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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2002 36.2002.89

November 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,191 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.89   IR/cd

Lugano 20 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 13 agosto 2002 interposto da

__________

contro  

Cassa malati __________     in materia di assicurazione contro le malattie

considerato che,

                                         in fatto ed in diritto

                                     -   con ricorso per denegata giustizia __________ si è rivolto a questo TCA esponendo quanto segue:

                                         "(…)

1.   Il sottoscritto __________ è affiliato alla Cassa malati __________. Essendo beneficiario di una prestazione complementare cantonale, i premi dell'assicurazione obbligatoria di base vengono pagati dal Cantone.

2.   Nel periodo compreso tra il 14.2.2002 e il 17.6.2002, ho spedito alla cassa malati __________ le seguenti fatture:

      -    Fattura n. __________ / 14.2.2002, emessa dall'__________ per conto della Farmacia __________ (fr. 110.25);

      -    Nota d'onorario n. __________, emessa il 28.2.2002 dalla Cassa dei medici per conto del dr. med. __________ (fr. 585.60);

      -    Fattura 4.3.2002, dr. med. __________ (fr. 178.80);

-    Fattura n. __________ / 20.3.2002, emessa dall'__________ per conto della __________ (fr. 281.95);

-    Fattura n. __________ / 28.3.2002, emessa dall'__________ per conto della Apotheke__________ (fr. 485.20);

-    Ricevuta 4.6.2002 della Farmacia __________, spedita alla cassa malati con la ricetta del dr. med. __________;

-    Nota d'onorario n. __________, emessa il 7.6.2002 dalla Cassa dei medici per conto del dr. med. __________ (fr. 499.40).

3.   II 12.6.2002 ho scritto un fax alla cassa malati __________ sollecitando il pagamento delle fattura fino ad allora spedite.

4.   il 17.6.2002 ho spedito un fax alla cassa malati __________ allegando anche un richiamo della fattura del dr. med. __________ (fr. 178.80).

5.   Il 27.6.2002 la cassa malati __________ mi ha scritto una lettera facendo riferimento a due fatture della __________ (tra l'altro, sbagliando anche l'importo di una delle due fatture). In questa lettera mi veniva comunicato che le fatture venivano esaminate e che necessitavano di ulteriori informazioni.

6.   In data 7.7.2002 ho spedito un ulteriore fax alla cassa malati __________, lamentando il fatto di non aver ricevuto alcuna risposta al fax del 12.6.2002 e sollecitando nuovamente il pagamento delle fatture (elencate al punto n. 2).

7.   Visto che il mio assicuratore continuava ad ignorare le fatture e i fax spediti, in data 24.7.2002 ho spedito una raccomandata alla cassa malati __________ intimando il pagamento entro il 5.8.2002.

8.   Devo purtroppo constatare che ancora una volta la cassa malati __________ ha ignorato le mie sollecitazioni. In effetti, l'ultimo termine fissato per il rimborso (5 agosto 2002) è scaduto infruttuoso.

9.   Purtroppo, essendo beneficiario di prestazione complementare e non disponendo di riserve finanziarie, non mi è possibile anticipare il pagamento delle fatture elencate. Come si potrà vedere nella documentazione fornita, per varie fatture ho già ricevuto dei richiami e delle minacce di procedimenti esecutivi.

Visti i fatti esposti, si chiede che il Tribunale delle assicurazioni intervenga affinché il sottoscritto __________ possa ottenere le prestazioni previste dalla LAMal dal suo assicuratore, la cassa malati __________. Chiedo inoltre che mi vengano rimborsate anche tutte le spese supplementari che sono derivate (e deriveranno) dall'atteggiamento poco serio e consapevolmente ostruzionistico della cassa malati." (cfr. doc. _)

                                     -   che l'assicuratore ha preso posizione in merito nei seguenti termini:

                                         "(…)

In base all'articolo 42, capoverso 1° della Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal), tranne convenzione contraria tra gli assicuratori ed i fornitori di prestazioni, l'assicurato è il debitore della rimunerazione nei confronti dei fornitori di prestazioni. In questo caso l'assicurato ha il diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante).

Alla lettura di questa disposizione, constatiamo che gli assicuratori malattia non sono sottoposti ad alcun termine per il rimborso delle prestazioni. Nella misura in cui l'assicurato resta il debitore della rimunerazione della prestazione, è tenuto ad evadere personalmente il suo obbligo e a saldare le sue fatture prima della loro scadenza. In caso di non esecuzione del suo obbligo o di diffida, deve sostenere delle eventuali spese supplementari, come interessi di mora, spese di sollecito o altro.

In questo caso, l'intimata riconosce di non aver dato il seguito che conviene a questa pratica e si impegna quindi a rimborsare al più presto le fatture, previa deduzione della franchigia e/o aliquota legale del 10% e ciò dovrebbe rendere nullo l'oggetto del ricorso.

In base a quanto precede, __________ aderisce parzialmente alle

conclusioni del ricorrente nel modo seguente:

· Accetta il rimborso delle fatture in sospeso, nei limiti dei suoi

   obblighi legali.

· Domanda che sia respinta qualsiasi altra conclusione del

    ricorrente." (cfr. doc. _)

                                     -   che il giudice delegato ha chiesto all'amministrazione di volere dare seguito alla promessa contenuta nella risposta di causa (doc. _ e _) ed in data 25 ottobre 2002 __________ ha trasmesso al TCA copia di una decisione del seguente tenore:

                                         "Gli articoli 80 e 85 della Legge sull'assicurazione malattia (LAMal)

sono in vigore dal 1°gennaio 1996 e sono quindi applicabili in questo caso. Nell'ipotesi in cui l'assicurato non accetti la decisione della cassa, quest'ultima deve confermarglielo per iscritto se ne ha fatto espressamente richiesta. Questa decisione può essere contestata entro 30 giorni per via d'opposizione presso l'assicuratore che l'ha ratificata.

1.   II Sig. __________, il 13 agosto 2002 chiede al Tribunale Cantonale delle assicurazioni di Lugano di pronunciarsi in merito a delle fatture (elencate nello scritto) impagate da parte di __________.

2.   II Tribunale, in data 14 agosto 2002 ordina a __________ di presentare una risposta di causa.

3.   Con conteggio del 14 ottobre 2002 tutte le fatture indicate nello scritto del 13 agosto 2002 sono state rimborsate.

Se lei ritiene che questa decisione leda i suoi diritti, può impugnare quest'ultima per via d'opposizione entro trenta giorni dalla sua notifica, presso l'amministrazione centrale della nostra cassa, __________, ed esigere da quest'ultima di rendere una decisione suscettibile di ricorso presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Scaduto il termine di trenta giorni, che non può essere prolungato, la presente lettera varrà come decisione definitiva." (cfr. doc. _)

                                         Unitamente alla decisione (destinata al ricorrente e trasmessa in copia al TCA) __________ ha trasmesso un “relevé des préstations” relativo all’anno 2002

                                         Il giudice delegato ha interpellato il ricorrente in merito allo scritto doc. _ ed ai suoi annessi chiedendogli di prendere posizione in merito (doc. _ del 4 novembre 2002)

                                     -   A __________ è stata chiesta la produzione di copia del conteggio

                                         14 ottobre 2002 di cui è cenno nella decisione 25 ottobre 2002 intimata all’assicurato, non pervenuta ma cui ha fatto seguito la comunicazione del signor __________ che ha ritirato l'impugnativa;

                                     -   Alla luce della documentazione prodotta, e meglio della decisione formale emessa dalla __________ e comunque del fatto che la stessa ha emesso il conteggio richiesto dall’assicurato rispettivamente del ritiro del gravame, il ricorso appare divenuto privo d'oggetto e può essere stralciato senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili e ciò poiché __________ ha dato comunque seguito, nelle more della procedura, ai suoi incombenti;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta

                                 1.-   il ricorso è stralciato dai ruoli;

                                 2.-   non si percepiscono né tasse né spese;

                                 3.-   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge;

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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