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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 36.2002.72

September 2, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·945 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00072   IR/cd

Lugano 2 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 1 luglio 2002 interposto da

__________, 

rappr. da: __________, __________,   

contro  

la decisione del 3 giugno 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,

                                         in fatto ed in diritto

                                   1.   Con decisione dell'ufficio assicurazione malattia del

                                         3 giugno 2002 __________ si è visto respingere un reclamo in materia di concessione dei sussidi dell'assicurazione malattia obbligatoria con le seguenti motivazioni:

"(…)

appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso nei confronti del signor __________ alcuna notifica di tassazione quale persona separata;

                                          stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del reddito in caso di separazione o divorzio, in assenza di tassazione fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 2'660.- (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio calcolato su una base di 160 ore lavorative mensili a 18 fr. all'ora senza tredicesima, del salario lordo mensile di fr. 280.per lavori di portineria e, in deduzione, degli alimenti mensili di fr. 500.- a suo carico);

                                           osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile di

                                           fr. 2'660.- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le persone sole, risulta un reddito determinante pari a

                                           fr. 24'000.-;

                                           ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;

decid e:

                                           Il reclamo contro la decisione del 28 febbraio 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è  r espint o."

(cfr. doc. _)

                                   2.   Con atto di ricorso 1 luglio 2002, tramite il patrocinatore avv. __________, che già lo rappresenta in ambito civile, __________ si è aggravato al TCA contro la decisione citata nei seguenti termini:

"(…)

Il motivo del ricorso è da ascrivere a una considerazione solo parziale delle deduzioni.

L'Istituto delle assicurazioni sociali ha calcolato un salario mensile lordo del signor __________ di fr. 2'880.--.

A questo importo ha aggiunto fr. 280.-- per lavori di portineria ed in deduzione ha ammesso unicamente gli alimenti di fr. 500.-ch'egli versa per la figlia __________.

In verità il signor __________ versa alla figlia fr. 500.-- ma le paga pure la cassa malati pari a fr. 187.10 di premio base e fr. 35.-- di complementare.

Oltre a ciò in causa è stato ammesso l'intervento di una terza persona che aiuta il signor __________ nei lavori di portineria.

Questo aiuto è stato quantificato in fr. 100.-- al mese.

Per questi motivi si chiede di tenere in considerazione oltre alla deduzione di fr. 500.-- pure il premio di cassa malati ch'egli paga per la figlia (parte integrante del dovuto) e fr. 100.-- che gli permettono di conseguire l'ulteriore reddito dalla portineria.

Ciò facendo il calcolo è il seguente:

● reddito lordo                fr.  2'880.00  (fr. 18.-- lordo all'ora senza

                                                               tredicesima per 16 ore

                                                               lavorative mensili)

● lavori di portineria       fr.    280.00

                                        fr.  3'160.00

./.                                     fr.     500.00 (alimenti per __________)

./.                                     fr.     187.10 (cassa malati obbligatoria per

                                                               __________)

./.                                     fr.       35.00 (cassa malati complementare per

                                                               __________)

./.                                     fr.     100.00 (contributo per la signora

                                                               __________ per lavori di portineria)

                                        fr.  2'337.90

                                        =========

Sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le persone sole risulta un reddito determinante inferiore a fr. 22'000.-- ciò che dà diritto al signor __________ all'erogazione dei sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2002.

Si protestano spese, tasse e ripetibili." (cfr. doc. _)

                                   3.   L'ufficio dell'assicurazione malattia ha reagito con il seguente scritto:

"(…)

In sostituzione della decisione annullata, il signor __________ nel corso   dei primi giorni del prossimo mese di agosto riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.

Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2002. La Cassa     malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di agosto.

 Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2002, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2002 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1°gennaio 2002." (cfr. doc. _)

                                         ed ha chiesto lo stralcio dei ruoli della procedura.

                                         Invitata a prendere posizione in merito la patrocinatrice del ricorrente così si è espressa:

"facendo seguito al suo scritto 23 luglio 2002, nel termine impostomi,

 aderisco alla richiesta di stralcio dai ruoli della procedura emarginata, il tutto comunque con protesta di spese e ripetibili.

 Il mio cliente non è ancora in possesso della preannunciata decisione positiva di sussidio CM. La stessa formerà se del caso oggetto di separato reclamo/ricorso." (cfr. doc. _)

                                   4.   Osservato come il ritiro del gravame renda priva d'oggetto la procedura la stessa può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.

                                         Ritenuto  il sostanziale buon esito per il ricorrente l'amministrazione resistente va condannato al pagamento di ripetibili che appare equo fissare in CHF 300.- alla luce del limitato impegno della patrocinatrice.

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese,

                                              tasse e spese sono a carico dello Stato,

                                              l'ufficio assicurazione malattia verserà al ricorrente

                                              CHF 300.- (complessivi di IVA) a titolo di ripetibili;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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