RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00066 IR/cd
Lugano 9 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2002 di
1. __________, 2. __________,
Contro
La decisione del 17 maggio 2002 emanata da
Cassa malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ e __________ sono entrambe assicurati presso la Cassa Malati __________ con sede a __________. La copertura si estende all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ed alla complementare chiamata __________. Per l’anno 2002 gli assicurati hanno chiesto una franchigia annua di CHF 1'500.- (doc. _ e _). I signori __________ hanno fatto capo a cure mediche da parte dei curanti dott. __________ e dott. __________ ed a prestazioni farmaceutiche da parte della Farmacia __________.
Per le cure farmaceutiche l’assicuratore, a fronte delle fatture presentate, ha stilato due conteggi in data 11 marzo 2002. Il primo relativo a prestazioni eseguite il 25 agosto 2001 dalla Farmacia __________ (per importi di CHF 123,15 e CHF 144,70). __________ ha cifrato in CHF 12,30 e 14,50 le partecipazioni dell’assicurata versando la differenza della spesa. Il conteggio indica la specifica di “Rimborso delle prestazioni 2001”. Il secondo rimborso di prestazioni, questa volta riferito all’anno 2002, specifica in CHF 1'483,30 l’importo complessivo delle fatture della farmacia per le forniture di medicamenti del 2 gennaio ed 8 gennaio 2002. In questo caso l’assicuratore non ha fornito prestazioni ritenendo gli importi dovuti dagli assicurati per la franchigia.
1.2. A fronte delle richieste di spiegazioni verbali della signora __________ l’assicuratore ha preso posizione con scritto del 10 aprile 2002 indicando:
" (…)
Gli scontrini di farmacia in nostro possesso sono datati del 2002. Pertanto, sono stati contabilizzati sotto i vostri conti franchigia 2002, visto che dovrebbero corrispondere alla data alla quale avete ritirato i medicamenti in farmacia." (cfr. doc. _)
Il successivo 18 aprile 2002 i signori __________ hanno manifestato la loro opposizione alla presa di posizione di __________ esprimendosi come segue:
" (…)
I medicamenti che la Farmacia __________, presso la quale lavora nostro figlio __________, ha registrato nei primissimi giorni del corrente anno 2002, sono stati consegnati e consumati al momento stesso della ricetta medica: le date delle ricette corrispondono a quelle delle visite mediche e gli stessi medici lo dimostreranno se necessario." (cfr. doc. _)
Il 25 aprile 2002 l’amministrazione ha emanato una decisione formale ribadendo il vincolo per la data della prestazione eseguita e l’indicazione delle date del 2002 rilevabile dagli scontrini. Gli assicurati si sono opposti alla decisione e __________ ha emanato una decisione su opposizione il 17 maggio 2002 in cui ha ripreso il contenuto della decisione nei seguenti termini:
" (…)
• In data 11 marzo 2002, secondo i nostri conteggi no __________ e __________ abbiamo contabilizzato un importo totale di Fr. 1'828.00 per dei medicamenti comprati per lei e suo marito alla Farmacia __________.
• l'8 aprile 2002, abbiamo avuto un colloquio telefonico concernente il rimborso di questi farmaci, dedotti dalle vostre franchigie annue di Fr. 1'500.00.
• In data 10 aprile 2002, vi abbiamo confermato per iscritto la nostra posizione, ossia che le date degli scontrini erano il 2 e l'8 febbraio 2002 e quindi i nostri conteggi erano corretti.
• II 18 aprile 2002, lei ha fatto opposizione alla nostra decisione di mantenere i nostri pagamenti contabilizzati nell'anno 2002.
• La decisione formale è stata emessa il 25 aprile 2002.
• La nostra decisione è impugnata mediante opposizione, in data 26 aprile 2002.
In diritto :
L'art. 64, al 1 & 2 della Legge sull'assicurazione malattia (LAMal) stipula che "gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Questa partecipazione comprende un importo fisso per anno e il 10 % dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale)".
Inoltre, l'art. 103, al 3 dell'OAMal (Ordinanza sull'assicurazione malattia) cita che " per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data delle cure".
Conclusione :
Tenuto conto di quanto precede, la informiamo che le date delle cure corrispondono a quelle menzionate sui scontrini, ossia il 2 e l'8 febbraio 2002, date alle quali sono stati acquistati i medicamenti.
Pertanto, gli importi di un totale di Fr. 1'828.00 sono stati contabilizzati e dedotti delle vostre franchigie per l'anno 2002."
(cfr. doc. _)
1.3. Con atto del 13 giugno 2002 __________ e __________ hanno adito questo TCA chiedendo che sia fatto obbligo ad __________ di “rimborsare ai ricorrenti i medicinali che hanno interessato l’anno di cura 2001 previa presentazione dei relativi conteggi nei quali figurano tanto le franchigie, tanto la partecipazione percentuale, aggiornati per gli anni 2001 e 2002” con protesta di spese e ripetibili.
Dal canto suo l’assicuratore ha proposta la reiezione dell’impugnativa con allegato del 9 luglio 2002 in cui ribadisce gli stessi concetti contenuti nelle decisioni della decisione su opposizione.
I ricorrenti hanno chiesto l’assunzione di specifiche prove ed il giudice delegato ha acquisito informazioni presso __________ (lettera 17 luglio 2002) e presso il farmacista (lettera 29 luglio 2002) la cui risposta (doc. _ del 22 agosto 2002) è stata trasmessa alle parti per una presa di posizione. In particolare il dott. __________ e la dott. __________ della Farmacia __________ hanno specificato quanto segue:
" In risposta alla sua richiesta del 29 luglio 2002, possiamo confermare
le consegne di medicamenti ai Sigg. __________:
- __________:
Vagihex: 02.01.2002
Zomig: 11.05.2001 ; 13.10.2001 ; 27.10.2001
Livial: non possibile stabilire con esattezza (troppi clienti della
farmacia con il medesimo medicamento)
Belok Zok: 14.12.2001
Mg-Diasporal: 03.12.2001, 14.12.2001
- __________
Micardis: 11.09.01, 07.10.01, 31.10.01
Per quanto concerne il Livial, è importante aggiungere che è un ormone sostitutivo che viene assunto regolarmente tutto l'anno. Possiamo con certezza confermare che la Sig.ra __________ è in cura con il Livial dal 2001 e che per logica conseguenza ha fatto uso di almeno 13 scatole e che lo stesso quantitativo le deve essere stato, per forza di cose, dispensato dalla farmacia. In realtà succede che spesso vengano dispensate un quantitativo equivalente a 6 mesi di trattamento, per cui risulta possibile che in un anno vengano dispensate fino a 20 imballaggi: il quantitativo sarà logicamente meno l'anno successivo (leggi 2002). Le casse malati stesse consigliano l'approvvigionamento biennale, per evitare spese mediche eccessive e per risparmiare sulle tasse del farmacista stesso ! All' eccezione
della ricetta del 2 gennaio 2002, tutte le altre ricette riguardanti il Livial riguardano sicuramente dispensazioni dell'anno 2001.
Riassumendo: trattandosi in generale di medicamenti utilizzati per patologie croniche (sostituzione ormonale, ipertensione, attacchi di emicrania), è del resto evidente (e auspicabile) che vengano utilizzati regolarmente dai sigg. __________ secondo quanto prescritto dai medici curanti." (cfr. doc. _)
Il 12 settembre 2002 __________ ha comunicato al TCA:
" preso atto del contenuto della lettera del 22 agosto 2002 della
farmacia __________, secondo la quale i medicamenti sono stati dispensati nell'anno 2001, ritiriamo la nostra decisione e la ricorrente riceverà nei prossimi giorni un conteggio con la rettifica della franchigia/partecipazioni relativo ai medicamenti oggetto del ricorso."
(cfr. doc. _)
Anche i ricorrenti si sono espressi in merito.
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMal accorda prestazioni in caso di infortunio per quanto l’evento non sia a carico di alcuna assicurazione infortuni.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
2.3. Nel caso di specie è in discussione la percezione, da parte dell’assicuratore malattie, di una franchigia riferita all’anno 2002 per una serie di forniture di farmaci da parte della Farmacia __________ agli assicurati ricorrenti, forniture che i signori __________ riconducono all’anno 2001. Il carico di un importo complessivo di 1'828.- sulla franchigia dell’anno 2002 avvenuta con i conteggi __________ e __________ é quindi contestata. Per i ricorrenti i farmaci vanno rimborsati dall’assicuratore poiché forniti nell’anno 2001.
2.4. Gli assicurati debbono partecipare, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico sanitarie, ai costi delle prestazioni ottenute. Questi sono costituiti da una franchigia annuale, ossia una partecipazione fissa per anno, ed una aliquota del 10% delle spese che esuberano la franchigia. La franchigia assomma a CHF 230.- per anno civile (art. 103 cpv. 1 OAMal). Secondo l’art. 62 cpv. 2 LAMal:
" Il Consiglio federale può autorizzare l’esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali:
a. l’assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell’articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio;
b. l’ammontare del premio dell’assicurato dipende dall’ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo."
L’art. 93 OAMal dal canto suo rammenta come
" 1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali).
Le franchigie opzionali ammontano a 400, 600, 1200 e 1500 franchi per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali."
Questo sistema di franchigia (“Franchisenversicherung”) permette una contrazione del premio pagato che varia a seconda dell’ammontare della franchigia scelta (con la franchigia massima di CHF 1'500.- vi è una diminuzione del 40% del premio come specificatamente indicato dall’art. 95 cpv. 2 OAMal).Come rammenta il TFA in una sentenza del 23 dicembre 1997 in re WB (RAMI 1998 56 e segg.) la franchigia superiore a quella legale annua minima, stipulata da un assicurato adulto giusta l’art. 62 cpv. 2 LAMal, assicurato che non abbia sospeso la copertura infortuni ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAMal, è applicabile non solo in caso di malattia ma anche di infortunio.
2.5. L’art. 103 cpv. 1 OAMal indica che la franchigia è dovuta per ogni anno civile. Come rammenta il TFA in una sentenza 17 ottobre 2000 in re G.:
" Comme l'art. 31 al. 2 LAMal met à la charge de l'assurance obligatoire des soins les coûts de lésions du système de la mastication causés par un accident selon l'art. 1er al. 2 let. b, il s'ensuit que, comme pour d'autres séquelles d'accident, c'est la date du traitement qui est déterminante pour fixer l'obligation éventuelle de prester de l'assurance-maladie."
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 282 e segg. (c. 2 pag. 284), l’alta Corte Federale ha ritenuto come, nel caso di cura dentaria effettuata in due distinti periodi, uno nel regime del diritto previgente retto dalla LAMI e l’altro in regime LAMal, la seconda parte della cura andava esaminata alla luce del nuovo diritto. Non diversamente va trattata la cura che si svolge lungo un periodo prolungato e che va da un anno civile all’altro. In questo caso la franchigia è dovuta per entrambe gli anni di cura. Eugster (op. cit. pag. 186 marginale 839) rammenta come:
" Bei Behandlungen, die auf die Zeit vor und nach dem Jahreswechsel entfallen, ist eine Ausscheidung der Leistungen aufgrund des Kalendariums vorzunehmen und sowohl Franchise als auch Selbstbehalt für beide Jahre zu veranschlagen. Überholt ist RSKV 1982 500 180”
2.6. Nel concreto caso l’assicuratore ha prodotto al TCA le strisce di cassa della Farmacia __________ e le ricette dei dott. __________ e __________, concernenti prestazioni eseguite in favore dei ricorrenti. In base agli accertamenti eseguiti presso i farmacisti da parte del giudice delegato è stato possibile accertare come, nella sostanza,
" All’eccezione della ricetta del 2 gennaio 2002, tutte le altre ricette riguardanti il Livial riguardano sicuramente dispensazioni del 2001”
mentre per gli altri medicamenti è stato possibile accertare la data esatta della fornitura (tutte eseguite nel 2001).
In virtù delle considerazioni di diritto che precedono la decisione della Cassa, impugnata con il gravame in discussione, va quindi annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per una nuova decisione in merito, decisione che la Cassa ha preannunciato nella lettera 12 settembre 2002.
2.7. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto senza necessità di acquisire le prove offerte dai ricorrente la fattispecie essendo stata chiarita con l’acquisizione di informazioni scritte presso i farmacisti. Conformemente alla costante giurisprudenza qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Alla luce di quanto precede il gravame va accolto, come indicato, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa Malati __________ per una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti