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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.09.2003 36.2002.141

September 25, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,625 words·~23 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.141   cr/sc

Lugano 25 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2002 di

1. __________ 2. __________  

contro  

la decisione del 13 novembre 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ e __________, coniugati con figli ed assicurati obbligatoriamente contro le malattie presso __________, hanno chiesto la concessione del sussidio dell'assicurazione contro le malattie per gli anni 2000 e 2001 con atto del 17 settembre 2002 (cfr. doc. _).

                                         Con scritto datato 25 settembre 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha chiesto a __________ di fornire le giustificazioni del ritardo con il quale sono state presentate le richieste di sussidio (cfr. doc. _).

                                         In data 26 settembre 2002 l’assicurato ha comunicato all'amministrazione di non avere richiesto per tempo i sussidi per il secondo ed il terzo figlio in quanto non era a conoscenza di tale possibilità e di esserne stato informato solo in occasione della presentazione della richiesta di sussidio cantonale sul reddito (cfr. doc. _).

                                         L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto le richieste di sussidio in favore del secondo e del terzo figlio per gli anni 2000 e 2001 con decisione del 23 ottobre 2002, ritenuto come le motivazioni addotte dall'assicurato per giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta non fossero sufficienti.

                               1.2.   Con scritto del 6 novembre 2002 i coniugi __________ hanno reclamato contro la decisione amministrativa indicando di avere ricevuto informazioni non corrette da parte dei funzionari dell'__________, che, a detta dei ricorrenti, avrebbero comunicato loro che non avevano diritto ad ottenere nessun sussidio (cfr. doc. _).

                                         Il 13 novembre 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo di __________ e __________, ritenendo quanto segue:

"  Esaminata la richiesta per l'ottenimento del sussidio summenzionato;

preso atto delle motivazioni addotte a sostegno del reclamo avanzato in data 06.11.2002 avverso la nostra decisione negativa del 23.10.2002;

in applicazione degli art. 53-55 LCAMal;

ritento in particolare, l'art. 55 cpv. 2 LCAMal e, inoltre, che le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo dell'inoltro dell'istanza non possono essere considerate da parte dello scrivente Ufficio come una giustificazione sufficiente per concedere un sussidio retroattivo nel tempo;

riso l v e:

1.                                                                            Il reclamo contro la nostra decisione negativa del 23.10.2002 è respinto.

2.                                                                            Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla notificazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni." (Doc. _)

                               1.3.   Contro questa decisione __________ e __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando quanto segue:

"  (…)

1.

In data 20 settembre 2002 abbiamo fatto richiesta, tramite la Cassa malati __________, dei sussidi retroattivi per gli anni 2000-2001 in favore del secondo e terzo figlio. La stessa è stata respinta poiché non risulterebbe alcuna giustificazione a sostegno del ritardo con il quale è stata presentata.

La nostra richiesta è stata tardiva, in quanto abbiamo ricevuto, in passato, informazioni non corrette da parte dei funzionari dell'__________, i quali nel corso degli anni in questione ci avevano confermato che non era possibile ottenere alcun sussidio. Sulla base di queste indicazioni abbiamo quindi rinunciato a presentare domanda di sussidio nei suddetti anni. In occasione della richiesta di sussidi per l'anno corrente, siamo venuti a conoscenza della possibilità di ottenere i sussidi arretrati, quindi ne abbiamo fatto richiesta. Il ritardo nella presentazione della richiesta è perciò dipesa da informazioni non corrette ricevute dall'agenzia di assicurazione di __________.

2.

La Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie prevede espressamente la possibilità di ottenere il sussidio retroattivo che decade dopo cinque anni dall'anno in cui tale diritto si verifica (art. 53 cpv. 1).

Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta e deve specificare le motivazioni del ritardo (art. 54 cpv. 1 e 2). Le motivazioni devono essere particolari e fondate, inoltre la negligenza nell'inoltro della richiesta non è considerato valido motivo per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 2 e 3).

Nel caso concreto riteniamo di non avere alcuna responsabilità del ritardo.

Infatti, abbiamo agito in perfetta buona fede facendo affidamento sulle informazioni ricevute dai consulenti assicurativi dell'agenzia.

Come specificato sopra, la negligenza è semmai da attribuire ai responsabili dell'agenzia __________ di __________, i quali ci hanno sconsigliato di far domanda di sussidio.

Riteniamo di non aver agito con negligenza, anzi ci siamo fatti parte attiva nell'assumere tutte le informazioni necessarie, perciò ci appare eccessivamente penalizzante il mancato riconoscimento del sussidio retroattivo.

Inoltre a fronte di un reddito famigliare imponibile per gli anni 1999-2000 al di sotto di fr. 37'000.- e per gli anni 2001-2002 di fr. 31'000.-, è per noi di fondamentale importanza poter beneficiare di un alleggerimento dell'onere di cassa malati mediante i sussidi per il secondo e terzo figlio." (Doc. _)

                                         Dal canto suo l’amministrazione ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con le seguenti argomentazioni:

"  (…)

Si tratta di un caso in cui vengono richiesti i sussidi retroattivi per gli anni 2000 e 2001 in favore del secondo e del terzo figlio.

Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.

A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere evaso in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal, e ciò in considerazione degli argomenti che seguono.

Secondo quanto previsto dall'art. 47 LCAMal, la procedura stabilita dal nostro Istituto in merito alle richieste di sussidio in favore dei secondi e successivi figli di famiglie non sussidiate, è, in sintesi, la seguente (cfr. doc. n° _):

·     l'assicurato che intende richiedere il sussidio in favore dei figli, deve rivolgersi all'assicuratore presso cui gli stessi sono affiliati;

·     l'assicuratore deve trasmettere il modulo di richiesta debitamente compilato all'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM);

·     I'UAM verifica la situazione economica della famiglia e trasmette la propria decisione all'assicuratore, mediante ritorno del modulo di richiesta e indicazione del relativo codice.

L'art. 45 Reg. LCAMal, che stabilisce i termini di presentazione delle istanze di sussidio è applicabile per analogia anche alle richieste di sussidio riguardanti i secondi e successivi figli di famiglie non sussidiate.

In applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. a) Reg. LCAMal, gli assicurati tassati in via ordinaria devono inoltrare le richieste di sussidio nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio.

Concretamente, dunque, la controparte avrebbe dovuto inoltrare la richiesta di sussidio per l'anno 2000 nel corso dell'anno 1999 e quella per l'anno 2001 durante l'anno 2000.

La tassazione utile al fine di decidere in margine al sussidio per l'anno 2000 (tassazione 1997/1998 - art. 1 lett. a) del Decreto esecutivo 27.10.1999 concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per l'anno 2000) è stata intimata al ricorrente in data 27.07.1998, mentre la notifica di tassazione 1999/2000, applicabile per l'anno 2001 giusta l'art. 1 lett. a) DE 14.11.2000, è stata trasmessa alla controparte in data 11.10.1999.

Ciò sta ad indicare che l'istanza di sussidio 2000 è stata inoltrata circa quattro anni dopo che l'interessato è giunto a conoscenza delle notifiche fiscali utili, mentre per la richiesta 2001 gli anni trascorsi sono circa tre.

Considerata la particolarità della procedura di richiesta di sussidio in favore dei secondi e successivi figli di famiglie non sussidiate, in cui l'assicuratore assume un ruolo centrale, il nostro Istituto, allo scopo di verificare le affermazioni effettuate al p.to 1 dell'atto ricorsuale, ha preso contatto con i responsabili della __________, chiedendo una presa di posizione al riguardo. Per la presa di posizione della __________ si veda il documento n° _.

A titolo abbondanziale si sottolinea inoltre quanto segue.

La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal 1°.01.1994.

Si può dunque legittimamente ritenere che durante gli anni 2000 e 2001 ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle pratiche di specie.

Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata di tutti.

L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a singole richieste di utenti.

La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente - comprensibili (stati di comprovata malattia, residenza all'estero, dimostrata incapacità di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana, ...), la stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi amministrativi preposti." (Doc. _)

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2001 come per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   In merito al tema qui sollevato della concessione del sussidio ai figli dell’assicurato (2. e 3. figlio) per il 2000 e per il 2001, occorre ricordare come le famiglie non sussidiate con reddito determinante fino a fr. 5'000.-- oltre il limite per il sussidio, secondo l’art. 45 LCAMal, sono esonerate dal pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi.

                                         Per quanto attiene generalmente ai tempi ed alle modalità di presentazione della domanda di sussidio questo TCA si é in più occasioni occupato del tema. In una sentenza del 23 aprile 2002 (36.2002.5 in re J.) è stato rammentato come secondo l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dai documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

                                         a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

                                         b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

                                         c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

                                         d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

                                         Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

                                         Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

                                         L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                         Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio.

                                         Nella sentenza emessa nell’inc. 36.2002.5 citata questo TCA aveva in particolare ritenuto come:

"  In concreto le parti sono concordi nell'affermare che la tassazione

determinante per ottenere i sussidi richiesti dal 1998 al 2000, da cui risulta un reddito inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio, è stata emessa nel marzo 2000. Per cui in precedenza non era disponibile una tassazione che avrebbe permesso all'interessato l'ottenimento dell'aiuto statale. Tuttavia, una volta in possesso di tale tassazione l'insorgente avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda in termini relativamente brevi. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Ora, pur potendo comprendere lo stato di grande abbattimento in cui si trovava J. a causa della perdita di lavoro e della difficoltà nel trovare un nuovo impiego, un lasso di tempo di un anno e mezzo per chiedere il sussidio retroattivo (da marzo 2000 a settembre 2001) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda."

                               2.4.   Nel caso in esame è in discussione il sussidio riferito agli anni 2000 e 2001 richiesti dai ricorrenti con i formulari datati 17 settembre 2002. L’amministrazione ha considerato formalmente tardive le richieste (cfr. doc. _).

                               2.5.   In concreto, è incontestata la circostanza che i ricorrenti hanno chiesto di potere beneficiare dei sussidi per il 2000 e per il 2001 nel settembre del 2002. Infatti, l'Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, ha apposto il proprio timbro di ricezione dei formulari di richiesta dei sussidi della famiglia __________ in data 20 settembre 2002 (cfr. doc. _ e doc. _).

                                         A motivo del ritardo dell'inoltro della domanda __________ e __________ hanno precisato che negli anni in questione i funzionari della __________ avrebbero comunicato loro che essi non avevano diritto ad ottenere i sussidi per il secondo e il terzo figlio; di conseguenza, i coniugi __________ hanno rinunciato ad inoltrare la relativa richiesta all'amministrazione (cfr. doc. _). Successivamente, in occasione della richiesta di sussidi relativa all'anno 2002, essi sono venuti a conoscenza dell'esistenza della possibilità di richiedere i sussidi retroattivi.

                                         Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio.

                                         La lettera d) della medesima norma prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

Nel caso di specie, __________ e __________, come indicato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. _), hanno ricevuto la dichiarazione fiscale relativa agli anni 1997-1998, necessaria per la richiesta del sussidio per l'anno 2000, in data 27 luglio 1998 e la dichiarazione fiscale relativa agli anni 1999-2000, necessaria per la richiesta del sussidio per l'anno 2001, in data 11 ottobre 1999. Essi avrebbero dovuto quindi presentare la richiesta di sussidio relativa all'anno 2000 nel corso del 1999 e la richiesta di sussidio relativa all'anno 2001 nel corso del 2000, una volta in possesso delle tassazioni.

                                         Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                               2.6.   Nel caso di specie, i coniugi __________, per giustificare il ritardo nel presentare la richiesta di sussidio per il secondo e il terzo figlio per l'anno 1999 e per l'anno 2000, hanno a più riprese sostenuto che i funzionari della Cassa malati __________ avrebbero comunicato loro che non erano in possesso dei requisiti necessari per potere ottenere i sussidi citati.

                                         I ricorrenti hanno chiesto di non essere penalizzati a causa della negligenza dei funzionari della Cassa malati, che, fornendo loro delle informazioni non corrette, che gli assicurati hanno seguito in totale buona fede, sono stati la causa del ritardo nella presentazione della richiesta di sussidi retroattivi (cfr. doc. _).

                                         Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a;  DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF  117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina  (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulati­vamente le seguenti condizioni:

1.-    l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

2.-    essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.

3.-    la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.

       Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

       Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

       Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);

4.-    l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.

5.-    la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).

                                         La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223).

                               2.7.   Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi __________ sostengono di avere ricevuto dai funzionari della Cassa malati __________, non emana infatti dall'autorità competente, dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero l’autorità cantonale.

                                         Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti coloro che risiedono in Svizzera.

                                         Di conseguenza, i coniugi __________ dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati __________, che in materia non ha nessun potere decisionale.

                                         Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità competente.

                                         I ricorrenti, inoltre, nello scritto 26 settembre 2002 indirizzato all'IAS, hanno giustificato il ritardo nella presentazione delle richieste di sussidio con il fatto che essi non erano a conoscenza della possibilità di ottenere tali sussidi, osservando:

"  Come già spiegato telefonicamente in data odierna riguardante i retroattivi sussidi del secondo figlio (nato nel novembre 1994) e terza figlia (nata nel gennaio 1996), il motivo della mia richiesta fatta solo ora è perché non ne ero a conoscenza fino a quando ho richiesto il sussidio cantonale sul reddito ed una vostra collega mi ha informato che esisteva anche una deduzione sul secondo e terzo figlio.

Come potete constatare anche negli anni passati per quanto riguarda il nostro reddito abbiamo superato di poco il minimo per richiedere il sussidio perché lavora anche mia moglie." (Doc. _)

                                         Quanto sostenuto dai ricorrenti non può costituire valida scusante. Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b) aa) e la giurisprudenza ivi citata).

Viste le affermazioni ricorsuali dei coniugi __________ in merito a presunte informazioni errate ricevute dai funzionari della Cassa malati, l'amministrazione ha preso contatto con i responsabili della __________, chiedendo dei chiarimenti.

                                         Con scritto del 17 dicembre 2002 __________ della __________ ha inviato all'amministrazione la seguente risposta:

"  In data 13 dicembre 2002 ho contattato la signora __________ (ex gerente della filiale di __________) per sapere se si ricordava della famiglia __________.

Purtroppo la risposta è stata negativa: non ha mai sentito nominare queste persone.

Ho allora chiesto come avrebbe evaso una richiesta per i sussidi (sia famigliari che solo per i figli).

La signora __________ mi conferma che in caso di sussidio famigliare ha sempre indirizzato i richiedenti direttamente alla cancelleria comunale (per la richiesta del formulario) o rispettivamente per domande direttamente all'IAS.

Nel caso di richiesta di sussidio solo per i figli, mi conferma che la richiesta è sempre stata inoltrata al nostro servizio di __________, spiegando al cliente che non essendo in possesso dei dati riguardanti i redditi, non possiamo dare delle indicazioni precise prima della richiesta all'ufficio cantonale competente." (Doc. _)

                                         Ora, vista la presa di posizione della __________  - che ha rilevato che, secondo prassi, i funzionari della Cassa malati indicano sempre agli assicurati richiedenti il sussidio di fare domanda direttamente all'IAS, ufficio competente - questo TCA deve ritenere che i presupposti per tutelare la buona fede dell'insorgente non sono adempiuti: i coniugi __________, una volta in possesso delle tassazioni di riferimento, avrebbero dovuto presentare, in termini relativamente brevi, la richiesta di sussidio per il secondo e il terzo figlio, apparendo evidente che essi erano in possesso dei requisiti necessari per potere beneficiare di tali sussidi.

I ricorrenti, del resto, non hanno sostenuto e quindi reso verosimile l'esistenza di ragioni gravi quali ad esempio dei motivi medici tali da impedire loro di essere tempestivi nella richiesta, oppure l'esistenza di altri fattori oggettivi, che possano giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta di sussidio relativa all'anno 2000 e all'anno 2001.

La semplice negligenza, come visto, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (cfr. consid. 2.3.).

                                         In queste circostanze, il TCA non può che confermare la tardività delle domande volte all'ottenimento dei sussidi cantonali per il secondo e terzo figlio relativi agli anni 2000 e 2001 e confermare la decisione dell'IAS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.141 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.09.2003 36.2002.141 — Swissrulings