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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.2002 36.2002.22

April 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,075 words·~10 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00022   IR/sc

Lugano 30 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 17 gennaio 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, cinquantunenne domiciliata a __________ assicurata obbligatoriamente contro le malattie presso la __________ e madre di una bambina di quasi 11 anni di nome __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa Malati per l’anno 2002 mediante richiesta del 23 agosto 2001. Con l’istanza è stata prodotta una copia della decisione di tassazione del 30 ottobre 2000 relativa al biennio 1999/2000 da cui si desume un reddito imponibile di CHF 35'504.- e copia delle polizze di assicurazione malattia.

                                         L’Ufficio dell’assicurazione malattia ha respinto la richiesta di sussidio con decisione del 30 novembre 2001 avverso la quale l’assicurata ha interposto reclamo il 17 dicembre 2001. Nelle more della procedura avviata la signora __________ ha prodotto all’amministrazione copia della decisione di tassazione per il periodo ordinario 2001 – 2002 emessa il 10 dicembre 2001 da cui si desume un reddito imponibile di CHF 30'178.-.

                                         Con decisione del 17 gennaio 2002 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM qui di seguito) ha respinto le richieste dell’assicurata con la seguente argomentazione:

"  ritenuto che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile pari a fr. 35'504.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 36'000.-;

considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-." (Doc. _)

                               1.2.   __________ si è aggravata a questo TCA con ricorso del 10 febbraio 2002 in cui evidenzia sostanzialmente che successivamente alla decisione di tassazione relativa al periodo 1999/2000 l’ufficio di tassazione competente ha emanato la decisione relativa al periodo di tassazione 2001/2002 da cui si desume una diminuzione importante del reddito imponibile, al di sotto dei parametri minimi per la concessione del sussidio.

                                         L’Ufficio dell'assicurazione malattia propone la reiezione del gravame rilevando come nel concreto caso ci si debba riferire ai dati fiscali ordinari che non permettono la concessione del sussidio richiesto.

                                         Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi sulla risposta di causa e di proporre l’acquisizione di nuove prove (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del Consiglio di Stato l’esecutivo cantonale ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie per l’anno 2002 (cfr. art 1 lett. c D.E. 6 novembre 2001).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2002 (come nel caso in esame, ma anche per l’anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e prossima all’anno di competenza.

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   Nel caso in esame va subito rilevato come, nonostante la signora __________ si sia vista notificare una decisione di tassazione recante un reddito imponibile di poco superiore ai CHF 30'000.- per il biennio 2001/2002, il guadagno medio ritenuto per il periodo di calcolo di questa tassazione è maggiore rispetto al guadagno medio del periodo di calcolo della tassazione precedente e che serve da riferimento come al DE 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (art. 1 litt. a). Non torna quindi applicabile un accertamento autonomo del reddito da parte dell’amministrazione. A ragione l’Ufficio dell'assicurazione malattia indica come ci si trovi confrontati con un caso ordinario e ci si debba riferire alla tassazione ordinaria 1999/2000 rispettivamente alla tassazione intermedia più recente e prossima all’anno di competenza.

                                         Nel caso concreto l’Ufficio di Tassazione ha determinato, per il periodo di base 1999/2000, il reddito imponibile relativo alla signora __________, reddito che supera (arrotondato al mille franchi superiore) i limiti per la concessione del sussidio.

                                         __________ indica nella decisione di tassazione del 10 dicembre 2001 relativa al periodo di tassazione 2001/2002, che fissa un imponibile di poco superiore ai CHF 30'000.-, la tassazione cui ci si deve riferire. Tale assunto non può essere seguito. La legge, che va interpretata secondo il suo senso letterale, specifica chiaramente che la tassazione di riferimento è quella del biennio 1999/2000 e che unicamente in presenza di una tassazione intermedia relativa all’anno di riferimento ci si debba rifare alla stessa. La tassazione intermedia interviene unicamente in casi particolari specificatamente previsti e solo per salvaguardare situazioni speciali il legislatore ha indicato la possibilità di riferirsi alla stessa.

                                         In virtù della Legge Tributaria di regola il reddito imponibile è infatti calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).

                                         All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

                                         a) per il periodo fiscale in corso:

                                         ·   per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

                                         ·   per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

                                         b)  per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT). La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).

                                         La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si scosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278). Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:

                                         a)  divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

                                         b)  mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

                                         c)   devoluzione per causa di morte

                                         (artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).

                                         Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).

                                         Nel caso concreto quindi l’autorità di tassazione non ha proceduto, non rilevandone gli estremi, ad eseguire una tassazione intermedia, d’altra parte l’assicurata non invoca in fatto neppure i motivi che avrebbero dettato tale necessità procedurale. __________ non può chiedere che sia considerata una tassazione ordinaria per un periodo fiscale diverso da quello fissato dal Consiglio di Stato siccome a lei più favorevole.

Come evidenziato in precedenza non sono neppure dati in concreto gli estremi per una determinazione autonoma del reddito da parte dell’Ufficio dell’assicurazione malattia, tale da essere poi convertito secondo le apposite tabelle il cui uso è obbligatorio. Il riferimento voluto dal Consilgio di Stato alla tassazione 1999 – 2000 appare, nel caso concreto, penalizzante per la ricorrente ma al giudice delle assicurazioni sociali non è consentito fare riferimento ad altro dato fiscale, diverso da quello contenuto nel decreto esecutivo citato.

                                         La decisione dell’Ufficio dell'assicurazione malattia è quindi corretta e va protetta in questa sede. Il ricorso è da respingere.

                                         La reiezione del gravame non comporta carico di tasse e spese alla ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 10 febbraio 2002 formulato da __________ é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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