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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2002 36.2002.46

July 18, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,166 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00046   IR/cd

Lugano 18 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 20 marzo 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 15 novembre 2001 la signora __________ ha postulato la concessione del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2002 indicando la sua nazionalità croata ed il suo domicilio a __________, di essere salariata, e di essere assicurata presso la __________.

                                         La richiesta è stata respinta e la signora __________ si è aggravata contro tale decisione con reclamo del 15 febbraio 2002 segnalando di lavorare da sola, di avere una figlia a carico con gli oneri di assicurazione malattia per entrambe.

                                         Con formale decisione del 20 marzo 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia dell’Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto il reclamo con le seguenti motivazioni:

"  (…)

ritenuto che lei per l'anno 2002 deve essere considerata quale persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett. b) LCAMal, dal momento che sua figlia __________ è nata nell'anno 1983;

ritenuto che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile pari a fr. 23'292.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile

per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.per le persone sole e fr. 200'000.­per le famiglie), un reddito determinante di fr. 24'000.-;

considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;

decide:

II reclamo contro la decisione del 31 gennaio 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è respinto." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Con ricorso del 15 aprile 2002 __________ rileva che:

"  (…)

Lavorando da sola e avendo a carico mia figlia che attualmente va a scuola a tempo pieno, devo pagare la cassa malati per ambedue. Fino all'anno scorso ho sempre ottenuto questo sussidio, non riesco a comprendere perché quest'anno mi è stato negato visto che la mia situazione finanziaria non é cambiata e mia figlia sta ancora studiando." (cfr. doc. _)                                        

                                         All’accoglimento del gravame si oppone l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con osservazioni del 21 maggio 2002 in cui evidenzia:

"  (…)

Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna riferirsi ai dati fiscali applicabili, qui non contestati.

Inoltre la parte ricorrente, in applicazione degli artt. 26 e 27 LCAMal, deve pacificamente essere considerata persona sola.

Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2002.

A titolo abbondanziale si specifica che fino al 2001 la ricorrente ha potuto beneficiare del sussidio in quanto risultava famiglia giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c) LCMal." (cfr. doc. _)

                                         Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di formulare delle osservazioni alla risposta di causa e di presentare ulteriori elementi di prova. Il giudice delegato ha acquisito gli atti fiscali della tassazione 1999 – 2000 e della successiva tassazione 2001 – 2002.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

                                         Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).

                                         Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.

                               2.3.   Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

                                         Secondo l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 16'800.- annui.

                                         Nel caso di specie __________ ha una figlia che non esercita attività lavorativa e che – essendo nata nel 1983 – va considerata persona sola. I termini utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25 litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Il concetto di figlio ed i suoi effetti riferiti alla concessione del sussidio con integrazione nella famiglia – contrariamente alla richiesta della ricorrente – non può essere esteso e le critiche della signora __________ non possono essere seguite da questo TCA. Non possono quindi essere considerati figli formanti una famiglia ai sensi dell’art. 25 LCAMal i figli aventi un’età superiore ai 18 anni anche se perdura la loro formazione. In caso di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere – da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.-.

                                         Nel caso di specie il ricorso della signora __________ deve quindi essere respinto. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rettamente ritenuti assenti gli estremi, desumibili dalla tassazione di riferimento (1999 – 2000), gli estremi per la concessione del sussidio alla ricorrente quale persona sola. A giusto titolo non è stato ritenuto, alla luce degli art. 26 e 27 LCAMal, che la signora __________ formasse – unitamente alla figlia ultra diciottenne – una famiglia nel senso della legge. In questo caso non poteva più essere considerato il reddito della famiglia quale reddito determinante ma quello delle persone sole, reddito che – purtroppo per poco – è superato (CHF 23'292.-).

                                         Alla figlia della ricorrente sarà possibile domandare la concessione del sussidio siccome studente presso la Scuola Cantonale di __________ e senza reddito, ciò alla luce del reddito della madre.

                                         Il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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