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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 36.2002.47

June 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,871 words·~9 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00047   IR/cd

Lugano 10 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 15 marzo 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 18 luglio 2001 __________, nato nel 1979, cittadino italiano domiciliato a __________, ha inoltrato all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia dell’Istituto delle assicurazioni sociali una richiesta di sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2002. Egli ha in particolare evidenziato di essere salariato, di non essere coniugato e di essere assicurato presso la __________ con premio per le prestazioni obbligatorie della LAMal e per la copertura degli infortuni di CHF 183,50.

                                         Con scritto del 12 ottobre 2001 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha comunicato all’assicurato che:

"  (…)

Considerato che lei rientra nella categoria di persone sole con reddito imponibile uguale a zero o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-- (tassazione 1999/00), per l'accertamento del diritto al sussidio nel suo caso specifico, il nostro Ufficio necessita della documentazione attestante le sue entrate lorde mensili relative agli ultimi sei mesi."

(Doc. _)

                                         __________ ha quindi allestito un apposito formulario in data 29 ottobre 2001 in cui ha indicato il conseguimento nel corso del 2001 di un salario lordo di CHF 37'800.- producendo di seguito una attestazione dei datori di lavoro __________ (CHF 24'836.lordo) e __________ (CHF 14’950.-).

                                         Con scritto 22 gennaio 2002 __________ ha chiesto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia di riesaminare la sua situazione alla luce della locazione da parte sua di un appartamento e delle spese sopportate. Egli ha prodotto quindi il contratto di locazione, l’ultima notifica di tassazione e copie di documenti atti a giustificare sue spese per coperture assicurative e per gli spostamenti.

                                         L’atto è stato ritenuto reclamo contro la decisione negativa dll’Ufficio. Il 27 febbraio 2002 l’autorità amministrativa ha respinto l’impugnativa richiamando le norme applicabili al caso di specie, rilevando come dalla notifica di tassazione risulti un reddito lordo annuo di CHF 3'591.- e considerato che:

"  (…)

in applicazione degli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE 06.11.2001, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo inferiore a fr. 6'000.- è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento e che è dato diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera fr. 55'000.-;

considerato che, giusta gli artt. 32 cpv. 3, 84 LCAMal e 52 cpv. 1 Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/Al, su base mensile (fr. 1'406.-);

stabilito che, in base alla documentazione prodottaci, il suo reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza di sussidio ammonta a fr. 3'737.50 (tenuto conto del salario lordo mensile medio percepito dal mese di settembre 2001 comprensivo della tredicesima mensilità), il che, secondo la tabella di conversione del reddito lordo mensile in reddito imponibile (art. 72 Reg. LCAM), equivale ad un reddito imponibile annuo pari a fr. 34'000.-;

in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, secondo cui hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;

decide:

il reclamo contro la decisione del 28 dicembre 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è respinto."

(Doc. _)

                               1.2.   Con scritto del 15 marzo 2002 __________ formula nuova impugnativa contro la citata decisione evidenziando di vivere da solo e di sopportare spese “… che influiscono negativamente nelle mie economie mensili”. L’atto è stato trasmesso dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, è stato ricevuto dall’amministrazione il 22 marzo 2002 ed è stato successivamente trasmesso al TCA il 18 aprile successivo. All’accoglimento del gravame si oppone l’UAM con osservazioni del 16 maggio 2002 con argomenti che riprendono il contenuto della decisione impugnata e che saranno analizzati, semmai, in corso di motivazione.

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni e di richiedere l’assunzione di nuove prove.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2000.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

E' d’interesse, nella presente procedura, accertare che sono dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione.

                                2.3.   Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

“Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.

                                         Secondo l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 16'800.- annui.

                               2.4.   Nel caso concreto __________ ha conseguito nel biennio 1997 – 1998, imposto nel periodo fiscale 1999 – 2000, un reddito lordo di CHF 3'591.- mentre il reddito netto ammontava a CHF 1'898.- (non è stata percepita quindi alcuna imposta). Alla luce di ciò l’amministrazione ha accertato l’entrata mensile lorda del ricorrente come imposto dall’art. 52 cpv. 1 RegLCAMal fissandola in CHF 3'737,50, la circostanza è desumibile in effetti dalla attestazione della __________ e dal fatto che l’assicurato continua a lavorare presso questa società (doc. _, reclamo 22 gennaio 2002). Il salario lordo percepito presso __________ ammontava a CHF 3'104,50 mentre quello presso l’attuale datore di lavoro assomma a CHF 3'737,50. Questo salario mensile lordo – che, contrariamente al desiderio del ricorrente, non può essere preso in considerazione al netto dalle spese per il sostentamento – va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell’art. 72 del medesimo regolamento. La conversione del reddito conseguito, anche se si volesse unicamente tenere in considerazione il reddito conseguito presso __________, appare decisamente superiore ai parametri (CHF 22'000.- di cui all’art. 1 litt. c) DE 6 novembre 2001) fissati per la concessione del sussidio.

                               2.5.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata siccome conforme alla legge. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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