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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2002 36.2002.5

April 24, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,363 words·~17 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00005   cs/sc

Lugano 23 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 12 dicembre 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 12 dicembre 2001 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha respinto il reclamo contro la decisione del 2 novembre 2001 con la quale è stata rifiutata la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per gli anni dal 1998 al 2000 presentata da __________ (doc. _).

                               1.2.   Contro la predetta decisione è tempestivamente insorto l'interessato rilevando:

"  (…)

Nella sua decisione del 12 dicembre 2001, l'Istituto delle assicurazioni sociali dimostra di non aver valutato più attentamente la mia richiesta per l'ottenimento dei sussidi arretrati.

Infatti, nella risposta al mio reclamo del 30 novembre 2001 contro la decisione negativa del 2 novembre, non viene apportata alcuna motivazione o spiegazione ulteriore alla precedente decisione negativa.

Le due decisioni vengono motivate con la semplice frase di circostanza "... le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo dell'inoltro dell'istanza non possono essere considerate da parte dello scrivente Ufficio come una giustificazione sufficiente ... ".

Sia nella precedente decisione, sia nella decisione sul reclamo, non è fatto riferimento e nemmeno viene contestato alcuno dei punti spiegati dal sottoscritto, a comprova della mancanza di un fondamento giuridico per il sostenimento del rifiuto.

Gli articoli 53-55 LCAMal, richiamati nelle decisioni citate, in parte danno ragione al sottoscritto ed in parte vengono interpretati in modo alquanto soggettivo e restrittivo, in particolare per quanto riguarda la validità delle motivazioni.

Infatti, secondo l'art. 53 LCAMal, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. I termini per la richiesta e la concessione del sussidio sono quindi osservati.

Essendo nato il diritto al beneficio del sussidio per gli anni 1998, 1999 e 2000, solo verso la metà dell'anno 2000 in seguito alla modica della mia notifica di tassazione, non avrei potuto inoltrare la richiesta negli anni precedenti. Ritengo perciò che questa sia da ritenere una motivazione valida, sufficiente e fondata.

Si potrebbe discriminare al massimo sul ritardo dell'inoltro dell'istanza per il solo anno 2000. Qui il livello dell'asta riguardante la valutazione sulla sufficienza delle giustificazioni è alquanto soggettivo ed opinabile.

Secondo il sottoscritto, le motivazioni addotte nella richiesta sono particolari e fondate. II ritardo non è sicuramente dovuto a negligenza (…)" (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 28 gennaio 2002 l'IAS propone di respingere il gravame e osserva:

"  (…)

Si tratta di un caso in cui vengono richiesti i sussidi retroattivi per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.

A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere evaso in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal.

In effetti, dallo scritto 30.11.2001 della parte ricorrente (doc. _), risulta in modo pacifico la negligenza della stessa nell'inoltro dell'istanza del sussidio.

L'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal stabilisce che "gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso".

Nel caso di specie, la controparte ha contratto matrimonio in data 28.11.1997 e la prima tassazione emessa nei suoi riguardi quale persona coniugata, da cui risulta un reddito determinante inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio per gli anni 1998, 1999 e 2000, è stata intimata alla stessa in data 27.03.2000 (notifica di tassazione su reclamo relativa al biennio fiscale 1999/2000).

II matrimonio è una delle situazioni previste all'art. 67 Reg. LCAMal, per le quali il diritto al sussidio deve essere determinato, in caso di assenza di tassazione fiscale applicabile, sulla base delle entrate lorde mensili accertate al momento dell'inoltro della richiesta di sussidio.

In applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal, la parte ricorrente avrebbe pertanto potuto inoltrare la richiesta di sussidio per gli anni 1998, 1999 e 2000 nel corso degli anni stessi, dal momento che a quel tempo non era in possesso di una notifica di tassazione applicabile.

Le tassazioni utili al fine di decidere in margine al sussidio per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono state intimate all'assicurato in data 27.03.2000.

Ciò sta ad indicare che l'istanza di sussidio è stata inoltrata circa un anno e mezzo dopo (settembre 2001) che l'interessato è giunto a conoscenza delle notifiche fiscali utili.

A titolo abbondanziale si sottolinea inoltre quanto segue.

La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal 1°.01.1994.

Si può dunque legittimamente ritenere che durante gli anni 1998, 1999 e 2000 ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle pratiche di specie.

Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata di tutti.

L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a singole richieste di utenti.

La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente comprensibili (stati di comprovata malattia, residenza all'estero, dimostrata incapacità di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana, ...), la stessa non deve essere evasa in modo

positivo dai servizi amministrativi preposti." (Doc. _)

                               1.4.   Con osservazioni del 13 febbraio 2002 l'assicurato afferma:

"  (…)

L'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) cerca con ogni tipo di ingiustificata supposizione di aver ragione del gravame volendo dimostrare un'inesistente negligenza del sottoscritto.

Esso richiama gli art. 45 cpv. 1 lett. d) e art. 67 Reg. LCAMal, asserendo che in base alle disposizioni degli stessi avrei dovuto inoltrare richiesta di sussidio durante gli stessi anni 1998, 1999 e 2000 sulla base delle entrate lorde mensili accertate, dal momento che a quel tempo non ero in possesso di una notifica di tassazione applicabile.

Questo non corrisponde alla realtà. In quel periodo io ero in possesso di una notifica di tassazio­ne, il cui reddito imponibile tuttavia era superiore al minimo consentito per la richiesta dei sussidi, per cui non avrei potuto inoltrare la richiesta.

Infatti la tassazione che mi consentiva di richiedere il sussidio mi fu notificata solo in data 27.03.2000 e si trattava di una decisione su reclamo. Da notare che l'abbassamento del reddito imponibile sotto la soglia minima per la richiesta del sussidio fu solo una conseguenza delle discussioni avute con l'ufficio di tassazione e non il motivo del reclamo stesso.

È quindi evidente che non avrei potuto richiedere i sussidi prima di questa data.

Gratuita e tutta da dimostrare anche l'affermazione secondo la quale si debba ritenere che durante gli anni 1998, 1999 e 2000 ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle pratiche di specie.

A questo proposito tengo a precisare che per mia moglie __________, fino a quando eravamo tassati separatamente, il sussidio era stato richiesto ed accordato anche per l'anno 1998 (ultimo anno con tassazione separata). Non vedo quindi il motivo perché non avrei dovuto richiedere i sussidi anche per il sottoscritto se ne fossi stato a conoscenza della possibilità.

Le informazioni date "costantemente" secondo I'IAS alla popolazione dall'Autorità cantonale riguardano generalmente solo le informazioni principali, ma non contemplano i dettagli ed i cavilli procedurali.

Infatti quando venni a sapere che avrei potuto richiedere i sussidi per gli anni in questione, nessuno, né all'Ufficio di tassazione, né all'Ufficio delle assicurazioni sociali mi rese attento sul fatto che il tutto doveva svolgersi entro termini temporali ben precisi.

L'istituto delle assicurazioni sociali richiama anche la valutazione in base alla ratio della LCAMal per negare il sussidio.

Questa valutazione è alquanto soggettiva e opinabile.

Chi o come si stabilisce la gravità delle ragioni e dei fattori oggettivamente - o umanamente - comprensibili?

Secondo il sottoscritto, in base a quanto sopra esposto ed in particolare richiamata la lettera di spiegazioni del 17 settembre 2001 (allegata) le ragioni del ritardo sono sicuramente fondate e oggettivamente - o umanamente - comprensibili.

La situazione personale sopportata negli anni 1999 e 2000, a rischio di una crisi depressiva evitata probabilmente solo per un soffio, può senza dubbio essere considerata come una incapacità di una gestione degli affari correnti ...- causata dal problema della disoccupazione e senza intravvedere una via di sbocco e dalla precaria situazione finanziaria, con una famiglia da mantenere composta da quattro persone con due figli piccoli." (Doc. _)

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha richiamato l'incarto pendente presso questo Tribunale che vede l'insorgente opposto alla propria Cassa malati per il pagamento dei premi negli anni per i quali è stato richiesto il sussidio (inc. __________).

                                         in diritto

                               2.1.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.2.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

                                         a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

                                         b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

                                         c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

                                         d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

                                         Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

                                         Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

                                         L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                               2.3.   In concreto, è incontestata la circostanza che l'insorgente ha chiesto di poter beneficiare dei sussidi per il 1998, il 1999 e il 2000 nel settembre del 2001.

                                         A motivo del ritardo dell'inoltro della domanda l'assicurato ha precisato:

"  (…)

II motivo principale è che negli anni precedenti il 1998, non ero al beneficio di questa possibilità in quanto il mio reddito imponibile, come persona sola, era superiore al limite consentito per l'ottenimento del sussidio.

Solo in occasione di un colloquio con l'ufficio di tassazione di __________ durante l'anno 2000, per la definizione del reddito imponibile del biennio precedente venni informato di questa possibilità in quanto il reddito imponibile, in seguito al matrimonio contratto nel novembre del 1997, veniva modificato.

Altri problemi personali e famigliari hanno invece contribuito al ritardo nell'inoltro delle richieste.

Tra questi voglio citare solo la perdita del lavoro a inizio 1999 che mi causò ripercussioni di vario genere, da quelle finanziarie a problemi psicologici ecc. che mi spinsero in una specie di stato depressivo. Senso di delusione e di scoraggiamento che si aggravava sempre più col passare del tempo a causa delle moltissime risposte negative ricevute, gran parte motivate solo dalla mia età, con la conseguenza che lasciai perdere qualsiasi iniziativa o impegno che non fosse indirizzato alla ricerca di un altro lavoro.

Da febbraio 2001 ho finalmente ritrovato un lavoro che mi permette di ritornare lentamente ad una vita normale ed è anche per questo che solo da poco tempo ho ripreso a cercare di mettere a posto tutta la situazione finanziaria, compresa la richiesta dei sussidi per l'assicurazione malattia.

La mia situazione finanziaria rimane tuttavia problematica siccome non dispongo di risparmi e sono l'unica fonte di reddito in famiglia, con due figli piccoli e mia moglie che non lavora per potersene occupare.

Non disponendo dell'importo necessario a pagare le pretese della cassa malati per gli anni arretrati e considerando quanto sopra, vi prego perciò di voler concedere il massimo del sussidio possibile per gli anni in questione, scusandomi ancora per il ritardo nell'inoltro della richiesta.

A tal proposito mi permetto segnalarvi che per l'anno 1998 mia moglie __________ aveva già ricevuto indipendentemente il sussidio per lei e per la 1a. figlia con decisione positiva del 30.12.1997, per cui per il 1998 il sussidio riguarderebbe solo il sottoscritto, mentre dal 1999 in avanti, tutta la famiglia." (Doc. _)

                                         Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio.

                                         In concreto le parti sono concordi nell'affermare che la tassazione determinante per ottenere i sussidi richiesti dal 1998 al 2000, da cui risulta un reddito inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio, è stata emessa nel marzo 2000. Per cui in precedenza non era disponibile una tassazione che avrebbe permesso all'interessato l'ottenimento dell'aiuto statale. Tuttavia, una volta in possesso di tale tassazione l'insorgente avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda in termini relativamente brevi. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Ora, pur potendo comprendere lo stato di grande abbattimento in cui si trovava __________ a causa della perdita di lavoro e della difficoltà nel trovare un nuovo impiego, un lasso di tempo di un anno e mezzo per chiedere il sussidio retroattivo (da marzo 2000 a settembre 2001) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda. Ciò a maggior ragione nel caso concreto, ove emerge che per il 1998 la moglie aveva ottenuto il diritto al sussidio (doc. _).

                                         Per cui l'insorgente sapeva perlomeno della possibilità di inoltrare una domanda in tal senso ed era in grado di gestirsi. Tant'è che dagli atti richiamati da questo TCA (cfr. consid. 1.5) e relativi alla vertenza che lo oppone alla propria Cassa malati per il pagamento dei premi da marzo a dicembre 1997, del 1998 e del 1999, emerge che nel febbraio 2000 l'assicurato aveva fatto opposizione ad una decisione della Cassa informandola che avrebbe chiesto i sussidi cantonali (doc. _ inc. __________).

                                         L'insorgente non ha del resto reso verosimile l'esistenza di motivi medici tali da impedirgli di essere tempestivo nella sua richiesta. Indica una "crisi depressiva" evitata per un soffio e, comunque, rammenta la consapevolezza del diritto al sussidio (concesso sino al 1998 alla moglie __________) e ricorda l'inizio dell'attività lavorativa dal febbraio 2001.

                                         Va poi in ogni caso rammentato che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

                                         Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito. Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).

                                         In queste circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'insorgente negli anni in esame, il TCA non può che confermare la tardività delle domande volte all'ottenimento dei sussidi dal 1998 al 2000 e confermare la decisione dell'IAS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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