RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00088 cs/cd
Lugano 5 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione del 7 giugno 2002 emanata da
Cassa malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è affiliata presso la __________ per l'assicurazione di base oltre che per alcune assicurazioni complementari.
Costatando che l'assicurata era in mora con il pagamento di alcune partecipazioni ai costi, l'assicuratore ha fatto spiccare un precetto esecutivo chiedendo il pagamento dell'importo di
fr. 1'009.30 (doc. _).
In seguito all'opposizione presentata da __________, con decisione formale dell'8 marzo 2002 la __________ ha condannato l'assicurata al pagamento dell'importo di fr. 1009.30 oltre alle spese e ha rigettato l'opposizione al PE nr. __________ (doc. _).
L'interessata ha presentato opposizione in data 22 aprile 2002 (doc. _).
Con decisione su opposizione del 7 giugno 2002 la Cassa ha dichiarato il reclamo dell'insorgente tardivo, poiché inoltrato oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge (doc. _).
1.2. Contro la predetta decisione __________ è insorta, rilevando:
" (…)
"Lo Schema "Assicurazione __________ " , (doc. _) recita: Copertura integrale (dei costi) in tutta la Svizzera presso medici, chiropratici, levatrici, logopedisti ergoterapisti, infermiere e infermieri riconosciuti.
Copertura integrale (dei costi) in tutta la Svizzera nella divisione comune di ospedali pubblici e privati (elenco degli ospedali secondo la LAMal), ecc. ecc. (doc. _).
Lo schema; "Per le esigenze individuali: le assicurazioni complementari" (doc. _) recita: L'assicurazione __________ é a carattere complementare della LAMal, ideata, per una totale assistenza medica di base. L'assicurazione standard offre la libera scelta del medico e ospedale in tutta la Svizzera (reparto comune), prestazioni per cure dentarie ecc. ecc. (doc. _).
Infatti, i due schemi sopra citati (doc. _, doc. _) sono molto chiari, non occorrono interpretazioni, confermano esplicitamente quanto dall'istante sostenuto che, la partecipazione ai costi è integralmente coperta con l'assicurazione complementare "__________", oltre all'assicurazione complementare di cura medica per malati cronici.
2.
In data 19.02.2002 la __________ ha fatto spiccare precetto esecutivo no. __________, nei confronti della sottoscritta per fatture del 20.9.2000, del 24.11.2000, del 20.2.2001, del 24.4.2001, del 1.6.2001, del 18.9.2001 e del 16.10.2001 per una somma di fr. 1'009.30 + spese fr. 35.--, a suo dire, per arretrato nel pagamento di partecipazioni ai costi al quale la sottoscritta ha opposto integrale opposizione (doc. _).
Le summenzionate richieste, di partecipazioni ai costi, sono tuttora integralmente contestate, perché non dovute, il comportamento della __________ è disonesto e ingannevole.
3.
In data 08.03.2002 la __________ ha emanato la decisione formale, ricevuta dalla ricorrente in data 11.03.2002, nella quale si legge: "Sussiste un arretrato di fr. 1'009.30 + spese fr. 35.--" con allegata una polizza di versamento di fr. 1'079.30 (doc. _, doc. _).
Prove: Decisione formale +busta originali 08 03.2002 (doc. _) Polizza di versamento originale di fr. 1'079.30 (doc. _)
4.
In data 22.04.2002 (doc. _) la ricorrente ha inoltrato opposizione sulla decisione della __________ rispettando i termini consentiti dalla legge (art. 132 e 133 CPCT), la stessa cosa recita la norma di legge (art 13 Legge di procedura per le cause amministrative, e art. 34 OG) in considerazione delle vacanze di Pasqua. Oltre ad aver subìto, la sottoscritta, in data 13.03.2002 un intervento chirurgico di vitrectomia all'occhio ed ha avuto delle complicazioni postoperatorie, ha contestato la pretesa di pagamento arretrata, a dire della __________, di fr. 1'009.30 concernente le partecipazioni ai costi, oltre a fr. 35.-di spese, in quanto, non dovute. Pur se, le stesse, esistessero sono coperte con le assicurazioni complementari pagate dall'assicurata, in particolare, con l'assicurazione complementare "__________" (doc. _, doc. _) e l'assicurazione supplementare di cura medica e per malati cronici (doc. _).
5.
L'assicurata chiedeva ancora, per l'ennesima volta, alla __________ di trasmetterle il dettaglio di tutte le prestazioni riconosciute nelle assicurazioni complementari e l'assicurazione di base, essendo un sacrosanto diritto dell'assicurata e un obbligo della convenuta. Contrariamente, la convenuta continua a non dar seguito alle sue richieste, e continua a violare tutti i diritti dell'assicurata previsti dalla legge (art. 16 LAMal), ed a rimanere sorda e muta ad ogni sua rimostranza. Per cui si prega codesta lodevole Corte di volere adottare i dovuti provvedimenti in merito, nei confronti della convenuta, affinché tutti i diritti della ricorrente vengono rispettati come prevede la legge e non violati vengono violati.
6.
Nello stesso tempo, la ricorrente, ha chiesto alla convenuta di dimostrare con conteggio dettagliato l'arretrato, a suo dire, scoperto di fr. 1'009.30, e questo, nonostante l'assicurata non deve pagare nessuna partecipazione ai costi perché è totalmente coperta con le assicurazioni complementari che paga, in particolare con l'assicurazione "__________" (doc. _, doc. _ doc. _). Purtroppo, sembra che la convenuta parla una lingua diversa dall'italiano, non capisce, non rispetta i suoi obblighi, non rispetta i diritti dell'assicurata, resta continuamente sorda e muta ad ogni rimostranza, continua a non prendere mai i dovuti provvedimenti in merito alle richieste fatte dell'istante (art. 16 LAMal).
La situazione è divenuta veramente grave, insopportabile, insostenibile e inaccettabile. II suo comportamento, é disonesto, ingannevole, disumano e senza scrupolo di coscienza, ha superato ormai ogni limite immaginabile della sopportazione. Anche la pazienza ha un limite, questo limite si è ormai esaurito. Pertanto si invita codesta lodevole Corte a prendere, i dovuti provvedimenti in merito alla fattispecie, immediatamente, tenendo conto della gravità del comportamento della convenuta, e addossarle ultra e più spese, tasse di giustizia e ripetibili (art. 22 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) ritenuta la temerarietà della pretesa e il suo comportamento, come si dirà ancora in seguito.
Prove: Opposizione su decisione del 22.04.2002 (doc. _)
Schema, Assicurazione __________ (doc. _)
Schema, Per le esigenze individuali le assicurazioni complementari, l'assicurazione __________ (doc. _)
7.
Alle norme (art. 64 LAMal) l'assicurato deve partecipare ai costi delle prestazioni del 10% eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Alle norme (art. 103 OAM del 27.06.1995).
La franchigia prevista all'art. 64 cap. 2 lettera a della legge, ammonta a fr. 230.-per anno civile, mentre l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale (partecipazione ai costi) secondo l'art. 64 cap. 2 lettera b della legge ammonta a fr. 600.-per gli assicurati adulti e fr. 300.-- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.
Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura.
Quindi, alle norme di legge della LAMal, la franchigia è di fr. 230.-- e la partecipazione ai costi è di fr. 600.-- annua a partire dalla data della cura. Praticamente, questa partecipazione ai costi del 10% fino ad un importo annuo di fr. 600.--, concerne l'assicurazione di base, per gli assicurati che non hanno la copertura integrale delle assicurazioni complementari.
Stessa cosa dicasi per quanto concerne la franchigia di fr. 230.--annui, vale per gli assicurati che non hanno stipulato una franchigia diversa da quella di base.
Tale importo, sia di franchigia, sia di partecipazione ai costi, è obbligatoriamente dovuto solo nel caso in cui l'assicurato non abbia stipulato, con l'assicuratore, le assicurazioni complementari a copertura integrale, ciò che non fa al caso che ci occupa della sottoscritta.
Contrariamente a quanto prevede la legge, l'istante ha stipulato con la convenuta __________ le assicurazioni complementari, a copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera, "in generale", in particolare l'assicurazione complementare "__________" che è a copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera (doc. _, doc. _), oltre che all'assicurazione supplementare di cura medica per malati cronici (doc. _).
8.
Stessa cosa dicasi per quanto concerne la franchigia di base che per legge è di fr. 230.--, però l'assicurato, se lo desidera, può stipulare una franchigia opzionale maggiore di quella di base; di fr. 400.--, di fr. 600.--, di fr.1'200.--, oppure di fr. 1'500.-- (art. 93 OAMal).
Ritenuto che l'istante è integralmente coperta con le assicurazioni supplementari, "della partecipazione ai costi", in tutta la Svizzera, contesta integralmente l'inesistente e assurda pretesa della __________, a suo dire, dell'esistenza di arretrati di pagamento delle partecipazioni ai costi delle prestazioni, di fr. 974.30, in quanto, la ricorrente nulla deve alla __________, ha sempre pagato tutto quanto le era e le é dovuto, si é solo astenuta la ricorrente di dover effettuare pagamenti particolarmente illeciti, illegali, illegittimi, trattasi esclusivamente di appropriazione indebita e di indebito arricchimento da parte della convenuta nei confronti dell'assicurata di voler far pagare all'assicurata, due volte, la partecipazione ai costi, una già pagata con le assicurazioni complementari ed é, già integralmente coperta, e una seconda partecipazione ai costi la pretende affermando l'esistenza di arretrati nel pagamento.
Le assicurazioni complementari provano pacificamente la fondatezza della ricorrente che ha la copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera (doc. _, doc. _) che non deve pagare nessuna partecipazione dei costi del 10% a suo carico e nulla le deve alla convenuta.
Pertanto é integralmente contestata la decisione formale della __________ e va integralmente respinta, per contro il ricorso va integralmente accolto e il precetto esecutivo va annullato.
Si invita pertanto, questa lodevole Camera di prendere i dovuti
provvedimenti in merito al caso, anche penalmente, nei confronti della convenuta e di accollarle tasse, spese di giustizia e ripetibili per il comportamento ingannevole, truffatore e temerario della procedura.
Prove: Come sopra
Si richiamano: tutti gli incarti __________ /__________ C/O questa
Camera.
9.
In data 07.06.2002 la __________ ha emanato la decisione su opposizione (doc. _). La stessa è integralmente contestata.
1. Come già sopra esposto, non esiste nessun pagamento arretrato delle partecipazioni ai costi delle prestazioni a carico dell'istante per un importo totale di fr. 974.30, né tantomeno esiste l'importo di fr. 1'009.30 (importo comprensivo di fr. 35 - quali spese) oltre alle spese esecutive (fr. 70. spese del precetto e altre), in quanto, l'assicurata é integralmente coperta della partecipazione ai costi delle prestazioni, in generale, per tutta la Svizzera e nulla deve alla convenuta, (doc. _, doc. _).
II comportamento della convenuta é divenuto insopportabile e inaccettabile, non mira ad altro che all'inganno, a guadagni facili e illeciti nei confronti dell'assicurata che fa, inoltre, dei grandi sacrifici per pagare le assicurazioni complementari per essere coperta e non costano poi poco Pertanto la decisione su opposizione va integralmente respinta, in quanto, é infondata e il ricorso é integralmente accolto. Documenti come sopra.
2. Si fa inoltre osservare, ancora una volta, come la convenuta agisce sempre con comportamento ingannevole e disonesto nei confronti dell'istante, e resta sempre sorda e muta ad ogni sua rimostranza.
Infatti, in data 24.04.2001, la __________ ha allestito il conteggio no. __________ di fr. 1'033.90, per medicamenti, del 29.01.2001 e ha messo a carico dell'istante un pagamento di fr. 400.-- da versare per la franchigia, più fr. 63.40 per la partecipazione ai costi (doc. _).
Ritenuto che nel certificato di assicurazione, "PANORAMICA DEI PREMI" anno 2001, non risulta nessuna franchigia a carico dell'istante di fr. 400.-- (doc. _), e ritenuto che, della partecipazione ai costi, l'assicurata, ha la copertura integrale in tutta la Svizzera, paga le assicurazioni complementari (doc. _, doc. _) oltre al (doc. _) ecc. In data 17.08.2001, con raccomandata (doc. _ punto 2) la ricorrente contestò la franchigia di fr. 400.--, oltre alla partecipazione ai costi di fr. 63.40, e comunicò alla convenuta che avrebbe effettuato entro qualche giorno il pagamento di fr. 230.-per la franchigia di base, a totale pagamento, che l'istante versò in data 22.08.2001 (doc. _), di cui, non sembra che sia servito a qualcosa per la __________.
Infatti, in data 05.12.2001, la ricorrente, é stata sollecitata dalla convenuta di effettuare, a suo dire, gli importi scoperti dal 20.09.2000 al 01.06.2001, senza neppure dedurre dal conteggio il versamento della franchigia di fr. 230.-- effettuato il 22.08.2001 (doc. _, doc. _, doc. _). Oltre che, l'istante, nulla doveva e nulla deve di importi scoperti, alla convenuta __________, per partecipazione ai costi. Si prende atto che la convenuta si é impossessata addirittura, illecitamente, come di solito fa, anche dell'importo di fr. 230.-versato dall'assicurata, che tuttora sembra che se ne sia tranquillamente impossessata visto che non sembra che sia stato neppure dedotto questo importo dal conteggio La convenuta non sa più quale trucco adottare per poter truffare l'assicurata, oltre il danno anche la beffa deve continuamente subire l'assicurata.
II comportamento della convenuta é divenuto insopportabile e insostenibile, non se ne può proprio più, di cui questa lodevole Corte voglia tenerne sostanzialmente conto e voglia prendere i dovuti provvedimenti in merito, anche penalmente, nei confronti della __________, perché anche la pazienza ha un suo limite, questo limite é ormai raggiunto. Pertanto la decisione su opposizione della __________ é integralmente respinta in quanto é infondata e il ricorso é integralmente accolto.
Prove: Conteggio __________ del 24.04.2001 (doc. _).
Scritto racc. __________ /__________ del 17.8.01 (doc. _).
Ricevuta di versamento franchigia di fr. 230.-- del 22.08.2001 (doc. _).
Prove come sopra
3. Si fa inoltre notare che, l'istante, oltre ad avere la copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera che paga con le assicurazioni complementari (doc. _, doc. _, doc. _) ecc. e non deve pagare nessuna partecipazione del 10% a suo carico dei costi, la convenuta le addossa addirittura la partecipazione dei costi del 10% dell'assicurazione complementare __________ che l'assicurata paga per avere la copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera. E' veramente incredibile il comportamento della convenuta.
Infatti da circa un paio di anni a questa parte, la convenuta oltre ad applicare la partecipazione ai costi su quasi tutti i conteggi, che prima non lo faceva questo, ma applica addirittura la partecipazione ai costi, da un pò di tempo a questa parte, anche sull'assicurazione complementare "__________" in quanto, la suddetta assicurazione assicura la copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera.
Pertanto é integralmente contestata la la partecipazione ai costi sopra citata, unitamente alla partecipazione ai costi dell'assicurazione di base, in quanto sono illegali infondate e non dovute le partecipazioni ai costi. La decisione su opposizione della convenuta é respinta, per contro é integralmente accolto il ricorso in quanto é fondato.
Prove: come sopra
II comportamento della convenuta é temerario e ne va tenuto ampiamente conto. E' inaccettabile, illecito, illegale, abusivo, disumano, vergognoso, é disonestà ingannare e truffare l'assicurata con questo inaccettabile e insopportabile comportamento.
4.
Inoltre, é inaccettabile e si contesta integralmente l'impostazione dello scritto nella decisione su opposizione della convenuta del 07.06.2002, in quanto, lo stesso, di diretto, intestato a __________ ha solo il suo indirizzo e null'altro. La decisione su opposizione é diretta a terze persone e non alla sottoscritta. E' come se fosse stata indirizzata al Tribunale e non all'assicurata.
Pertanto un simile scritto, indirizzato a terze persone e non alla sottoscritta, é integralmente respinto non viene accettato come già, la ricorrente, ha avuto modo precedentemente di contestare un'altra decisione su opposizione, simile a questa, dinanzi a questa lodevole Camera, in quanto, risulta veramente inaccettabile e inammissibile una simile discrepanza ritenuto che la convenuta é stata messa sufficientemente a conoscenza che simili decisioni su opposizione "in tal modo impostate" venivano respinte, rigettate dall'istante in quanto non conforme alle norme. La decisione su opposizione va integralmente indirizzata alla diretta persona intestataria e non a terze, per cui non si entra neppure nel merito. (doc. _) Codesta lodevole Corte voglia tenerne debito conto e voglia dichiarare inammissibile la decisione su opposizione del 07.06.2002 della convenuta.
Si richiama: la decisione su opposizione della convenuta del 7.06.2002 (doc. _)
5. Inoltre, la decisione su opposizione della convenuta porta la data 07.06.2002. Alle norme (art. 80 LAMal) la decisione é ampiamente tardiva non rispetta i termini di legge di 30 giorni.
II termine assegnato dalla legge é perentorio, non é prorogabile e non può essere sospeso neppure con consenso delle parti. Se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro il termine di 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
La ricorrente ha presentato la decisione su opposizione in data 22.04.2002, nei termini consentiti dalla legge ritenuto le ferie di Pasqua, come già avanti esposto, oltre che la ricorrente ha subìto un intervento all'occhio in data 13.03.2002 con conseguenze postoperatorie, ricevuta l'opposizione dalla __________ il 23.04.2002.
La decisione su opposizione non rispetta il termine di 30 giorni prescritto dalla legge, é pertanto ampiamente tardiva, non si entra neppure nel merito della stessa.
L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso (art. 80 cpv. 3, LAMal).
Ritenuto la tardività si chiede a questa lodevole Camera di non entrare nel merito della decisione su opposizione emanata
dalla __________ (doc. _).
PER QUESTI MOTIVI:
visto quanto sopra esposto, richiamato tutti gli articoli di legge e tutti quelli che fanno al caso,
SI CHIEDE GIUDICARE:
1. II ricorso presentato da __________ é integralmente accolto,
§. Di conseguenza la decisione su opposizione del 07/18.06.2002 presentata dalla Cassa Malati __________ é integralmente respinta,
1. La decisione su opposizione del 07/18.06.2002 è
ampiamente tardiva non rispetta il termine di 30 giorni
assegnato dalla legge (art. 80 LAMal),pertanto non si entra
neppure nel merito,
2. L'esistenza di pagamento arretrato delle partecipazioni ai costi delle prestazioni é infondato, in quanto la ricorrente nulla deve alla __________, le assicurazioni complementari pagate dalla ricorrente coprono la copertura integrale dei costi "in generale" per tutta la Svizzera. (doc. _, doc. _),
Oltre a fr. 230.-di franchigia, di base, già pagati (doc. _), dalla ricorrente. Inoltre, la ricorrente nulla deve alla __________, ritenuto che buona parte della partecipazione ai costi é stata addirittura addebita sull'assicurazione complementare "__________",
2. Ritenuta la temerarietà e l'infondatezza della pretesa e il comportamento insopportabile e inaccettabile della convenuta la stessa va caricata di tutte le spese, tassa di giustizia e ripetibili (art. 22 Legge di procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni),
3. Si fa ordine immediato alla __________ di trasmettere le condizioni generali delle assicurazioni, complementari, di base, statuti, regolamenti, liste, ecc. con tutte le prestazioni dettagliate (art. 16 LAMaI)." (cfr. doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 9 settembre 2002 la Cassa propone di respingere il gravame e osserva:
" (…)
2.1 Oggetto del ricorso è la decisione su opposizione della __________ del 07.06.2002.
Oggetto del litigio nella presente procedura è unicamente la questione a sapere se la convenuta, con la decisione su opposizione del 07.06.2002, abbia a giusto titolo dichiarato tardiva l'opposizione di __________ del 22.04.2002 contro la decisione dell'08.03.2002 e, vista l'irrecevibilità dell'opposizione, non sia entrata nel merito della stessa (cfr. DTF 125 V 345). Non costituisce invece oggetto del litigio nella presente procedura l'esistenza e l'entità del debito, per i quali la convenuta si è espressa solo "in via abbondanziale" nella decisione su opposizione del 07.06.2002. Considerato dunque come il debito arretrato di __________ avverso la __________ non abbia costituito l'oggetto della decisione su opposizione, esso non dev'essere ulteriormente esaminato nella presente.
Di diverso parere la ricorrente che con l'impugnativa contesta invece l'importo escusso e a sostegno della tempestività della propria opposizione adduce le disposizioni relative alle ferie giudiziarie di cui al CPC e della LPAmm.
2.2 In virtù dell'art. 85 LAMal l'assicurato ha la possibilità di fare opposizione presso l'assicuratore contro le decisioni di quest'ultimo.
L'opposizione dev'essere interposta nel termine di 30 giorni dalla notifica. Tale termine non può essere, ex lege, né sospeso, né prorogato (cfr. DTF 123 V 128, consid. 1). Trattasi di termine perentorio.
La sospensione dei termini per ferie giudiziarie non è applicabile alla procedura di opposizione in ambito dell'assicurazione malattie (DTF 123 V 129; DTF 126 V 121). Le norme cantonali procedurali invocate da __________ non sono applicabili alla fattispecie.
2.3 La decisione va considerata notificata quando entra nel "Machtbereich" dell'assicurato e quindi potenzialmente di sua conoscenza. Non è necessario che costui ne abbia effettivamente preso conoscenza (secondo il "Zugangsprinzip", principio di accessione; cfr. DTF 118 II 44).
In caso di impossibilità di notifica, come pure di volontaria sottrazione alla notifica, la decisione è comunque considerata come notificata: secondo costante giurisprudenza, la notifica della decisione è da ritenersi effettuata dal momento che essa è stata conservata presso la posta per una settimana. In tal caso, la notifica avviene allo scadere del 7. giorno di giacenza in posta.
Nella fattispecie la decisione litigiosa è datata 08.03.2002. La decisione è stata intimata per raccomandata il giorno stesso. Volendo pure considerare un eventuale periodo di giacenza in posta di 7 giorni, la scadenza ultima per l'inoltro dell'opposizione era il 18 aprile 2002. L'opposizione dell'assicurata, recante la data 22 aprile 2002 non è dunque tempestiva; come tale essa non è ricevibile.
Del resto, nemmeno i motivi invocati solo successivamente da __________ (cfr. consid. 1.5 e 1.7, dopo aver appreso della tardività dell'opposizione) permettono di ravvisare gli estremi per una restitutio in intero del termine. I motivi invocati non costituiscono motivo grave per giustificare il mancato rispetto del termine stabilito. Dall'insorgente si poteva senz'altro ragionevolmente esigere che la stessa organizzasse altrimenti la sua assenza provvedendo alla nomina di un
rappresentante. La ricorrente avrebbe altrimenti avuto la possibilità di presentare un'opposizione cautelativa.
La convenuta si riconferma per il resto nelle proprie affermazioni di cui alla decisione su opposizione del 07.06.2002.
Il ricorso di __________ non merita tutela.
2.4 Le censure formali sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività della decisione su opposizione del 07.06.2002 sono infondate (come essa ben sa: cfr. inc. n. __________). Alla stessa rimaneva comunque impregiudicata la possibilità di procedere conformemente a quanto previsto dall'art. 80 LAMal e presentare ricorso.
2.5 Dopo aver seriamente valutato la situazione la convenuta diffida __________ a voler immediatamente adottare un comportamento confacente e a voler omettere ogni atteggiamento offensivo sia nei confronti della __________, che dei propri collaboratori. La stessa intende altrimenti sporgere querela penale e segnalare il caso alle competenti autorità." (cfr. doc. _)
1.4. Con scritto 21 settembre 2002, l'assicurata ha fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore:
" con Vostro scritto 11/14.09.2002 mi é stata trasmessa la risposta di
causa presentata dalla convenuta __________ e, nello stesso tempo mi assegnate un termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova.
Prendo atto che, con la risposta di causa del 09.09.2002, la convenuta ha prodotto i documenti da 1 a 7, quindi, per potermi determinare in merito su ulteriori mezzi di prova da presentare, necessito di dover prima esaminare la documentazione prodotta dalla convenuta __________.
Richiamo: in esame, per mia conoscenza e per poter prendere posizione in merito su ulteriori mezzi di prova, l'intera documentazione prodotta dalla convenuta con la risposta di causa.
Come pure chiedo una proroga, non inferiore a 15 giorni, per presentare ulteriori mezzi di prova, in quanto ho problemi agli occhi." (cfr. doc. _)
1.5. Con scritto 26 settembre 2002 il TCA ha scritto all'assicurata quanto segue:
" con riferimento alla vertenza a margine e alla sua richiesta di proroga,
ritenuto che desidera prendere visione dei documenti allegati dalla Cassa con la risposta di causa e rilevato che lo scritto del TCA dell'11 settembre 2002 è stato trasmesso per posta semplice, e dunque non è possibile stabilire quando è stato ricevuto dalle parti, le trasmettiamo gli allegati da 1 a 7 prodotti dalla __________ e le comunichiamo che il termine per presentare nuove prove è prorogato di 15 giorni." (cfr. doc. _)
1.6. In data 23 ottobre 2002 l'insorgente ha fatto pervenire al TCA ulteriori osservazioni:
" IN ORDINE:
L'assegnazione del termine per presentare ulteriori mezzi di prova é tempestivo. In data 26/30.9.2002 questo Giudice ha assegnato alla sottoscritta la proroga del termine di 15 giorni, ritirato in posta in data 8.10.2002.
1.
Si contesta fermamente che, a dire della __________, la ricorrente dispone della franchigia di fr. 400.--.
Ritenuto che la convenuta afferma continuamente il falso, si richiama come prova fondatissima la panoramica dei premi anno 2000 e 2001 (doc. _, doc. _) attestati di assicurazione, gli stessi provano che la ricorrente, contrariamente alle affermazioni della convenuta, negli stessi non risulta nessuna franchigia di fr. 400.-- e, neppure é stata richiesta dalla ricorrente, la convenuta agisce continuamente con comportamento ingannevole, ne abbiamo la prova anche di tutti gli altri incarti che si trovano pendenti presso questa Camera.
La convenuta si é addirittura permessa di falsificare gli attestati introducendo la franchigia di fr. 400.--.
Come pure si é permessa addirittura di affermare, cercando ingratamente di ingannare e truffare la ricorrente, sostenendo che il pagamento di fr. 230.-- del 22.8.2001 (doc. _), la sottoscritta l'aveva effettuare per saldare i conteggi delle partecipazioni, quanto, in realtà il versamento effettuato é esplicitamente chiaro e ben descritto a cosa era diretto il pagamento, lo stesso si riferiva alla franchigia per l'anno 2001 (doc. _).
La convenuta continua a persistere con il suo comportamento ingannevole e da truffatrice, divenuto ormai da tempo inaccettabile, insopportabile e inammissibile in ogni punto di vista supera ormai ogni limite di sopportazione, per cui, si invita questo Giudice di voler prendere i dovuti provvedimenti in merito, non solo civili, ma anche penali e di annunciare tutti i casi al Procuratore Pubblico al più presto perché, come detto, anche la pazienza ha il suo limite di sopportazione, questo limite é stato ormai abbondantemente superato già da molto tempo.
Si fa notare che, nonostante, l'istante dopo aver ricevuto in data 2.5.2001 il conteggio no. __________ datato 24.4.2001 (doc. _) e, dopo aver preso atto che nel conteggio la __________ convenuta chiedeva un importo per la franchigia di fr. 400.--,oltre a fr. 63.40 di partecipazione ai costi, la franchigia non risultava menzionata nell'attestato di assicurazione (doc. _), la ricorrente dopo aver. sollecitato prima la __________ Agenzia di __________ e ha contestato la franchigia, oltre alla partecipazione alle spese.
Visto la sordità della convenuta, ormai é divenuta un vizio, che non dà mai seguito alle rimostranze dell'assicurata, anziché provvedere in merito e prendere i dovuti provvedimenti ha notificato alla ricorrente il sollecito di pagamento, seguito poi dall'ingiunzione di pagamento.
Vista la situazione la ricorrente ha contesto la franchigia in data 27.8.2001 con scritto raccomandata (doc. _) direttamente alla Sede centrale di __________ che, purtroppo, neppure la raccomandata é servita a nulla, ormai é un vizio della convenuta a non prendere mai provvedimento neppure con solleciti raccomandati, segue solo ed esclusivamente la strada che le fa comodo persistendo sempre nel suo intento di pretendere il pagamento.
Prove: scritto racc. __________ / __________ del 17.8.2001 (doc. _)
Si precisa che, nonostante, l'istante in data 22.8.2001 ha effettuato il versamento di fr. 230.-- per il pagamento della franchigia di base per l'anno 2001 (doc. _), la convenuta, oltre ad aver già incassato
fr. 230.-- pagati dalla ricorrente, pretende addirittura, ancora tuttora, il pagamento di fr. 400.-di franchigia, oltre a fr. 230.-- già versati. E' veramente incredibile ma vero, il comportamento della __________ lascia allibiti, stupefatti, é inspiegabile, dà il voltastomaco, é insopportabile, ha superato ormai ogni limite immaginabile del comportamento civile che una persona deve avere, é rivolto solo alla truffa, all'inganno, alla sottomissione, alla burocrazia. Purtroppo questo non lo dice la ricorrente, ma sono i fatti e gli atti che parlano da soli non occorre commento.
Richiamo: ricevuta di pagamento di fr. 230.-- franchigia di base anno 2001 (doc. _).
Come detto, é un vizio della __________ agire sempre inumanamente e senza scrupolo di coscienza, sta di fatto che, la stessa cosa si ripete anche quest'anno per il 2002 con la franchigia.
Infatti, nella polizza di assicurazione dal 1.1.2002 al 31.12. 2002, é stata applicata alla ricorrente la franchigia di fr. 400.-senza che ne abbia fatto richiesta la ricorrente (doc. _).
La ricorrente, infatti, dopo aver ricevuto la polizza d'assicurazione e dopo aver constatato che le era stata applicata la franchigia di fr. 400.00, senza che ne aveva fatto nessuna richiesta, ha scritto prima all'Agenzia di __________, comunicandole che non desiderava la franchigia di fr. 400.00, in quanto, non richiesta e, nello stesso tempo ne chiedeva la franchigia di base di fr. 230.-- (doc. _).
Ritenuto che fino al 23.4.2002, la sottoscritta, non avendo ancora ricevuto nessuna notizia in merito e neppure aveva ricevuto il nuovo certificato di assicurazione con l'attestazione della franchigia di base di fr. 230 -- ha notificato il fatto anche alla Sede centrale di __________ (doc. _) notificandole che non desiderava la franchigia di fr. 400.-- in quanto non richiesta e che desiderava la franchigia di base. In seguito ha poi ancora contattato, telefonicamente, l'Agenzia di __________ rimasta, purtroppo, anche questa é rimasta nuovamente sorda ad ogni rimostranza e non ha dato seguito a quanto richiesto dalla sottoscritta che non desiderava, assolutamente, la franchigia di fr. 400.00.
Sembra incredibile ma é vero é trascorso quasi tutto l'anno 2002 e alla ricorrente non le é stato ancora trasmesso il nuovo certificato di assicurazione con la rettifica della franchigia di base di
fr. 230.-- anzi, al contrario, la convenuta ha continua a sollecitare il pagamento della franchigia di fr. 400.00 alla ricorrente.
Sta di fatto che, la ricorrente, dopo aver versato già fr. 230.-- (doc. _), la convenuta continua a persistere fermamente nella sua assillante e ingiustificata pretesa di franchigia di fr. 400.--.
Roba veramente dell'altro mondo dover sopportare un comportamento così schifoso della convenuta la quale cerca solo continuamente di sottomettere la ricorrente, senza alcuno scrupolo, e di costringerla a dover sottostare ai suoi desideri e a dover accettare tutto quanto le viene imposto e che ritiene comodo, comportamento veramente assurdo, incredibile e inaccettabile, é del tutto fuori dalla logica.
Ritenuto la gravità di inganno e di truffa, si invita questo Giudice di prendere i dovuti provvedimenti in merito e di procedere anche penalmente nei confronti dalla convenuta per comportamento disonesto, ingannevole, inaccettabile, inammissibile, insopportabile, appropriazione indebita, truffa ecc..
Visto la temerarietà della convenuta si chiede che la stessa venga caricata di spese, tassa di giustizia e ripetibili da versare all'istante per inganno, truffa, danni morali, danni alla salute.
2.
Oltre ad essere integralmente contestata la pretese di partecipazione ai costi avanzata dalla convenuta, come già esposto nel ricorso in quanto nulla le deve la ricorrente essendo essa coperta integralmente con le assicurazioni complementari compreso la partecipazione ai costi (doc. _ e _).
E' ormai l'ennesima volta che la ricorrente ha chiesto alla convenuta di trasmetterle, come é di suo diritto, il dettaglio di tutte le prestazioni di cui ha diritto, come prevede la legge, (art. 16 LAMal), compreso le CGA, REGOLAMENTI, STATUTI ecc. (Vedi doc. _), se la __________ si rifiuta continuamente di trasmettermele se ne assume ogni responsabilità, perché la convenuta non può dire a voce, all'assicurato, una cosa per poi fare quello che vuole, quindi ci si interroga; "perché la convenuta non trasmette alla ricorrente tutta la documentazione che è di suo diritto, cosa nasconde?" per cui se ne assume tutta la responsabilità, il comportamento della __________ non è corretto, viola i diritti e gli obblighi nei confronti dell'assicurata.
3.
Si prende atto che la convenuta finora non ha presentato nessun conteggio dettaglio, a suo dire di arretrato, nonostante l'istante ne ha fatto anche richiesta con l'opposizione su decisione in data 22.4.2002 (doc. _), per cui è invitata a presentare il conteggio dettagliato.
Inoltre, si prende atto che la convenuta ha prodotto un estratto informatico in lingua tedesca (doc. _) di cui se ne chiede, a norme di legge la traduzione in lingua italiana.
4.
Si contesta fermamente l'affermazione della convenuta, che a suo dire, l'opposizione su decisione è tardiva, in quanto rispetta integralmente i termini assegnati dalla legge di 30 giorni, ritenuto che alle norme di legge (art. 34 OG) stabilisce che; "I termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono; a. dal 7 giorno precedente a 7 giorno successivo alla Pasqua" il termine è pertanto rispettato.
Inoltre, come ben la convenuta ne é a conoscenza, come pure questa Camera, la ricorrente ha subito un intervento all'occhio di vitrectomia, macula, retina ecc. il 13.3.2002 all'__________ é stata dimessa il 17.3.2002, poi per sopraggiunte complicazioni postoperatorie la ricorrente é stata praticamente impedita di poter leggere e scrivere (doc. _). Inoltre non si intravede la tardività in nessun punto della fattispecie, ritenuto che trattasi di termini stabiliti dalla legge gli stessi non decorrono alle norme di legge (art. 34 OG).
Le contestazioni della convenuta sono integralmente respinte per tutte e due le motivazioni, l'opposizione su decisione del 22.4.2002 (doc. _) é integralmente accolta.
Poco si capisce cosa ha da ridire la convenuta sul termine che rispetta integralmente ogni punto, oltre a tener presente che, contrariamente alle contestazioni della convenuta sull'intervento all'occhio, la ricorrente trova veramente sorprendente le argomentazioni della convenuta che, a suo dire, non costituiscono motivo grave per giustificare il mancato rispetto del termine stabilito, pur essendo essa stessa l'assicuratrice e ne é bene a conoscenza.
Inoltre, la convenuta si é addirittura permessa di emanare la decisione su opposizione dopo quasi 2 anni in un altro incarto di causa, quanto la legge prescrive 30 giorni a meno che i termini non sono sospesi ai sensi di legge (art. 34 OG).
Prove: certificato medico dr. __________ del 22.10.2002 (doc. _).
5.
Per contro é integralmente contestata e va respinta la decisione su opposizione emanata dalla convenuta in data 7.6.2002 (doc. _), in quanto, é ampiamente tardiva, non rispetta i termini di 30 giorni assegnati dalla legge (art. 80 LAMal) i quali sono termini perentori stabiliti dalla legge non possono essere prorogati neppure con l'accordo dalle parti, detti termini si reputano sospesivi solo alle norme di legge (art. 34 OG).
L'opposizione su decisione é stata emessa dall'istante in data 22.4.2002, unendo più il termine di giacenza in posta, se questa vi rimane, ritenuto che per la convenuta non é il caso che la raccomandata possa rimanere posta, in quanto, la posta la ritira tutti i giorni.
La decisione su opposizione porta la data del 7.6.2002 quindi é ampiamente tardiva e va respinta, nel caso concreto non si giustifica neppure la sospensione del termine alle norme di legge (art. 34 OG) per beneficiare della sospensione del termine la convenuta, va pertanto integralmente respinta perché tardiva.
Prove: decisione su opposizione del 7.6.2002 (doc. _).
6.
In data 24.4.2002 la convenuta ha comunicato alla ricorrente che, a suo dire, l'opposizione su decisione era tardiva e che avrebbe proceduto a chiedere il proseguimento per via esecutiva (doc. _)
comportamento veramente inumano, disonesto e ingannevole, ha superato ogni limite la __________, ritenuto che non può assolutamente prendere da sola tutte le decisioni che vuole e fa come le pare e piace, per cui la ricorrente se ne riserva denuncia penale per inganno e truffa.
In realtà, la convenuta, aveva già chiesto il proseguimento in via esecutiva data 19.4.2002, (doc. _) non aveva neppure atteso il termine per la prescrizione cose dell'altro mondo che solo la __________ può fare.
7.
In data 29.4.2002 la convenuta ha fatto spiccare avviso di pignoramento nei confronti della ricorrente (doc. _).
8.
In data 2.5.2002 la ricorrente dopo aver ricevuto l'avviso di pignoramento ha scritto all'UE chiedendo inoltre di trasmetterle la documentazione prodotta dalla __________ e ne chiedeva lo stralcio del proseguimento esecutivo (doc. _, _).
9.
In data 16.5.2002 (doc. _) la ricorrente con raccomandata ha notificato alla __________ che i termini erano sospesi per le ferie di Pasqua (art. 34 OG), inoltre, oltre che la convenuta ne era bene a conoscenza dell'intervento eseguito all'occhio in quanto ha dovuto rilasciare la garanzia già prima dei ricovero, la ricorrente le ha trasmesso anche il certificato medico della dottoressa __________ del 22.4.2002 (doc. _) in quanto la ricorrente era impedita di leggere e di scrivere, non vedeva, era impossibilitata non per sua volontà.
Prove: scritto raccomandato __________ /__________ 16.5.02 (doc. _).
10.
Purtroppo non é ancora finita qui la favola, infatti la ricorrente credeva che la procedura di proseguimento era stata ritirata, invece non era così. In data 9.9.2002 (doc. _) la ricorrente si é vista intimare un secondo avviso di pignoramento.
Contestato presso l'Ufficio Esecuzione di __________, dalla ricorrente, in data 13.9.2002 (doc. _) l'UE ha notificato alla ricorrente di aver interpellato la __________ e che la stessa in data 9.9.2002, ricevuta per posta il 12.9.2002 aveva ritirato la domanda di pignoramento nella emarginata procedura no. __________, poiché, effettivamente, lei si era rivolta al competente Tribunale delle assicurazioni interponendo ricorso. L'UE afferma che in precedenza non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo la vertenza giudiziaria da parte della creditrice, e confermava alla ricorrente che l'avviso di pignoramento emesso in data 9.9.2002 doveva essere ritenuto del tutto nullo. L'agire della convenuta é veramente crudele, inammissibile, insopportabile, é inumano, pieno di cattiveria, lo pretende anche se non può pretenderlo, per cui, oltre alla riservazione di una denuncia penale, la ricorrente si riserva il risarcimento di tutti i danni e spese che le sta creando ingiustamente, che non sono poche, inoltre lede gravemente la personalità e l'onorabilità della ricorrente.
Prove: come sopra.
11.
Purtroppo, la cronistoria non é finita qui. Infatti la __________ si é addirittura permessa, "crudelmente, ingiustamente, arbitrariamente, inumanamente e disonestamente, violando i diritti di legge" di intimare alla ricorrente un secondo precetto esecutivo no. __________, in data 2.8.2002 (doc. _) riferimento del credito fr. 254.05, a dire della convenuta, l'obbligazione del credito si basava sulla sentenza del 16.5.2001, inc. no. __________, emanata da questa Camera, causa che é ancora pendente dinanzi a questa camera, non si é ancora conclusa e neppure é cresciuta in giudicato. Come si legge nella sentenza del 16.5.2000, la __________ aveva già fatto spiccare precetto esecutivo in data 3.2.2000, no. __________ nei confronti della ricorrente, quindi trattasi dello stesso credito, la convenuta non può permettersi di intimare anche precetti esecutivi a destra e a manca come le pare e piace.
Si richiama: presso questa Camera l'inc. no. __________.
La __________, come sopra detto, ha superato ogni limite immaginabile, il suo comportamento é divenuto insostenibile, insopportabile, come detto, non so la pazienza fino a quando potrebbe durare ancora, e veramente una situazione impossibile, accadono cose gravissime, per cui procederò anche per questa cronistoria nei confronti della convenuta, per inganno, truffa, ecc. con risarcimento di tutti i danni e spese di ogni genere causati che la convenuta ha causato, é veramente inumano un simile agire.
Per cui si invita questo Giudice di prendere i dovuti provvedimenti nei confronti della __________ al più presto.
Si chiede: giudicare come sopra richiesto e come richiesto nel ricorso.
Inoltre, si chiede di caricare la convenuta di tasse, spese di giustizia e ripetibili, ritenuto l'atteggiamento temerario e insostenibile della convenuta.
Prove: come sopra." (cfr. doc. _)
1.7. L'8 novembre 2002 la __________ ha trasmesso, su richiesta del TCA, i documenti tradotti in italiano (doc. _). Il Tribunale li ha trasmessi alla ricorrente in data 15 novembre 2002, con facoltà di presentare osservazioni entro 5 giorni (doc. _).
L'assicurata con fax datato 4 dicembre 2002 (doc. _) ha chiesto una proroga del termine "avendo subito un intervento all'occhio e dimessa dall'__________ in data 28.11.2002, le mie condizioni poste operatorie non mi permettono attualmente di poter prendere posizione in merito in quanto non vedo e non posso sforzare l'occhio né per leggere né per scrivere, ritenuto che anche dall'altro occhio non vedo bene, come da certificato di dimissione del 28.11.2002 dell'__________ (doc. _) che si produce. Si chiede pertanto una proroga del termine non prima di un mese, ammesso che le mie condizioni non migliorano."
Il 9 dicembre 2002 il TCA ha scritto all'insorgente informandola che "prima di decidere sulla domanda di proroga, necessitiamo avere un certificato del suo medico curante con l'indicazione della malattia e delle relative conseguenze circa la possibilità, per Lei, attualmente, di svolgere gli affari correnti della vita quotidiana." (doc. _).
Il 30 dicembre 2002 l'insorgente ha prodotto un certificato medico (doc. _).
Con scritto 10 gennaio 2003 il giudice delegato del TCA, ha informato l'insorgente che l'allegato certificato medico non era sufficiente per decidere circa la proroga richiesta. "Le chiediamo pertanto di volerci far pervenire un certificato del suo medico curante con indicato il tipo di malattia di cui soffre, quale intervento ha subito, di quale tipo di disturbo visivo soffre dopo l'intervento, fino a quando sussisteranno i disturbi alla vista, e se le difficoltà con la visione da vicino e da lontano all'occhio destro le impediscono di svolgere gli affari correnti della vita quotidiana ed in particolare di prendere posizione in merito alle osservazioni presentate dalla controparte." (doc. _)
In data 3 febbraio 2003 la ricorrente ha scritto al TCA trasmettendo il nuovo certificato medico (doc. _).
Con scritto 5 febbraio 2003, il TCA, visto l'allegato certificato medico, ha accordato alla ricorrente una proroga del termine fino al 7 marzo 2003, indicando che "non verrà ulteriormente prorogato" (doc. _)
Il 7 marzo 2003 l'assicurata ha scritto al TCA dicendo che "mi vedo purtroppo costretta a dover richiedere una ulteriore proroga del termine in quanto non mi è possibile poter prendere posizione in merito per motivi già a voi noti. In data 14.03.2003 dovrò effettuare un controllo all'__________, nel caso vi occorre un altro certificato medico me lo comunicate." (doc. _)
in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Come visto in precedenza la ricorrente chiede un'ennesima proroga del termine per presentare osservazioni scritte
Va innanzitutto rilevato che il previsto ricovero del 14 marzo 2003, per un controllo, non è sufficiente per la concessione di una nuova proroga, essendo il ricovero successivo allo scadere del termine.
Inoltre, l'insorgente ha avuto oltre un mese di tempo per presentare brevi osservazioni su documentazione che in gran parte, nella sua versione tedesca, le era già conosciuta da tempo. La traduzione in italiano si limita a poche parole, infatti per lo più a scrivere "fattura" in luogo di "Rechnung."
Va poi rammentato che sovente l'insorgente, come da lei stessa ammesso (cfr. doc. _), per quanto concerne il ritiro delle raccomandate, è stata aiutata dal figlio. __________ avrebbe potuto far capo al figlio anche per stendere brevi osservazioni in merito ai documenti tradotti in italiano.
Del resto, come si vedrà in seguito, i documenti presentati dalla Cassa non sono di alcun rilievo per la fattispecie in esame, trattandosi in concreto unicamente di stabilire se l'opposizione presentata dalla ricorrente era tempestiva.
Va poi rammentato che per quanto concerne il pagamento delle prestazioni richieste dalla Cassa, la fattispecie è già ampiamente stata trattata in altre occasioni sia da questo TCA che dal TFA (STCA del 20 novembre 2000 (inc. __________) e del 25 ottobre 2000 (__________), oggetto di due distinte decisioni del TFA di data 25 luglio 2001 (K 203/00 e K 10/01), contro cui l'interessata ha presentato due istanze di revisione ritenute inammissibili dall'Alta Corte per mancato versamento dell'anticipo (STFA del 20 settembre 2002 (K 144/01) e STFA del 15 ottobre 2002 (K 143/01)).
Ancora recentemente, con sentenza del 21 marzo 2003, il TCA ha respinto il gravame/petizione della ricorrente la quale ha sollevato argomenti simili a quelli fatti valere nella presente fattispecie (inc. __________).
Per cui un'ulteriore proroga provocherebbe unicamente un prolungamento della procedura in netto contrasto con le norme di celerità e semplicità previste sia dalle norme federali (art. 87 lett. a LAMal in vigore fino al 31 dicembre 2002 e nuovo art. 61 lett. a LPGA) che internazionali (art. 6 CEDU: diritto ad un equo processo in termini ragionevoli; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D., H 299/99).
Il TCA non ritiene pertanto adempiuti i presupposti per prorogare ulteriormente il termine per la presentazione di osservazioni scritte alla traduzione dei documenti in italiano.
2.2. L'insorgente fa valere l'intempestività della decisione su opposizione del 7 giugno 2002.
Giusta l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
L'assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.
Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 80 sono, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
I rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal.
Tale mancanza di decisione nel termine di 30 giorni permette all'assicurato di rivolgersi al competente Tribunale per ottenere l'emanazione di una decisione e non solo per l'ottenimento di una decisione su opposizione. La dottrina, in particolare Gerhard Eugster, Krankenversicherung in Schweizerischen Bundesverwaltungsrecht, 1998, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, nota 1039 pag. 229, rammenta come:
" Verfügungen sind innerhalb von 30 Tagen seit Eingang des
entsprechenden Gesuchs zu erlassen (Art. 80 Abs. 1 KVG). Wo der Versicherer objektiv nicht in der Lage ist, die notwendigen Sachverhaltsabklärungen innerhalb dieser Frist abzuschliessen, ist die der versicherten Person innerhalb dieser Frist unter Angabe der Gründe und der mutmasslichen Wartezeit anzuzeigen, wobei die Berufung auf Arbeitsüberlastung als Begründung nicht genügt. Bei ausreichender Begründung muss der Rechtsweg der Beschwerde nach Art. 86 Abs. 2 KVG verschlossen belieben."
A proposito dell'art. 80 cpv. 1 LAMal, la nostra Alta Corte federale, in una sentenza del 29 marzo 1999 nella causa O., ha già deciso che il termine di 30 giorni stabilito dalla succitata disposizione legale va ritenuto termine d'ordine e, quindi, non è perentorio (cfr., pure, RAMI 1985 K624, p. 114 e riferimenti; G. Eugster, "Krankenversicherung", in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, nota n. 1047 ad cifra marg. 411 e D. Wyler, "Die Verfahren in der Krankenversicherung", in Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, p. 163s.).
La legge fissa, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni, mentre un termine analogo non esiste per la decisione su opposizione. In caso d'applicazione dell’art. 86 cpv. 2 LAMal alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale occorre dunque richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non va invece applicato per analogia il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 80 LAMal (DTF 125 V 189).
È dato in particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella predetta sentenza il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 nella causa T.).
In concreto l'opposizione è del 22 aprile 2002, mentre la decisione su opposizione è datata 7 giugno 2002. A mente del TCA nel caso di specie la __________ ha emanato la decisione in termini ragionevoli (circa un mese e mezzo dopo la presentazione dell'opposizione).
Le censure sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività della decisione sono pertanto infondate e vanno respinte.
In secondo luogo l'interessata contesta la forma della decisione su opposizione, affermando che in realtà il contenuto e le motivazioni sono indirizzate a terze persone avendo per oggetto la fattispecie che coinvolge la ricorrente.
Anche questa censura risulta infondata (cfr. anche STCA del 21 marzo 2003, inc. __________). Infatti la decisione impugnata riporta per esteso i fatti, nonché il diritto applicabile in concreto e non risulta essere stata redatta per altre persone.
2.3. Va ora esaminato se l'opposizione presentata dall'insorgente è tempestiva.
Ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 LAMal le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.
Va a questo proposito rilevato che un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. Condizioni generali della posta "servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
La decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella sfera di dominio del destinatario.
Irrilevante é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che necessita una ricezione e non un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63; RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61).
Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66).
Infatti se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993 nella causa G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
2.5. In concreto la decisione formale della Cassa, datata 8 marzo 2002 è stata ricevuta dalla ricorrente l'11 marzo 2002 (cfr. punto 3 pag. 2 del ricorso:"In data 08.03.2002 la __________ ha emanato la decisione formale, ricevuta dalla ricorrente in data 11.03.2002,…").
L'insorgente ha presentato opposizione in data 22 aprile 2002 (cfr. ricorso pag. 2 punto 4), ossia 42 giorni dopo.
I 30 giorni previsti dalla legge sono pertanto trascorsi infruttuosamente.
L'interessata tuttavia sostiene che al caso di specie vanno applicate le norme previste dal CPC, dalla LPAmm e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria secondo le quali i termini sono sospesi nei 7 giorni precedenti e susseguenti la Pasqua.
Giusta l'art. 85 LAMal le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate. Le decisioni su opposizione devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico. La procedura d'opposizione è gratuita; non possono essere assegnate indennità ripetibili. L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.
Per l'art. 86 LAMal le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo. Il ricorso va interposto entro trenta giorni dalla notifica della decisione su opposizione al tribunale delle assicurazioni designato dal Cantone a dirimere le liti che oppongono un assicuratore a un altro assicuratore, a un assicurato oppure a un terzo.
L'art. 87 LAMal prevede che i Cantoni regolano la procedura la quale deve soddisfare determinate condizioni (lett. a - i).
Per l'art. 23 LPTCA per quanto non stabilito dalla legge cantonale valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile.
Giusta l'art. 133 CPC applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, in assenza di disposizioni nella LAMal, le ferie giudiziarie sono stabilite dal 15 luglio al 15 agosto.
La situazione nel caso di specie è tuttavia diversa, poiché la procedura di opposizione non si svolge presso il TCA, bensì presso l'assicuratore.
La questione è già stata risolta dal TFA.
L'Alta Corte in una sentenza del 30 giugno 1997, pubblicata in DTF 123 V 128 ha infatti affermato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 85 cpv. 1 LAMal non può essere, ex lege, sospeso:
"a) Contrairement au point de vue soutenu par l'assuré, le Tribunal cantonal a considéré que l'opposition écrite motivée, adressée le 9 septembre 1996, était tardive.
b) Aux termes de l'art. 85 al. 1 LAMal, toute décision peut être
attaquée, dans les trente jours, par voie d'opposition auprès de l'assureur qui l'a notifiée. La LAMal ne prévoit pas de période de suspension des délais de procédure; elle ne contient pas davantage de renvoi aux dispositions de la procédure administrative, particulièrement aux art. 20 à 24 PA; enfin, la loi fédérale sur la procédure administrative ne fait pas entrer dans son champ d'application les litiges entre les caisses-maladie et leurs assurés (art. 1er PA a contrario). Dès lors, le délai de trente jours prévu à l'art. 85 al. 1 LAMal pour faire opposition ne peut être, ex lege, suspendu. Sur ce point, le jugement cantonal doit être confirmé." (sottolineature del redattore)
Diversa la situazione in ambito LAINF, ove gli art. 96 segg. prevedono l'applicabilità della legge sulla procedura amministrativa e alcune norme per quanto concerne il rispetto dei termini (cfr. art. 97 LAINF). Infatti il TFA ha stabilito che la normativa in materia di sospensione dei termini di cui all'art. 22a PA è applicabile al termine per proporre opposizione avverso le decisioni di tutti gli assicuratori contro gli infortuni (DTF 126 V 119).
L'Alta Corte ha affermato:
" 2.- a) Die Verfügung der Ersatzkasse UVG, bei welcher es sich
um eine privatrechtliche Stiftung handelt (Art. 72 Abs. 1 UVG, Art. 80 ZGB), ist der früheren Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin nach der verbindlichen Feststellung des kantonalen Gerichts am 5. Juli 1996 zugestellt worden. Die Einsprachefrist von 30 Tagen gemäss Art. 105 Abs. 1 UVG lief am Montag, 5. August 1996, ab. Soweit der in Art. 22a VwVG (lit. b: vom 15. Juli bis und mit 15. August) geregelte Fristenstillstand auf Verfügungen der Ersatzkasse UVG Anwendung findet, ist die am 5. September 1996 der Post übergebene Einsprache als rechtzeitig zu betrachten, andernfalls wäre sie verspätet.
b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat in BGE 124 V 372 die Frage der Anwendbarkeit von Art. 22a VwVG auf nicht dem VwVG unterstellte Unfallversicherer offen gelassen, die Gründe, die für oder gegen eine Anwendbarkeit der Fristenstillstandsbestimmung sprechen, indessen eingehend dargelegt (vgl. dazu auch die Urteilsbesprechung von UELI KIESER in AJP 1999 S. 339 f.).
Für die Beantwortung der umstrittenen Frage ist davon auszugehen, dass die übrigen registrierten Versicherer und die Ersatzkasse UVG - im Unterschied zur Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) - nicht dem VwVG unterstellt worden sind (Art. 96 UVG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. e und Art. 3 lit. a VwVG; BGE 115 V 299 Erw. 2b; vgl. auch RKUV 1994 Nr. U 194 S. 209 Erw. 2b). Die sich an und für sich daraus ergebende Nichtanwendbarkeit von Art. 22a VwVG entspricht der in verschiedenen Sozialversicherungszweigen herrschenden Rechtslage, wo es eidgenössische, kantonale oder private Durchführungsstellen gibt, auf welche das VwVG, kantonales Verwaltungsverfahrensrecht oder lediglich die allgemeinen, aus der Bundesverfassung oder aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK abgeleiteten Verfahrensgrundsätze anwendbar sind (BGE 125 V 401; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 S. 21 f.; UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zürich 1999, S. 126 ff., insbes. S. 134 Rz. 296). Was den Bereich der Unfallversicherung anbelangt, hat der Gesetzgeber in Art. 96 UVG die Verfahrensbestimmungen des UVG auch für diejenigen Versicherer anwendbar erklärt, die nicht dem VwVG unterstehen. In den folgenden Artikeln (Art. 97 ff.) hat er einen Mindeststandard aufgestellt, z.B. in Art. 97 Abs. 1 UVG (Fristwahrung), Art. 97 Abs. 2 UVG (Fristwiederherstellung), Art. 99 UVG (Verfügung) und Art. 105 Abs. 1 UVG (30-tägige Einsprachefrist), welche für alle Versicherer - SUVA und übrige registrierte Unfallversicherer gelten. Gerade keinen solchen Mindeststandard hat der Gesetzgeber für den Fristenstillstand vorgesehen, was im Übrigen mit der Rechtslage hinsichtlich des kantonalen Beschwerdeverfahrens übereinstimmt: Dort ist die Regelung des Fristenstillstandes den Kantonen überlassen, was zur Folge hat, dass eine Partei im kantonalen Gerichtsverfahren, je nach örtlichem Gerichtsstand, vom Fristenstillstand profitieren kann oder nicht.
Dementsprechend hat das Eidg. Versicherungsgericht Art. 22a VwVG auf die kantonalen Beschwerdeverfahren als nicht anwendbar erklärt (BGE 116 V 265; RKUV 1994 Nr. U 194 S. 208; für den Bereich der Krankenversicherung [Art. 86 Abs. 1 KVG]: nicht veröffentlichtes Urteil C. vom 9. April 1998).
c) Diese Rechtslage ist unter dem Gesichtswinkel der verfassungsmässigen Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV) als unbefriedigend zu betrachten, weil die Anwendbarkeit des Fristenstillstandes nach Art. 22a VwVG ausschliesslich vom Umstand abhängig gemacht wird, welcher Unfallversicherer die mit Einsprache anfechtbare Verfügung erlassen hat, und diese prozessuale Eigenheit den Rechtsuchenden in der Regel nicht bekannt ist. Dies erscheint umso bedenklicher, als der Gesetzgeber mit dem Erlass der Verfahrensvorschriften nach Art. 96 ff. UVG - im Unterschied zu anderen Sozialversicherungszweigen - bereits auf der Stufe des Verwaltungsverfahrens einen gewissen Mindeststandard setzen wollte. Insbesondere strebte er mit Art. 97 UVG "die Gleichbehandlung Versicherungsträgern" an (Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1976, BBI 1976 III 222). Nicht nur fasste er den Wortlaut von Art. 97 UVG entsprechend den Art. 20 Abs. 3, Art. 21 und Art. 24 VwVG, sondern er vertrat auch die Auffassung - obgleich dies im Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden hat - dass die Art. 20 Abs. 1 und 2, Art. 22 und Art. 23 VwVG sinngemäss anwendbar sein sollen (bundesrätliche Botschaft, a.a.O.). Nach seinem klaren Willen sollte mithin gerade im Bereich der Fristen im Verwaltungsverfahren vor den Versicherern eine einheitliche und rechtsgleiche Regelung im Sinne eines Mindeststandards gelten. Nach Inkrafttreten des UVG wurde im Zusammenhang mit der Teilrevision des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 4. Oktober 1991, in Kraft seit 15. Februar 1992 (AS 1992 S. 288), neu Art. 22a VwVG über den Stillstand der Fristen ins VwVG eingefügt und damit erstmals in diesem Gesetz eine Fristenstillstandsregelung getroffen. Diese Gesetzesänderung geht auf einen parlamentarischen Vorstoss in Form eines Postulats durch Nationalrätin Josi Meier zurück (Amtl.Bull. 1979 N 352 f.), wonach zum Schutze der Rechtsuchenden für die in bundesrechtlich geordneten Verwaltungsverfahren vorgesehenen gesetzlichen Fristen ein Stillstand (Gerichtsferien) vorzusehen sei, der zeitlich an die entsprechenden Bestimmungen des OG anknüpfe. Anlässlich dieser Gesetzesrevision unterblieb eine Angleichung von Art. 97 UVG an die neue Rechtslage. Dass dies bewusst geschehen sein könnte, lässt sich den Materialien nicht entnehmen. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass für andere Sozialversicherungszweige angesichts der in Art. 96 AHVG enthaltenen generellen Verweisung auf die Art. 20-24 VwVG eine Gesetzesanpassung nicht nötig war (vgl. dazu auch BGE 122 V 65 und ZAK 1992 S. 154). Unter diesen Umständen ist auf eine vom Gericht nach Massgabe des Art. 1 Abs. 2 ZGB zu füllende echte Gesetzeslücke (zu diesem Begriff vgl. BGE 125 V 11 f. Erw. 3 mit Hinweisen) zu schliessen. Angesichts der vom Gesetzgeber mit Art. 97 UVG angestrebten Gleichbehandlung der Rechtsuchenden im Bereich des Fristenwesens ist die Anwendung von Art. 22a VwVG im Verfahren vor sämtlichen Unfallversicherern zu bejahen, wie dies auch im Schrifttum (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], S. 264 und 338) und in der kantonalen Rechtsprechung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Waadt vom 15. März 1994, publiziert in SVR 1995 UV Nr. 18 S. 49 f.) vertreten wird." (cfr. DTF 126 V 119)
In questa sentenza il TFA ha pertanto esteso, in ambito LAINF, l'applicabilità delle norme in materia di sospensione dei termini previste dalla legge federale sulla procedura amministrativa (art. 96 LAINF), anche agli assicuratori privati, essendo contrario al principio della parità di trattamento (prevista, per quanto concerne i termini, all'art. 97 LAINF) far dipendere la sospensione dei termini dalla qualità dell'assicuratore infortuni (SUVA o assicuratore privato).
Alla luce della giurisprudenza federale citata occorre constatare che, in ambito LAMal, dove tutti gli assicuratori sono soggetti alle stesse norme e non vi è né un rinvio alla legge federale sulla procedura amministrativa né una norma sui termini in ambito di procedura di opposizione alla Cassa malati (cfr. art. 80-85 LAMal), il termine per opporsi alla decisione formale della Cassa, previsto dall'art. 85 LAMal, non è sospeso dalle ferie giudiziarie.
L'opposizione del 22 aprile 2002 presentata dall'insorgente è di conseguenza tardiva.
L'insorgente fa tuttavia valere di aver subito, il 13 marzo 2002, un intervento di vitrectomia all'occhio con conseguenti complicazioni postoperatorie.
Essa fa implicitamente valere una restituzione dei termini.
Ora, indipendentemente dalle norme applicabili in concreto, va rilevato che in data 28 marzo 2002, ossia ancora entro il termine di 30 giorni per presentare opposizione alla decisione formale della __________, l'insorgente, nell'ambito di un'altra procedura pendente innanzi al TCA (inc. __________), ha scritto una lettera a questo Tribunale, chiedendo una proroga per poter prendere posizione in merito ad alcuni documenti a lei trasmessi (doc. _ inc. __________).
Ora, nella citata sentenza del 30 giugno 1997 (DTF 123 V 128), il TFA ha affermato che "la conclusion des juges cantonaux qui n'ont pas tenu la forme écrite spéciale comme obligatoire dans la procédure d'opposition s'avère ainsi conforme au droit." e che "aussi bien, par analogie avec la disposition légale précitée (ndr: art. 87 let. b seconde phrase LAMal) l'assureur-maladie doit-il impartir à l'assuré un délai convenable pour que celui-ci remédie au défaut de motivation de son opposition. Ainsi il incombe dans tous les cas à l'assureur d'interpeller l'assuré dont l'opposition ne serait pas suffisamment motivée ou claire avant d'en tirer des conséquences définitives (Maurer, op. cit.. p. 163; Ghölew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 285). Le comportement contraire de l'assureur relèverait en effet du formalisme excessif, proche du déni de justice, dès lors que la stricte application d'une règle de procédure au demeurant non écrite - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection (…)."
Per cui, considerato come, perlomeno fino al 31 dicembre 2002, l'opposizione ad una decisione formale di una Cassa non doveva necessariamente avvenire per iscritto ed in ogni caso, se non motivata, l'assicuratore doveva permettere all'interessato di completare il proprio reclamo (cfr. DTF 123 V 128), non si vede quale motivo avrebbe impedito l'insorgente di telefonare alla Cassa o trasmettere una semplice lettera, come ha fatto con lo scritto del 28 marzo 2002 al TCA, per formulare opposizione, con possibilità di eventualmente completarla e motivarla successivamente.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione della ricorrente è tardiva.
Visto tutto quanto precede, le ulteriori censure dell'insorgente contro il contenuto della decisione formale che la condanna al pagamento di un importo di fr. 1'009.30 non vanno esaminate.
Esse sono del resto già state ampiamente trattate sia dal TCA che dal TFA (cfr. STCA del 20 novembre 2000 (inc. __________) e del 25 ottobre 2000 (inc. __________), oggetto di due distinte decisioni del TFA di data 25 luglio 2001 (K 203/00 e K 10/01), contro cui l'interessata ha presentato due istanze di revisione ritenute inammissibili dall'Alta Corte per mancato versamento dell'anticipo (STFA del 20 settembre 2002 (K 144/01) e STFA del 15 ottobre 2002 (K 143/01).
Inoltre, ancora recentemente, con sentenza del 21 marzo 2003 (inc. __________) il TCA ha nuovamente esaminato in dettaglio tutte le censure sollevate dall'insorgente, simili a quelle fatte valere in concreto, respingendole.
Infine, per quanto concerne le asserite violazioni del Codice Penale da parte della Cassa, questo TCA rammenta alla ricorrente quanto esposto nella sentenza 21 marzo 2003 __________ a pag. 50 e 2.10. in fine.
Il gravame va di conseguenza respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.
Non si percepiscono tasse e spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti