. 2 LAMal prevede che l'interessato può presentare ricorso nell'ipotesi in cui la Cassa malati non emani, come detto, la decisione su opposizione. Si tratta di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissa, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esiste per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorre richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non va invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 LAMal (DTF 125 V 189). È dato in particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T).

                                         In sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su opposizione.

                                         Nel  caso in esame, alla luce dell'emanazione delle decisioni formali l'8 e 22 luglio 2002, ritenuto lo scritto dell'assicurato di data 7 agosto 2002 e la pretesa ommissione di emanazione di una decisione su opposizione, va ritenuta applicabile la previgente LAMal e quindi le norme citate qui di seguito sono quelle vigenti sino a fine 2002.

                               2.3.   L'insorgente contesta nel merito le pretese della Cassa Malati __________, indicando di non essere assicurato presso la stessa. Con il gravame __________ contesta però anche proceduralmente l’agire dell’assicuratore, ossia chiede che __________ sia costretta ad emanare le decisioni formali richieste. In altri termini il ricorrente contesta la validità della procedura adottata dalla Cassa, la quale avrebbe proceduto nelle vie esecutive, con la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, senza precedentemente intimargli una decisione formale su opposizione a fronte della sua lettera 7 agosto 2002 in reazione alle decisioni formali 8 e 22 luglio 2002.

                                         Come anticipato nelle considerazioni d’ordine giusta l'art. 80 capoverso 1 LAMal vigente fino alla fine del 2002, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. Il capoverso 2 della medesima norma prevedeva che l'assicuratore doveva motivare la decisione ed indicare il rimedio giuridico; la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.

                                         Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 80 vLAMal erano poi impugnabili con opposizione entro 30 giorni all'organo che le ha notificate (art. 85 cpv. 1 vLAMal). La procedura d'opposizione era gratuita (art. 85 cpv. 2 vLAMal). Entro trenta giorni l'assicurato poteva impugnare mediante ricorso la decisione su opposizione davanti al Tribunale delle Assicurazioni (art. 86 cpv. 1 vLAMal) per quanto riguarda il Cantone Ticino. Se tale termine trascorreva infruttuoso, le decisioni dell'assicuratore acquistavano forza di cosa giudicata.

                                         Questo era l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore sino al 31 dicembre 2002. Dal

                                         1° gennaio 2003 la procedura, come detto, è retta dalla nuova LPGA e dalle nuove norme degli artt. 80 e segg. LAMal, ma – come indicato in precedenza - non è dissimile da quella precedentemente in vigore.

                               2.4.   In concreto __________ si ritiene creditrice nei confronti del ricorrente per gli importi indicati ed a motivo delle pretese l’assicuratore indica il mancato pagamento di premi.

                                         Come indicato __________ ha chiesto all’UE competente di __________ di spiccare due precetti esecutivi cui __________ ha interposto opposizione. A sostegno delle esecuzioni __________ ha emanato due decisioni formali in cui ha confermato i suoi crediti ed ha rigettato l’opposizione.

                                         __________ ha reagito alle due decisioni con uno scritto datato 7 agosto 2002, inviato per raccomandata con avviso di ricevimento, in cui, nella sostanza, contesta le pretese dell’assicuratore. Il ricorrente richiama il suo scritto dell’11 febbraio 2002 e rammenta – non importa se a torto od a ragione poiché non è questa la sede per tale esame – di non avere rapporto assicurativo con __________. In altri termini __________ ha contestato chiaramente ed esplicitamente la decisione dell’assicuratore. In altri termini lo scritto 7 agosto 2002 costituisce una opposizione alle decisioni formali dell’8 e 22 luglio precedenti. Anche se i termini dello scritto 7 agosto 2002 non appaiono giuridicamente impeccabili – ma non lo si poteva pretendere da un economista non giurista – il ricorrente ha palesemente, specificatamente e chiaramente contestato le decisioni citate.

                                         Nella lettera 7 agosto 2002 l’assicurato ha contestato la presa di posizione della Cassa, negando nella sostanza di dovere danari ad __________, si è sostanzialmente lamentato dell’agire dell’Amministrazione che ha proceduto a far spiccare nei suoi confronti precetti esecutivi, ha diffidato l’assicuratore malattia a comprovare il suo buon diritto.

                                         A mente di questo Tribunale il tenore dello scritto nel suo complesso non lascia dubbi sulle reali intenzioni del ricorrente di opporsi alla citata decisione formale della Cassa. Lo scritto del 7 agosto 2002 del ricorrente costituisce un'opposizione alle decisioni 8 e 22 luglio 2002 della Cassa e tale sua caratteristica non poteva sfuggire alla Cassa Malati.

                                         Ciò stante, secondo quanto esposto in ingresso, alla suddetta opposizione del ricorrente doveva fare obbligatoriamente seguito una formale decisione su opposizione. La Cassa non ha invece reagito allo scritto del 7 agosto 2002 di __________, che costituiva chiaramente una opposizione, ed anzi ha accertato – contrariamente all’evidenza delle cose – la crescita in giudicato delle sue decisioni come dettagliatamente descritto nelle considerazioni di fatto. L’Amministrazione, come traspare dalla risposta di causa e come dimostrato dalla documentazione prodotta dal ricorrente (fotocopia dell’attestato d’invio raccomandata AR al competente ufficio di __________), ha effettivamente ricevuto la comunicazione 7 agosto 2002 e, nonostante ciò, ha chiesto la continuazione della procedura esecutiva, giungendo all'avviso di pignoramento.

                                         Colpisce, d’altra parte, che il Servizio Incassi Centrale di __________ abbia chiesto in forma scritta a se stesso, ossia abbia scritto al Servizio Incassi Centrale di __________, di attestare l’assenza di una opposizione alle decisioni 8 e 22 luglio 2002 e che, sulla base di tale attestazione (che poteva perlomeno essere pretesa da altro ufficio, di controllo o relativo al settore giuridico), abbia domandato ed ottenuto la prosecuzione delle esecuzioni contro il ricorrente.

                                         Va al proposito osservato come, in analogia con quanto avviene per le decisioni su opposizione, l'attestazione di crescita in giudicato di una decisione (soggetta ad opposizione) debba essere accertata dall'ufficio dell'amministrazione stessa competente ad evadere le opposizioni con l'emanazione di decisioni su opposizione.

                                         Per tornare al caso di specie, in possesso della “attestazione” di crescita in giudicato delle decisioni, la Cassa malati ha potuto ottenere dall'UE la continuazione della procedura esecutiva fino all'avviso di pignoramento, fissato per il 21 febbraio 2003, poi sospeso con decreto del 20 febbraio 2003 di questo Tribunale concedente effetto sospensivo al presente ricorso (doc. _).

                                         In conclusione, malgrado la Cassa abbia ricevuto lo scritto di contestazione dell'insorgente, essa l'ha ignorato anziché trattarlo come un'opposizione alla decisione gravida di conseguenze e, conseguentemente, non l'ha evaso come avrebbe dovuto fare.

                                         __________ viene invitata a migliore diligenza nella trattazione di fattispecie analoghe per evitare in futuro il ripetersi di analoghe spiacevoli evenienze.

                               2.5.   Nel caso di specie, quindi, la Cassa non ha emanato le decisioni su opposizione che si imponevano ed ha invece attestato che le sue decisioni del luglio 2002 erano cresciute in giudicato. Le decisioni, sulla scorta della quali l'Amministrazione ha domandato il proseguimento della procedura, non risultavano invece cresciute in giudicato essendo stata introdotta tempestiva, chiara ed esplicita opposizione. La Cassa non poteva quindi ottenere la prosecuzione dell’esecuzione forzata nei confronti dell’assicurato.

                                         In concreto la Cassa ha emanato, spontaneamente, due decisioni con cui ha tolto l’opposizione ai PE n. __________ e __________ Avverso tali decisioni è stata comunque formulata un'opposizione con termini ampiamente comprensibili e comunque espliciti nella chiara contestazione delle pretese dell’assicuratore, ciò a fronte di una decisione decisamente scarna e molto insoddisfacente. L’opposizione è stata ricevuta dalla Cassa e la medesima nulla ha eccepito nel corso dell'istruttoria sulla forma dello scritto. Tuttavia, l'assicuratore non ha tenuto conto di questo atto, tanto che ha ottenuto, come detto a fronte di autocertificazione della crescita in giudicato, la prosecuzione dell’esecuzione sino alla definizione della data in cui doveva aver luogo il pignoramento. Nessuna decisione conseguente all’opposizione del 7 agosto 2002 di __________ è stata emanata dall’Amministrazione. Alla luce della semplicità della procedura e del tempo trascorso il ritardo accumulato dalla Cassa appare decisamente insostenibile ed inammissibile, come lo è, d'altra parte, l'autocertificazione di crescita forza delle decisioni. Vi è stato, nel caso di specie, una manifesta denegata giustizia già nel non rendere una decisione formale su opposizione a fronte dell’opposizione dell’assicurato.

                                         Stante quanto precede, all'assicuratore malattia va quindi fatto obbligo di emanare una decisione impugnabile nei tempi più contenuti.

                                         Le domande di prosecuzione dell'esecuzione della __________ 22 agosto e 6 settembre 2002 apparivano indubbiamente premature e fondate su decisioni non cresciute in giudicato.

                               2.6.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti è ammesso il ricorso, nel termine di dieci giorni, all'autorità di vigilanza e ciò per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.

                                         L'art. 22 LEF prevede invece la nullità delle decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte del procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. Da rammentare che la nullità di un atto è rilevata d'ufficio anche dal TF (DTF 125 III 337).

                                         L'art. 23 LEF prevede che i Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla legge.

                                         In virtù dell'art. 10 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF), la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti. L'autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento.

                                         Nei casi in cui un Ufficio esecuzioni faccia proseguire l'esecuzione in presenza di opposizione alla decisione della Cassa malati, rispettivamente quando sia stato inoltrato un ricorso, l'autorità competente per decidere circa la nullità della decisione dell'autorità esecutiva è l'autorità di vigilanza, ossia la CEF, in conformità dei sopra esposti artt. 22 LEF e 10 LALEF.

                                         Il TCA, per contro, può e deve rigettare in via definitiva l'opposizione ad un precetto esecutivo in tutto od in parte, laddove la decisione dell'autorità amministrativa si riveli corretta (almeno in parte). Il TFA, per costante giurisprudenza, ha precisato che:

"  (…) auf dem Gebiete der Sozialversicherung ist dabei die

erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde, die kantonale Rekursbehörde bzw. das Eidg. Versicherungsgericht ordentlicher Richter im Sinne von Art. 79 SchKG, der zum materiellen Entscheid über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zuständig ist (BGE 109 V 51, 107 III 65seg). (….) Die Verwaltungsbehörde hat demnach in ihre Verfügung nicht bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die Verpflichtung des Versicherten zu einer Geldzahlung zu fällen, sondern gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zu befinden (BGE 107 III 65)" (DTF 119 V 329).

                                         Questo Tribunale deve quindi potere accertare la correttezza rispettivamente la validità della decisione di merito. Le decisioni della Cassa in discussione non sono cresciute in giudicato. Non è invece data competenza al TCA circa la questione a sapere se un atto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti è nullo (cfr. artt. 20 LEF e 10 LALEF).

                                         Nella fattispecie si giustifica pertanto l’invio degli atti e di copia della presente sentenza alla CEF per il giudizio di sua competenza, ciò in considerazione del fatto che il ricorrente ha chiesto trasmissione del suo gravame in copia alla CEF  ed all’UE (I) ciò che questo TCA ha fatto (III).

                               2.7.   Alla luce di quanto precede, nella misura in cui il gravame tende all’accertamento di un ingiustificato ritardo da parte della Cassa malati nell’emanazione delle decisioni su opposizione, lo stesso va accolto. L’assicuratore è quindi invitato a procedere nei suoi incombenti.

                                         Visto l’esito dell’impugnativa non vengono caricate tasse e spese alle parti e non vengono concesse ripetibili. Infatti, secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.

                                         Orbene, l'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).

                                         Nel caso in esame il ricorrente non è rappresentato, ha agito da solo ed ha provveduto a salvaguardare adeguatamente i suoi diritti. Non si giustifica quindi il riconoscimento di ripetibili nell’ambito della procedura relativa all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1.                                 Di conseguenza è accertata una denegata giustizia da parte della __________ nell’omessa emanazione di decisioni su opposizione in seguito all’opposizione interposta il 7 agosto 2002 dal ricorrente alle decisioni 8 e 22 luglio 2002 dell’assicuratore.

                                         1.2.  E’ accertata la mancata crescita in giudicato delle decisioni dell’8 e 22 luglio 2002 della __________ e l’esistenza di una valida opposizione ai PE n. __________ e __________ del 12 febbraio rispettivamente 20 giugno 2002.

                                         1.3.  Gli atti della procedura e copia del presente giudizio sono trasmessi alla CEF del Tribunale d’Appello di __________ per il giudizio di sua competenza.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono attribuite ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2003.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2003 36.2003.15 — Swissrulings