RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00021 IR/cd
Lugano 17 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 6 febbraio 2002 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
1. Con atti del 6 febbraio 2002 la __________, collettiva __________, __________, si è rivolta a questo TCA postulando il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE __________ del 14 dicembre 2001 dell'UE di __________ e la condanna dello stesso __________ al pagamento di CHF 386,40 oltre interessi e spese. A fondamento delle proprie pretese l'assicuratore evidenzia quanto segue:
" (…)
1. La qui convenuta, signor __________ , è affiliata presso I'__________ ove per l'anno 2001, beneficia, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, delle seguenti assicurazioni integrative rette dalla LCA:
Questo però solo fino al 31.7.01, dall'1.8.01 sono state tolte le assicurazioni integrative.
FINO 31.7.01:
- assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali __________
- assicurazione integrativa di cura medica per la prevenzione e la medicina alternativa __________
- assicurazione integrativa ospedaliera per il reparto comune __________
- assicurazione __________ d'indennità ospedaliera (fr. 12.--)
(…)
2. I premi sono dovuti mensilmente e vanno pagati in anticipo. Malgrado i numerosi solleciti, la convenuta non ha a tutt'oggi provveduto a pagare i premi per i mesi da febbraio a luglio 2001, afferenti le menzionate assicurazioni integrative per se stesso. Egli ha peraltro interposto opposizione al precetto esecutivo no. __________ del 14.12.2001 dell'Ufficio esecuzione di __________, fattole notificare dall'istante, per un importo totale di fr. 386.40 oltre interessi e spese. Tale ammontare corrisponde a sei mensilità delle assicurazioni complementari per __________ (fr . 64.40 x 6 mesi) per i mesi da febbraio a luglio 2001.
(…)
3. Con la presente istanza e sulla base dei documenti prodotti, in particolare delle proposte assicurative sottoscritte dalla convenuta - rappresentanti un riconoscimento di debito per i premi mensili delle assicurazioni poi concluse -, I'__________ chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale delle Assicurazioni la condanna della convenuta al pagamento di fr 386.40 oltre interessi e spese, nonché il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo no. __________ Ufficio esecuzione di __________." (Doc. _)
2. Con risposta di causa del 4 aprile 2002 __________ ha ammesso di dovere l'importo di CHF 386,40 e ne ha promesso tempestivo pagamento nei seguenti termini:
" (…)
riconosco il mio dovuto di Fr. 386.40 nei confronti dell'Assicurazione __________, collettiva __________, importo che potrò versare verso fine aprile - inizio maggio direttamente all'assicurazione dandone avviso al vostro Tribunale con fotocopia del cedolino di versamento." (Doc. _)
In data 8 maggio 2002 il TCA ha accertato il mancato
pagamento dell'importo riconoscimento dell'assicurato
3. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
4. Nel caso in esame è discussione di premi per assicurazioni complementari da versare in favore della __________.
Secondo quanto disposto dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1 gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che dell'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA è competente in materia.
5. Nel caso di esame __________ non ha contestato di avere beneficiato delle coperture complementari all'assicurazione obbligatoria denominate __________, __________, __________ e __________.
Non è neppure contestato ciò che è sostanziato dalla documentazione prodotta agli atti, che l'assicurato dovesse versare all'assicuratore premi mensili per complessivi CHF 64,40 per le sole complementari così composti:
- __________ CHF 29,70 - __________ CHF 15,10
- Ospedale Comune CHF 16,10
- Indennità ospedaliera CHF 3,50
di cui CHF 386,40 (pari a 6 mesi CHF 64.40) rimasti scoperti per
il periodo da febbraio a luglio 2001.
L'assicurato ha esplicitamente ammesso (v. risposta di causa) di
dovere alla Cassa i predetti importi.
6. Alla luce di quanto precede, osservato come __________ abbia sottoscritto le assicurazioni complementari citate per le quali si è impegnato al versamento dei premi, ritenuto come il convenuto non abbia pagato - senza valida causa - i premi dovuti per le coperture e ciò in maniera integrale, lasciando uno scoperto di complessivi CHF 386,40 la petizione va ammessa.
__________ va condannato al pagamento di CHF 386,40 oltre interessi al 5 % dal 14 dicembre 2001 data di emanazione del PE non essendovi precedentemente valida messa in mora. Per l'importo di cui sopra e per le spese esecutive è rigettata l'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di __________ del 14 dicembre 2001.
Non si fa carico delle spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta nel senso dei considerandi.
Di conseguenza:
1.1. __________ è condannato a versare alla __________, l'importo di CHF 386,40 oltre interessi al 5 % dal 14 dicembre 2001 ed alle spese esecutive
1.2. Per l'importo di cui sopra è rigettata l'opposizione interposta al PE __________ del 14 dicembre 2001 dell'UE di __________
2.-- Non si prelevano tasse giudiziarie e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.-- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge
federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti