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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2002 36.2002.32

March 22, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,297 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00032-34 36.2002.00035-37   IR/sc

Lugano 22 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

vista l'istanza 11 marzo 2002 per esperimento di conciliazione formulata da

1. __________,  2. __________,  3. __________,  2.,3. rappr. da: avv. __________,   

contro  

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro le malattie

Letti gli atti e ritenuto:

                                         In fatto

                               1.1.   __________, __________ e __________ hanno inoltrato a questo TCA un’istanza tendente all’esperimento di conciliazione al fine di essere convocati dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni unitamente ai rappresentanti della __________, rappresentata dal suo centro regionale di servizio a __________, in relazione a premi pagati assertivamente in maniera maggiore rispetto a quanto dovuto.

                               1.2.   In particolare con l’istanza di cui si tratta i signori __________, __________ e __________ chiedono:

"  (…)

·     l'accertamento del buon diritto degli attori alla riduzione del premio per le assicurazioni integrative e della consistenza dello stesso.

·     la pretesa di risarcimento per la restituzione di quanto pagato in eccesso che in questa sede viene quantificato in non meno di fr. 3'077.70, con gli interessi da calcolarsi pro rata sui singoli premi mensili, subordinatamente a far tempo dal 31 ottobre 2001."

(Doc. _; pag. 4)

                                         Nonostante il riferimento a premi relativi alle assicurazioni “integrative” i signori __________ richiamano l’art. 87 LAMal quale base procedurale, fanno riferimento a copertura per rischio di malattia, accennano a franchigie ed al "trasferimento presso la collettiva degli avvocati", lasciando intendere con ciò che la procedura si riferisce anche a premi dell’assicurazione obbligatoria.

                                         All'istanza non è stato annesso documento alcuno atto a chiarire in maniera tranquillante la natura di tutti i premi contestati.

                               1.3.   L’istanza tende come detto ad ottenere l’indizione di un esperimento di conciliazione fondandosi sull’applicazione degli art. 354 e segg. CPC per il richiamo di cui all’art. 23 LPr.TCA.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Nella misura in cui, con l’istanza che occupa questo TCA i signori __________ sembrano aggravarsi contro la presa di posizione della __________ in  materia di premi dell’assicurazione contro le malattie la fattispecie va giudicata nel merito. Trattandosi di vertenza che, nei limiti descritti, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In materia di assicurazione sociale contro la malattia, l’assicurato può adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro le decisioni dell’amministrazione nei termini previsti dall’art. 1 litt. g LPrTCA mentre per quanto attiene alle prese di posizione degli assicuratori malattia autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal emanate in ambito delle coperture complementari è data facoltà di introdurre al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni petizione per vantare le pretese frustrate.

                               2.3.   La LPrTCA regola la procedura dinanzi al TCA prevedendo, “per quanto non stabilito dalla presente legge” (art. 23) un rinvio al CPC secondario rispetto al rinvio alle “norme federali che regolano le materie”. In altri termini la procedura civile, richiamata nell’istanza in discussione, è applicabile unicamente in via suppletiva e sussidiaria, non completiva, unicamente se la legge che regola la procedura dinanzi al TCA non stabilisce norme precise (ad esempio per l’audizione di testi) rispettivamente ancora se le leggi materiali applicabili ai casi sottoposti al giudizio del TCA non regolano il modo di procedere. Nel caso specifico appaiono quindi applicabili, in primis, la LPr.TCA e le norme della LAMal che regolano la materia del procedere.

                                         In particolare la LAMal, dopo avere specificato al Titolo 5, Capitolo 1, la procedura di emanazione di decisione da parte dell’assicuratore autorizzato, la possibilità di compulsazione degli atti, la facoltà di assistenza amministrativa da parte della Cassa Malati, oltre ad altri temi riferiti all’obbligo di serbare il segreto, al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione dei dati, regola il vero e proprio contenzioso agli artt. 85 e segg. LAMal (capitolo 2). L’art. 85 indica come, avverso la decisione dell’amministrazione, sia data facoltà all’assicurato di inoltrare opposizione alla Cassa nel termine di 30 giorni, ed ancora come detta procedura sia gratuita e non soggetta all’esaurimento di vie ricorsuali interne alla Cassa Malattia. L’art. 86 LAMal prevede poi che, avverso la decisione emanata su opposizione da parte dell’assicuratore malattia nella sua veste di amministrazione, è data facoltà di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (in Ticino) mediante ricorso di diritto amministrativo nel termine di 30 giorni. La norma indica quale tribunale sia competente territorialmente mentre l’art. 87 LAMal precisa alcuni dettami della procedura, lasciata comunque per il resto alla libera determinazione dei Cantoni, specificando i precetti di semplicità, celerità (speditezza) e gratuità. Indicando in particolare la necessità di esposizione concisa dei fatti, delle conclusioni e delle motivazioni e l’obbligo d’accertamento d’ufficio dei fatti. Sempre all’art. 87 LAMal il diritto federale prevede la possibilità, “se le circostanze lo giustificano”, a giudizio del TCA o del giudice delegato, di convocazione delle parti per un dibattimento. In altri termini la legge di merito applicabile alla fattispecie prevede specificatamente la possibilità di convocare le parti per un dibattimento, tale scelta è lasciata però al giudice e solo se le circostanze lo giustificano a fronte di specifica impugnativa.

Come indicato in precedenza solo sussidiariamente sono applicabili le norme della procedura civile, esse sono suppletorie e non possono invece divenire completive rispetto alle norme procedurali applicabili secondo la LPr.TCA rispettivamente alle norme – qui – della LAMal. Ne discende che istituti giuridici speciali del CPC non previsti dalla LPrTCA o dalla LAMal, rispettivamente specificatamente regolati in queste due leggi, non possono trovare applicazione dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. In particolare non possono essere svolte procedure conciliative poiché la LPr.TCA e la LAMal prevedono  specificatamente intervento del TCA a seguito di impugnativa o petizione precisando modalità delle stesse e prevedono i casi di convocazione delle parti.

Nel merito

                               2.4.   Nel concreto caso l’esposto dell’avv. __________ non specifica sufficientemente se egli contesti i premi dovuti per l’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie o se egli si riferisca a premi dovuti per le coperture complementari da lui concluse unitamente ai membri della sua famiglia. Il testo dell’istanza non precisa tale contesto in maniera chiara. Il richiamo all’art. 87 LAMal ed alla procedura contenziosa conseguente alle decisioni in materia di assicurazione obbligatoria contro la malattia nonché il richiamo alla copertura dei signori __________ “per il rischio malattia” presso __________, il riferimento ai “premi … pagati facendo uso contenuto delle prestazioni” nonché il riferimento a “franchigie” ed al voluto passaggio nella collettiva degli avvocati permette di ritenere che i premi cui si fa riferimento nell’istanza in discussione possano anche essere premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Ciò nonostante l’utilizzo del termine di “assicurazioni integrative” utilizzato nel petitum.

                               2.5.   Al legale rappresentante se stesso ed i membri della sua famiglia è noto che in ambito dell’assicurazione sociale obbligatoria è data facoltà di adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni unicamente avverso decisioni dell’assicuratore malattie (agente nella sua veste di amministrazione) emesse su opposizione. Infatti la LAMI - che regolamentava, sino al 31 dicembre 1995, l’assicurazione contro le malattie - é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e, giusta l’art 102 LAMal, le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d’indennità giornaliere continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della LAMal. Al caso sottoposto all’esame di questo TCA è, dunque, applicabile la LAMal (i premi di cui si postula la riduzione sono quelli a partire dal 1997).

                                         Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanta netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi civili (cfr. R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).

                                         Va evidenziato comunque come il TCA sia competente a dirimere, oltre alle vertenze fondate sull'assicurazione sociale contro le malattie, anche quelle riguardanti le assicurazioni ad essa complementari (art. 75 LCAMal).

                                         La questione sottoposta all’esame di questo TCA va esaminata separatamente, sia dal profilo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che da quello delle assicurazioni complementari. In effetti, come specificato più sopra, l’indicazione dei premi che farebbero oggetto di contestazione da parte dell’avv. __________, per se e per gli altri membri della sua famiglia, non appare precisamente contestualizzata e chiaramente delimitata, anche in assenza di produzione di documentazione con l'istanza.

                                         A.  ASSICURAZIONE SOCIALE CONTRO LE MALATTIE

                               2.6.   Come indicato agli assicurati è data la possibilità di adire il TCA, nell’ambito dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie, unicamente a fronte di decisione su opposizione della Cassa. In casu i signori __________ non hanno sostenuto che l’amministrazione abbia emanato una decisione, e tantomeno una decisione su opposizione, ed ancora non indicano di avere postulato l’emanazione di una formale decisione.

                                         Nella misura in cui l’istanza in discussione vada intesa quale ricorso in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie la stessa si palesa irricevibile alla luce delle norme della LAMal citate applicabili alla fattispecie. In altri termini sono impugnabili dinanzi al TCA unicamente le decisioni su opposizione emanate dalle Casse Malati autorizzate in ambito di assicurazione obbligatoria contro le malattie, rispettivamente può essere impugnata al TCA la mancata emanazione di una decisione nonostante formale richiesta dell’assicurato. Come specificato nelle considerazioni che precedono una domanda tendente ad ottenere la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione non appare ammissibile in questa sede.

                                         La circostanza secondo cui in passato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni abbia eseguito – per mere ragioni di opportunità – esperimenti di conciliazione non permette di riconoscere ai signori __________ un diritto a tale procedura.

                                         B.  ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

                               2.7.   Nella misura in cui l’istanza dei signori __________ vada intesa quale domanda di convocazione delle parti per dirimere questione connessa ai premi delle coperture complementari da essi concluse con l’assicuratore __________, circostanza questa che – come detto - non traspare in maniera sufficientemente chiara dall’atto in discussione in assenza di riferimenti precisi (i signori __________ non hanno specificato di quali coperture beneficino, quali premi versino complessivamente all’assicuratore, non hanno dettagliato la composizione del premio, non hanno prodotto documento alcuno a sostegno della domanda – riservandosi la produzione della documentazione all’udienza – in particolare non hanno prodotto le condizioni  generali e particolari riferite alle coperture d’assicurazione), l’atto  può essere ritenuto quale petizione (art. 1 cpv. 3 LPr.TCA) alla luce della non ammissibilità di una procedura conciliativa.

                                         La petizione deve però essere completata, viste le lacune evidenziate in precedenza, con richiamo all’art. 2 LPr.TCA che impone – se un atto non risponde alle condizioni imposte dall’art. 1 a LPr.TCA – rinvio dello stesso alla parte da cui proviene con l’invito a volerlo completare.

                                         L’atto va quindi rinviato ai signori __________, __________ e __________ con l’assegnazione di un termine scadente il prossimo 29 aprile 2002 per completarlo con l’indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese, in particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con produzione delle condizioni contrattuali dalle quali deriverebbe il loro diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e conclusioni precise.

                               2.8.   Alla luce di quanto precede l’atto 11/13 marzo 2002 va ritenuto quale gravame irricevibile in ambito di assicurazione obbligatoria contro le malattie mentre va rinviato agli istanti signori __________ nella misura in cui vada inteso quale petizione in ambito di prestazioni complementari all’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui l’istanza 11 marzo 2002 tende ad ottenere intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in ambito dell’assicurazione medico sanitaria obbligatoria contro le malattie, l’atto è irricevibile.

                                 2.-   Nella misura in cui l’istanza 11 marzo 2002 costituisce petizione in ambito di prestazioni complementari all’assicurazione obbligatorie contro le malattie, ai signori __________, __________ e __________ viene concesso un termine scadente il prossimo 29 aprile 2002 per completare l’atto nel senso dei considerandi.

                                 3.-   Trascorso infruttuoso il termine di cui al dispositivo no. 2 l’istanza sarà dichiarata irricevibile.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il dispositivo no. 1 del presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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