RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00077 IR/sc
Lugano 8 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 17 giugno 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 17 giugno 2002, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la domanda di revisione (art. 48 Reg. LCAMal.) delle decisioni 28 febbraio 2002 relative alle istanze formulate dalla signora __________, 1912, nubile, domiciliata a __________ presso __________ ed assicurata contro le malattie presso la __________, con cui l’assicurata chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per gli anni 2001 e 2002.
1.2. __________ si è aggravata con tempestivo ricorso a questo TCA riproponendo le medesime argomentazioni fatte valere in precedenza, e meglio:
" (…)
1. L'Ufficio dell'assicurazione malattia, conformemente all'art. 30 LCAMal, ha calcolato il reddito determinante aggiungendo al reddito imponibile (indicato in Fr. -.-anche se nel mio caso, come risulta d'altra parte dall'allegata notifica di tassazione 1999-2000 Allegato _ - ammonta effettivamente a Fr. - 13'497.--) un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria eccedente l'importo di Fr. 150'000.--. Queste modalità di calcolo non tengono però in considerazione le obiezioni sollevate nell'istanza di revisione inoltrata.
Infatti, come precisato all'ufficio competente, bisogna sottolineare che in data 30 maggio 1996 ho donato alle mie due nipoti la totalità delle mie proprietà immobiliari, e più precisamente le part. ____ e ____ del RFD di __________, mantenendo nel contempo a mio favore un diritto di usufrutto vita natural durante (Allegato _: istromento notarile, Allegato _: istanza di donazione, Allegato _: istanza di usufrutto, Allegato _: notifica di tassazione dell'imposta di donazione).
Ora, dal profilo fiscale, i redditi e la sostanza dei beni oggetto di usufrutto vengono esposti nella partita fiscale dell'usufruttuario (art. 40 LT) e, conseguentemente, risultano nella mia notifica di tassazione 1999-2000. L'usufruttuario come stabilito all'art. 755 del CCS ha diritto al possesso, all'uso ed al godimento della cosa, però non è l'effettivo proprietario e non può quindi procedere all'alienazione dell'oggetto. Proprio per questi motivi ritengo che i beni in usufrutto dovrebbero essere trattati in modo differenziato.
2. Abbondantemente si può inoltre precisare che, adottando la soluzione proposta dall'Ufficio dell'assicurazione malattia, si creerebbe una manifesta disparità di trattamento tra chi, da una parte, dona la propria sostanza e chi invece mantiene il diritto di usufrutto. Ai primi, in pratica non verrebbe computato nessun importo a livello di sostanza in quanto fiscalmente non sono i proprietari dei beni, ai secondi invece verrebbe ancora computata la sostanza in quanto fiscalmente usufruttuari. Mal si comprende come l'ufficio preposto possa adottare questa interpretazione che porterebbe notevoli vantaggi a chi, pur avendo delle notevoli disponibilità a livello di sostanza, dona la stessa ai propri parenti. Mi sembra evidente la volontà del legislatore, alla luce anche dell'introduzione del nuovo art. 32 della LCAMal, di voler chiaramente limitare il sussidio e regolare le cose tenendo in considerazione la situazione reale e non solamente fiscale. Questa situazione si riscontra non solo nell'ambito della determinazione dell'applicazione dei sussidi dell'assicurazione malattia, ma in una serie di altri leggi che regolamentano il versamento di contributi e sussidi a favore di una cerchia di persone che soddisfano i limiti di reddito stabiliti nella rispettiva legge (vedasi ad esempio le "Direttive concernenti l'applicazione e il computo delle rette differenziate" per la determinazione dell'ammontare delle rette per le Case per anziani o le modalità applicabili per la determinazione della prestazione complementare dell'AVS).
3. Alla luce delle motivazioni sopra esposte, alfine di trovare una soluzione equa, si propone quale soluzione per la determinazione della sostanza imponibile le modalità di calcolo risultanti nelle "Direttive concernenti l'applicazione e il computo delle rette differenziate" (utilizzate per determinare l'ammontare delle rette per le Case per anziani) che possono essere così evidenziate:
Sostanza imponibile al 01.01.1999 (notifica di tassazione
- Valori di stima imputabili agli immobili donati:
mapp. __________ 812'686
mapp. __________ 4'235
= valori di stima presenti nella notifica di tassazione 816'921 - 816.921
======
+ Valori di stima al momento della donazione 327'552
= Sostanza computabile 268'709
- Limite ammesso - 150'000
= Sostanza residua 118'709
=======
Quota della sostanza da aggiungere al reddito imponibile (1/15) 7'914
=======
Considerato che il reddito imponibile della dichiarazione d'imposta 1999-00 risulta essere negativo di Fr. - 13'497.--, anche aggiungendo la quota di consumo della sostanza non vengono superati i limiti di legge (Fr. 22'000.- secondo art. _ lett. c) del
DE concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2002)." (Doc. _)
1.3. In risposta l’amministrazione propone la reiezione del gravame ribadendo come secondo giurisprudenza di questo TCA la persona al beneficio di un diritto d’usufrutto sulla sostanza esposta ai fini della notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato quale tassazione di riferimento, deve vedersi computare la sostanza nella misura fissata dalla legge. Per l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il caso sottoposto a giudizio è un caso ordinario per il quale ci si deve riferire ai dati fiscali (Tassazione 1999/2000).
in diritto
In ordine
2.1. __________ ha impugnato le decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui è stata respinta l’istanza di revisione delle decisioni negative 28 febbraio 2002 mediante le quali i sussidi per l’assicurazione malattia per gli anni 2001 e 2002 sono stati respinti. Nella sua motivazione l’amministrazione è entrata nel merito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente. Va qui evidenziato come una istanza di revisione del sussidio possa essere formulata, come rammenta l’art. 48 Reg. LCAMal. in caso di emanazione di una decisione di tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal riportato per esteso sub. 2.2. Nel caso concreto dagli atti non risulta che __________ abbia sollevato alcuno dei motivi giustificanti la revisione dinanzi all’autorità amministrativa. In effetti non è stata prodotta una nuova decisione di tassazione per il periodo di riferimento e la richiesta di revisione non risulta motivata da una diminuzione importante del reddito ai sensi dell’art. 67 Reg. LCAMal. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia avrebbe quindi dovuto concludere per l’irricevibilità dell’istanza di revisione. L’amministrazione essendo entrata nel merito della questione sollevata dalla ricorrente questo TCA analizzerà, qui di seguito, la fondatezza o meno del gravame dovendo ritenere comunque ricevibile il gravame qui in discussione. L’istanza di revisione non deve comunque divenire un succedaneo della procedura di reclamo e di successiva impugnativa al TCA quando non vengano rispettati i termini per aggravarsi contro le decisioni da parte degli assicurati.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.
Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, la ricorrente, persona sola ai sensi dell'art 26 LCAMal, ha avuto un reddito imponibile nullo, mentre l’Ufficio di Tassazione ha ritenuto una sostanza imponibile pari a CHF. 758’078.- (doc. _). In conseguenza a tale accertamento l’amministrazione ha ritenuto, in applicazione dell’art 30 LCAMal, un reddito determinante di fr. 41.000.- .
__________ indica di essere unicamente usufruttuaria dei beni alienati alle nipoti e considera iniquo ritenere il corrispettivo valore della sostanza per la determinazione del sussidio. Come indicato in precedenza la ricorrente propone un modello di calcolo che comunque non trova fondamento alcuno nella legge, rispettivamente nel regolamento.
A livello fiscale la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 LT) e ciò analogamente all’imposta immobiliare che viene prelevata dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 LT). Questa soluzione era già praticata dalla LT 1976 sotto l’egida della quale la giurisprudenza si era così espressa in merito alle norme ed alle critiche formulate contro di esse:
" Secondo l'art. 12 LT i beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21 cpv. 5 DIFD stabilisce che il reddito della sostanza gravata da usufrutto è aggiunto al reddito dell'usufruttuario.
La giurisprudenza di questa Camera assimila ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT il diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1982, p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.). L'interpretazione data dalla Camera è d'altronde in sintonia con la chiara ed inequivoca volontà del legislatore, secondo il quale 'l'enumerazione dei diritti di godimento non deve considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da imporre a carico del beneficiario', per cui essa 'deve per esempio applicarsi anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art. 776 CC' (cfr. Rapporto della Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT 1986, p. 491 ss.).
(…)
Ne consegue che l'imposta cantonale, sia per la sostanza sia per il reddito, viene messa a carico di chi gode il bene. Tale soluzione, ancorché criticata da parte della dottrina, con particolare riferimento all'attribuzione dell'intera imposta sulla sostanza al beneficiario, è stata ripetutamente avallata da questa Camera, soprattutto per gli innegabili pregi che offre dal profilo della semplicità e della praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., in RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1. ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT n. 133 del 22 maggio 1989 in re B.B.).
(…)
La medesima soluzione si impone con riferimento all'imposta federale diretta, ove la sola differenza è costituita dall'assenza dell'imposta sulla sostanza. Secondo Känzig (Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982, p. 468), si evince dalla chiara lettera dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der Gesetzgeber den vollen Genuss eines Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem Nutzniesser als Einkommen zurechnen will'; ciò vale sia che l'usufrutto si fondi su norme del diritto di famiglia o del diritto successorio sia che invece scaturisca da un negozio giuridico a titolo gratuito tra proprietario dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt die sachenrechtliche Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der Nutzniessung zu Grunde liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig, op. cit., p. 468 s.).
(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)
Lo scopo del legislatore appare essere quello di imporre il reale beneficiario della sostanza gravata dal diritto reale limitato.
Quindi l’autorità fiscale ha ritenuto correttamente l’intera sostanza, al valore di stima, donata da __________, nella partita fiscale della stessa ricorrente.
2.4. Come rilevato nella sentenza evocata dall’amministrazione in sede di risposta di causa (ST 22 aprile 1999 nella causa _. inc. __________) il TCA ha ritenuto che:
“la natura della sostanza ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid 4b; DTF 110 V pag. 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.”
considerando nel calcolo per la determinazione del sussidio del ricorrente __ anche la sostanza (rilevante) relativa a delle quote di partecipazione detenute in usufrutto dal richiedente il sussidio. Non diversamente occorre fare in questa sede.
2.5. A torto la ricorrente invoca una disparità di trattamento tra la sua situazione e quella dell’assicurato che aliena i suoi beni senza mantenere a carico degli stessi un usufrutto. Secondo la ricorrente quest’ultimo non disponendo più della sua sostanza beneficerebbe del sussidio mentre il beneficiario di un diritto d’usufrutto (che ha comunque alienato la nuda proprietà) sarebbe penalizzato non potendo beneficiare del diritto al sussidio in caso di raggiungimento del reddito determinante.
Va ricordato che una decisione viola il diritto alla parità di trattamento (di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost.) nella misura in cui l’autorità tratta in modo differente delle situazioni simili senza motivi che possono giustificare una simile differenziazione (DTF 125 I 163 consid. 3a, DTF 124 I 170 consid. 2 con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza federale un assicurato può prevalersi di una parità di trattamento nell’illegalità, sempre che non leda altri interessi legittimi, unicamente se l’autorità non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante deroga alla legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge (DTF 116 V 238, DTF 115 Ia 83 consid. 2; cfr. G. Müller in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, note 45; cfr. Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, Berne 1985, p. 73/74).
Nel caso di specie il legislatore tratta in maniera diversa due situazioni giuridiche differenti e ciò in maniera del tutto corretta. Non sono infatti comparabili le situazioni giuridiche evidenziate dalla ricorrente, differente è la donazione incondizionata di un bene dalla donazione della sola nuda proprietà dopo che il donatario si sia riservato il diritto d’usufrutto sul bene.
D’altra parte l’autorità fiscale ha applicato correttamente i principi legislativi più sopra evocati.
2.6. Nel caso concreto dunque l’amministrazione ha rettamente ritenuto il dato fiscale contenuto nella tassazione di riferimento. La sostanza di oltre CHF 758'000.-, dedotta la franchigia di CHF 150'000.- per persone sole, e considerata nella misura di 1/15, ha comportato un valore di oltre 40'000.- tale da impedire rettamente la concessione del sussidio richiesto sia per l’anno 2001 che per l’anno 2001. Il ricorso va quindi respinto senza carico di tasse di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti